diritto.io

Decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, "Sisnet" (2000/265/CE)

Testo vigente

Art. 7

1. L'utilizzazione degli stanziamenti è soggetta alle seguenti disposizioni:

  1. a) gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono di norma annullati;

  2. b) gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre, in base agli impegni regolarmente contratti tra il 1o gennaio e il 15 dicembre, sono riportati automaticamente solo all'esercizio successivo.

2.

Nonostante il paragrafo 1, il Segretario generale aggiunto del Consiglio può trasmettere ai rappresentanti degli Stati di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Gruppo «SIS/SIRENE» (comitato misto), in prosieguo denominato «Gruppo SIS/SIRENE», entro il 31 gennaio, domande debitamente motivate di riporto all'esercizio successivo degli stanziamenti non impegnati al 15 dicembre, qualora gli stanziamenti previsti per le linee in questione nel bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo non siano sufficienti.

Il riporto di tali stanziamenti può essere proposto unicamente per motivi eccezionali.

Nell'esercizio delle sue competenze in materia di esecuzione del bilancio, il segretario generale aggiunto si sforza di utilizzare, in base alle esigenze di gestione, in primo luogo gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario in corso, riservandosi di ricorrere agli stanziamenti riportati quando i primi saranno esauriti.

Il Gruppo SIS/SIRENE delibera in merito a tali domande di riporto entro e non oltre il 1o marzo.

3. Gli stanziamenti riportati da un esercizio al successivo e non impegnati alla fine dell'esercizio in cui sono stati riportati sono annullati.

4.

5. Per l'esecuzione del bilancio l'utilizzazione degli stanziamenti riportati è iscritta separatamente, per ogni voce di bilancio, nei conti dell'esercizio in corso.

Capo II. Determinazione del bilancio

Art. 8

1. Il bilancio è stabilito in euro.

2. Anteriormente al 15 ottobre il Segretario generale aggiunto trasmette al Gruppo SIS/SIRENE il progetto preliminare di bilancio corredato della motivazione.

3. Il Gruppo SIS/SIRENE emette il proprio parere sul progetto preliminare.

4. Il Segretario generale aggiunto elabora il progetto di bilancio e lo trasmette entro il 15 novembre agli Stati di cui all'articolo 25.

5. Gli Stati membri di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Consiglio, adottano il bilancio entro la fine dell'anno.

6. La decisione di adozione del bilancio, debitamente notificata dal segretario generale aggiunto agli Stati di cui all'articolo 25, comporta l'esigibilità dei contributi di tali Stati.

Art. 9

1. Se il bilancio non è stato adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio:

  1. a) possono essere effettuate operazioni di pagamento mensilmente entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti in ciascun titolo del bilancio per l'esercizio precedente;

  2. b) possono essere richiesti contributi degli Stati di cui all'articolo 25 mensilmente entro i limiti di un dodicesimo dei contributi previsti nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.

2. La decisione di ricorrere a ciascun dodicesimo di spese e di entrate, entro i limiti di tre dodicesimi degli importi iscritti nell'ultimo bilancio regolarmente adottato è adottata dal segretario generale aggiunto che la comunica con una lettera agli Stati di cui all'articolo 25.

3. Oltre il limite di tre dodicesimi degli importi iscritti nell'ultimo bilancio regolarmente adottato, la decisione di autorizzare pagamenti e richiedere contributi è adottata dagli Stati membri di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Consiglio.

4. L'adozione definitiva del bilancio fa cessare immediatamente l'applicazione delle disposizioni eventualmente adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

Art. 10

1. Gli eventuali progetti di bilancio suppletivo o rettificativo sono presentati, esaminati ed approvati nella stessa forma e secondo la stessa procedura del bilancio di cui modificano le previsioni.

2. Un bilancio rettificativo è presentato annualmente nei tre mesi successivi alla chiusura dei conti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, con l'obiettivo di iscrivere il saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente tra le entrate se è positivo, tra le spese se è negativo.

Capo III. Esecuzione del bilancio e contabilità

Art. 12

Il bilancio è eseguito secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore, di contabile e di revisore interno sono incompatibili tra loro.

Art. 13

1. La funzione di ordinatore delle entrate e delle spese è esercitata da un direttore generale del Segretariato generale del Consiglio. L'ordinatore cura l'esecuzione del bilancio a nome del segretario generale aggiunto e nei limiti degli stanziamenti assegnati. Può delegare i propri poteri ad un direttore.

2. L'ordinatore può decidere gli storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo. D'accordo con il Gruppo SIS/SIRENE può decidere gli storni da capitolo a capitolo all'interno dello stesso titolo. Il Gruppo SIS/SIRENE dà il suo accordo alle stesse condizioni alle quali adotta il suo parere sul bilancio.

Art. 15

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese sono effettuati da un contabile della Direzione generale A del Segretariato generale del Consiglio.

Art. 16

1. Per la riscossione dei crediti dovuti a norma dell'articolo 25 o di ogni debito dovuto da terzi agli Stati membri interessati, relativi alla conclusione, all'installazione e al funzionamento del Sisnet, è necessario un ordine di riscossione dell'ordinatore. Gli ordini di riscossione sono trasmessi al contabile.

2.

3. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione debitamente compilati.

Art. 17

In deroga agli articoli 5 e 6:

  1. 1) possono essere detratti dall'importo delle note di spesa, delle fatture o degli estratti conto, che sono quindi oggetto di un ordine di pagamento al netto:

    1. a) le ammende comminate alla parte di un contratto in merito ad una licitazione accettata;

    2. b) i recuperi delle somme indebitamente pagate, i quali possono essere operati mediante deduzione in occasione di una nuova liquidazione della stessa natura, effettuata sullo stesso titolo, capitolo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato.

    Non sono contabilizzati separatamente come entrate gli sconti, i rimborsi e i ribassi detratti da fatture e note di spesa;

  2. 2) possono essere riutilizzate sulla linea che ha sostenuto la spesa iniziale:

    le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate su stanziamenti di bilancio.

    Le operazioni di riutilizzo devono aver luogo prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello durante il quale è stata incassata l'entrata.

Art. 18

1. Ogni provvedimento che possa comportare una spesa a carico del bilancio deve essere preventivamente oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore al contabile, in cui figuri la destinazione della spesa, l'importo, l'imputazione della spesa al bilancio e la designazione del creditore.

2.

Art. 19

1. La liquidazione di una spesa da parte dell'ordinatore ha lo scopo di:

  1. a) verificare l'esistenza dei diritti del creditore;

  2. b) determinare o verificare l'esistenza e l'importo del credito;

  3. c) verificare le condizioni di esigibilità del credito;

  4. d) verificare che i beni siano stati acquistati o i servizi forniti come prescritto.

2. L'ordinatore può far effettuare le verifiche sotto la propria responsabilità.

Art. 20

1. L'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un ordine di pagamento («l'ordinazione»), l'ordine di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.

2. L'ordine di pagamento deve menzionare:

  1. a) l'esercizio d'imputazione;

  2. b) il titolo, il capitolo e l'articolo del bilancio;

  3. c) l'importo della somma da pagare espresso in cifre e per esteso in lettere, con indicazione della valuta;

  4. d) il nome e l'indirizzo del creditore;

  5. e) l'oggetto della spesa;

  6. f) il modo di pagamento;

  7. g)

3. L'ordine di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

4.

5.

6. Ogni spesa deve essere coperta preventivamente dai contributi degli Stati di cui all'articolo 25 o, in loro mancanza, da un credito bancario. In caso di mancato pagamento i costi del prefinanziamento bancario sono suddivisi tra gli Stati inadempienti proporzionalmente ai contributi non versati e tenuto conto dell'entità del ritardo.

Art. 21

I pagamenti vengono effettuati tramite il conto bancario appositamente acceso a tal fine a nome del segretariato generale del Consiglio. Per i trasferimenti bancari effettuati a norma del presente regolamento finanziario è necessaria la firma congiunta di due funzionari designati dal segretario generale aggiunto, fra cui quella del contabile.

Art. 23

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento finanziario la responsabilità disciplinare dell'ordinatore e del contabile è stabilita dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Art. 24

La contabilità è tenuta per anno civile col metodo della «partita doppia». Essa riproduce la totalità delle entrate e delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Capo iii bis. Revisore interno

Art. 24 bis

Un revisore interno verifica il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio di cui al presente regolamento. Per analogia il revisore interno gode di tutti i poteri, svolge tutte le funzioni ed è soggetto a tutte le norme previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, in particolare dalla Parte I, Titolo IV, Capo 8.

Capo IV. Contributi degli Stati

Art. 25

1. Le entrate del bilancio sono costituite dai contributi finanziari dovuti dagli Stati membri seguenti: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Ungheria, nonché Islanda, Norvegia e Svizzera.

1 bis A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'elenco di Stati di cui al paragrafo 1 è esteso alla Bulgaria e alla Romania.

1 ter A decorrere dal 1o gennaio 2010 l'elenco di Stati di cui al paragrafo 1 è esteso al Liechtenstein.

2. I contributi finanziari di detti Stati sono stabiliti nel bilancio ed espressi in euro.

Art. 26

Gli Stati di cui all'articolo 25 mettono a disposizione del Segretario Generale aggiunto i loro contributi finanziari.

La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri di cui all'articolo 25, da un lato, e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, dall'altro, è stabilita annualmente in base alla quota che ciascuno Stato membro interessato e l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera detengono nel totale dei prodotti interni lordi (PIL) dell'anno precedente di tutti gli Stati di cui all'articolo 25. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri interessati è stabilita annualmente, previa detrazione dei contributi dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, a seconda della parte di risorsa IVA di ciascuno di detti Stati membri sul totale delle risorse IVA delle Comunità europee, fissata nell'ultima rettifica del bilancio dell'Unione avvenuta nell'esercizio precedente.