Decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 relativa al miglioramento dello scambio di informazioni per combattere i documenti di viaggio contraffatti (2000/261/GAI)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
considerando che:
La contraffazione dei documenti di viaggio è aumentata in modo preoccupante.
L'azione comune del Consiglio del 3 dicembre 19983 ha istituito un sistema informatizzato di archiviazione e di trasmissione delle immagini (FADO).
Con il miglioramento dello scambio di informazioni sulle contraffazioni dei documenti di viaggio sarà possibile limitare la contraffazione dei documenti, contribuendo così efficacemente al contrasto della criminalità e della tratta degli esseri umani.
Il ricorso ad una raccolta standardizzata di informazioni agevolerà e sveltirà l'iter dei procedimenti penali.
La presente decisione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei passaporti, dei documenti di viaggio, dei visti o degli altri documenti d'identità,
DECIDE:
Art. 1
1.
Ai fini di un ulteriore miglioramento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri sui documenti falsi è impiegato un sistema di segnalazione per l'individuazione dei documenti di viaggio contraffatti, il cui scopo è:
a) agevolare l'individuazione dei documenti di viaggio contraffatti all'atto del controllo e
b) aumentare l'efficacia delle ricerche di documenti di viaggio rubati,
con particolare rilievo al numero di serie del documento di viaggio.
2. Lo scambio di informazioni non riguarda i dettagli personali.
Art. 2
1. Per la trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 1 è impiegato il modulo standardizzato di cui all'allegato I.
2. L'organo centrale di ciascuno Stato membro scambia informazioni, direttamente e senza ritardi, con l'organo centrale di ogni altro Stato membro. Esso informa parimenti il Segretariato generale del Consiglio.
Art. 3
1. Ai fini di una raccolta uniforme delle informazioni che potranno essere necessarie in successivi procedimenti penali connessi ai documenti di viaggio contraffatti, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, il questionario di cui all'allegato II.
2. I dati necessari per i procedimenti penali di cui al paragrafo 1 sono trasmessi agli altri Stati membri nel rispetto del diritto interno e degli accordi internazionali.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2000. Per il Consiglio Il Presidente F. Gomes (2) Parere espresso il 19 novembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).