Decisione della Commissione del 27 marzo 2000 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosforo giallo originario della Repubblica popolare cinese [notificata con il numero C(2000) 709] (2000/247/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 Il 30 novembre 1998 la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di fosforo giallo originario della Repubblica popolare cinese sarebbero state oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.
La denuncia è stata presentata dalla Thermphos International BV, che rappresenta una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di fosforo giallo ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96.
La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, che sono state ritenute valide per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha pertanto avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fosforo giallo, attualmente classificabile al codice NC ex 2804 70 00 e originario della Repubblica popolare cinese.
La Commissione ha ufficialmente avvisato i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori rappresentativi e il produttore comunitario denunciante. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito dall'avviso di apertura.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Con lettera del 9 febbraio 2000 indirizzata alla Commissione, la Thermphos International BV ha formalmente ritirato la propria denuncia.
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso in quanto dall'inchiesta non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di fosforo giallo originario della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso senza l'imposizione di misure antidumping,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fosforo giallo, attualmente classificabile al codice NC ex 2804 70 00 e originario della Repubblica popolare cinese.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione