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Decisione del Consiglio del 30 marzo 2000 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nell'ambito della convenzione relativa ad un regime comune di transito (2000/305/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

L'introduzione del sistema di transito computerizzato di cui alla decisione n. 1/1999 della commissione mista CE/EFTA "transito comune"1 richiede la creazione di una rete informatica internazionale che consenta lo scambio di informazioni tra le autorità competenti delle parti contraenti della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito2, in appresso "la convenzione".

La Comunità europea ha già sviluppato una rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) dotata delle caratteristiche previste.

La decisione n. 2/1999 della commissione mista CE/EFTA "transito comune" prevede che la CCN/CSI sarà utilizzata da tutte le parti contraenti della convenzione3 e che verranno definiti di comune accordo tra la Comunità e ciascuno dei paesi partner le modalità della partecipazione finanziaria di questi ultimi e gli altri aspetti pertinenti.

Il 22 ottobre 1999 il Consiglio ha autorizzato la Commissione delle Comunità europee a negoziare con ciascuno dei paesi terzi, parti contraenti della convenzione, un accordo in forma di scambio di lettere concernente l'estensione a ciascuno di tali paesi della CCN/CSI.

La Commissione ha negoziato l'estensione della CCN/CSI alla Svizzera.

È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a tale estensione,

DECIDE:

Art. 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nell'ambito della convenzione relativa ad un regime comune di transito è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Sócrates