Decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, "Sisnet" (2000/265/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo denominato "il protocollo Schengen"),
Il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE1, ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen (in prosieguo "Sisnet") nonché a gestire tali contratti.
Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti non sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea e pertanto non si applicano le disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1997 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2.
È quindi necessario stabilire norme specifiche per definire le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio necessario a far fronte alle spese sostenute durante la conclusione dei contratti, all'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti già conclusi, alla riscossione dei contributi che sono a carico degli Stati interessati nonché al rendimento e alla verifica dei conti.
È inoltre necessario definire le norme applicabili alla conclusione di tali contratti.
La presente decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo Schengen,
DECIDE:
Capo I. Principi generali
Art. 1
1. Ai fini del presente regolamento finanziario, il «bilancio» è l’atto che prevede ed autorizza preventivamente, per ciascun esercizio, le entrate e le spese necessarie ad adempiere gli obblighi derivanti dai contratti di cui alla decisione 1999/870/CE e alla decisione 2007/149/CE3.
2. Ai fini del presente regolamento finanziario, il riferimento a «SISNET» comprende l’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen di cui alla decisione 1999/870/CE e alla decisione 2007/149/CE.
Art. 2
Il presente regolamento finanziario stabilisce le modalità relative alla conclusione dei contratti nel contesto Sisnet nonché alla fissazione e all'esecuzione del bilancio ad essi attinente.
Art. 3
1. Il bilancio è suddiviso in titoli riguardanti il bilancio relativo alle fasi preparatorie della conclusione dei contratti in questione, comprese le spese sostenute durante la preparazione della procedura di gara nel contesto Sisnet, il bilancio di installazione e il bilancio di funzionamento per Sisnet. Ciascun titolo è suddiviso, se necessario, in capitoli ed articoli.
2. Gli stanziamenti iscritti in ciascun titolo non possono essere destinati ad altri titoli di spesa.
Art. 4
Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia.
Art. 5
La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso imputazione ad un articolo del bilancio.
Fatto salvo l'articolo 17, non può essere impegnata né liquidata alcuna spesa oltre gli stanziamenti autorizzati.
Art. 6
1. Fatto salvo l'articolo 17, tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte nel bilancio e nei conti nel loro importo integrale e senza adattamenti tra loro. Il totale delle entrate copre il totale delle spese.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.
3. I contributi al bilancio da parte degli Stati di cui all'articolo 25, che sono versati prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui si riferiscono, sono imputati al bilancio di detto esercizio.
4. Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese autorizzate entro il 31 dicembre, sempre che tali spese siano state pagate dal contabile entro il 15 gennaio successivo.
5. Gli stanziamenti accordati possono essere utilizzati unicamente per coprire le spese regolarmente imputate e pagate a titolo dell'esercizio per il quale sono stati concessi, salvo le deroghe di cui all'articolo 7, e per coprire i debiti provenienti da esercizi precedenti per i quali non era stato riportato alcuno stanziamento.
Art. 7
1. L'utilizzazione degli stanziamenti è soggetta alle seguenti disposizioni:
a) gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono di norma annullati;
b) gli stanziamenti che corrispondono a pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre, in base agli impegni regolarmente contratti tra il 1o gennaio e il 15 dicembre, sono riportati automaticamente solo all'esercizio successivo.
2.
Nonostante il paragrafo 1, il Segretario generale aggiunto del Consiglio può trasmettere ai rappresentanti degli Stati di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Gruppo «SIS/SIRENE» (comitato misto), in prosieguo denominato «Gruppo SIS/SIRENE», entro il 31 gennaio, domande debitamente motivate di riporto all'esercizio successivo degli stanziamenti non impegnati al 15 dicembre, qualora gli stanziamenti previsti per le linee in questione nel bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo non siano sufficienti.
Il riporto di tali stanziamenti può essere proposto unicamente per motivi eccezionali.
Nell'esercizio delle sue competenze in materia di esecuzione del bilancio, il segretario generale aggiunto si sforza di utilizzare, in base alle esigenze di gestione, in primo luogo gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario in corso, riservandosi di ricorrere agli stanziamenti riportati quando i primi saranno esauriti.
Il Gruppo SIS/SIRENE delibera in merito a tali domande di riporto entro e non oltre il 1o marzo.
3. Gli stanziamenti riportati da un esercizio al successivo e non impegnati alla fine dell'esercizio in cui sono stati riportati sono annullati.
4.
5. Per l'esecuzione del bilancio l'utilizzazione degli stanziamenti riportati è iscritta separatamente, per ogni voce di bilancio, nei conti dell'esercizio in corso.
Capo II. Determinazione del bilancio
Art. 8
1. Il bilancio è stabilito in euro.
2. Anteriormente al 15 ottobre il Segretario generale aggiunto trasmette al Gruppo SIS/SIRENE il progetto preliminare di bilancio corredato della motivazione.
3. Il Gruppo SIS/SIRENE emette il proprio parere sul progetto preliminare.
4. Il Segretario generale aggiunto elabora il progetto di bilancio e lo trasmette entro il 15 novembre agli Stati di cui all'articolo 25.
5. Gli Stati membri di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Consiglio, adottano il bilancio entro la fine dell'anno.
6. La decisione di adozione del bilancio, debitamente notificata dal segretario generale aggiunto agli Stati di cui all'articolo 25, comporta l'esigibilità dei contributi di tali Stati.
Art. 9
1. Se il bilancio non è stato adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio:
a) possono essere effettuate operazioni di pagamento mensilmente entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti in ciascun titolo del bilancio per l'esercizio precedente;
b) possono essere richiesti contributi degli Stati di cui all'articolo 25 mensilmente entro i limiti di un dodicesimo dei contributi previsti nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.
2. La decisione di ricorrere a ciascun dodicesimo di spese e di entrate, entro i limiti di tre dodicesimi degli importi iscritti nell'ultimo bilancio regolarmente adottato è adottata dal segretario generale aggiunto che la comunica con una lettera agli Stati di cui all'articolo 25.
3. Oltre il limite di tre dodicesimi degli importi iscritti nell'ultimo bilancio regolarmente adottato, la decisione di autorizzare pagamenti e richiedere contributi è adottata dagli Stati membri di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Consiglio.
4. L'adozione definitiva del bilancio fa cessare immediatamente l'applicazione delle disposizioni eventualmente adottate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 10
1. Gli eventuali progetti di bilancio suppletivo o rettificativo sono presentati, esaminati ed approvati nella stessa forma e secondo la stessa procedura del bilancio di cui modificano le previsioni.
2. Un bilancio rettificativo è presentato annualmente nei tre mesi successivi alla chiusura dei conti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, con l'obiettivo di iscrivere il saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente tra le entrate se è positivo, tra le spese se è negativo.
Art. 11
Il bilancio è accessibile al pubblico.