Decisione della Commissione del 5 aprile 2000 ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, relativa al divieto delle autorità cilene di sbarcare le catture di pesce spada nei porti cileni [notificata con il numero C(2000) 926] (2000/296/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio1, modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare gli articoli 13 e 14, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA1 Il 26 maggio 1998, la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (in appresso "il regolamento"). La denuncia è stata presentata dall'ANAPA (Asociación Nacional de Armadores de Buques Palangreros de Altura - Associazione nazionale dei proprietari di pescherecci d'alto mare con palangari).
Il denunziante sosteneva che il Cile continua ad applicare il divieto di trasbordo e di transito delle catture di pesce spada nei porti cileni e mantiene l'obbligo di produrre un certificato zoosanitario per i prodotti della pesca che entrano nel territorio cileno, indipendentemente dalle loro modalità di entrata o dalla loro destinazione finale; secondo l'ANAPA tali pratiche violano, rispettivamente, l'articolo V del GATT 1994 e l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 6 dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC. Su tale base, il denunziante ha chiesto alla Commissione di prendere i necessari provvedimenti per convincere le autorità cilene ad abrogare le misure in questione.
La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura comunitaria d'esame ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. Di conseguenza, la procedura d'esame è stata avviata il 10 luglio 1998(3).
In seguito all'apertura della procedura d'esame, la Commissione ha svolto un'inchiesta che le ha permesso di raggiungere le seguenti conclusioni.
B. CONCLUSIONI RELATIVE ALL'ESISTENZA DI UN OSTACOLO AGLI SCAMBI (5) La pertinente legislazione cilena relativa al divieto di sbarcare le catture di pesce spada nei porti cileni si fonda sull'articolo 165 della Legge cilena sulla pesca (Ley General de Pesca y Acuicultura), consolidata in seguito dal decreto supremo n. 430 del 28 settembre 1991.
L'inchiesta ha accertato che la legislazione cilena stabilisce un divieto di sbarco e di transito per le specie altamente migratorie (come il pesce spada) catturate sia all'interno che all'esterno della zona economica esclusiva (ZEE) del paese, dove le catture avvengono in violazione di norme di conservazione imposte unilateralmente dal Cile. Queste norme si applicano alle catture di pesce spada effettuate nelle acque marittime interne e nelle acque territoriali o nella ZEE e nelle zone adiacenti. Di conseguenza, il divieto si applica alle catture di pesce spada effettuate nelle zone adiacenti alla ZEE, vale a dire al di fuori di tale ZEE.
Pur condividendo l'obiettivo generale della conservazione delle risorse di pesce spada, la Commissione ritiene che qualsiasi misura volta a tale fine deve essere adottata in modo da comportare una distorsione minima degli scambi e non deve tradursi in una discriminazione arbitraria e ingiustificata.
L'adozione della legislazione cilena in questione e l'applicazione del divieto di importazione hanno avuto luogo senza che il Cile avesse avviato alcun serio negoziato che coinvolgesse anche la Comunità allo scopo di concludere un accordo bilaterale o multilaterale. In realtà, benché abbia avviato fin dal 1997 dei negoziati su un accordo relativo alla conservazione delle risorse biologiche nel Pacifico meridionale nell'ambito di un'organizzazione regionale, il governo cileno non ha cercato di concludere accordi di cooperazione con la Comunità.
L'obbligo che incombe ai paesi che aderiscono all'OMC di impegnarsi seriamente a negoziare con tutti i membri interessati per stabilire in via consensuale gli strumenti di protezione e conservazione delle risorse biologiche marine piuttosto che far ricorso a misure unilaterali e discriminatorie è stato affermato nel documento "United States-Import prohibition of certain shrimp and shrimp products"(4). Poiché il Cile non ha ottemperato a tale obbligo e ha adottato arbitrariamente misure unilaterali, l'inchiesta ha concluso che l'applicazione delle suddette misure da parte del governo cileno equivale ad una discriminazione arbitraria e ingiustificata.
L'inchiesta ha accertato che la legislazione cilena fa divieto ai pescherecci della Comunità di sbarcare le loro catture di pesce spada nei porti cileni sia per immagazzinarle in deposito che per trasbordarle su altre imbarcazioni. Il divieto, che è valido anche nelle acque territoriali cilene e nella zona economica esclusiva, viola il principio della libertà di transito stabilito dall'articolo V del GATT 1994.
Inoltre, mediante il divieto di sbarco nei porti cileni delle catture di pesce spada effettuate dai pescherecci comunitari, le misure imposte dal governo cileno rendono altresì impossibile l'importazione in Cile delle catture in questione, il che viola l'articolo XI del GATT 1994.
Per quanto riguarda l'obbligo di presentare un certificato zoosanitario, dall'inchiesta è emerso che le autorità cilene hanno dichiarato che la legge che aveva introdotto tale obbligo (Oficio Circular n° 240) è stata abrogata nel novembre 1991. In considerazione della rettifica dei fatti fornita dalle autorità cilene, i servizi della Commissione non hanno svolto un'analisi più approfondita in merito a questo ostacolo agli scambi.
In queste circostanze, la Commissione ritiene che quanto affermato dal denunciante riguardo al divieto di sbarco delle catture abbia un valido fondamento e che le pratiche cilene costituiscano un ostacolo agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, in quanto esse violano gli articoli V e XI del GATT 1994.
La Commissione ritiene comunque che il riferimento alle basi giuridiche di cui sopra non escluda il ricorso a qualsiasi altra disposizione pertinente dell'accordo OMC e degli accordi ad esso allegati che possa risultare utile nelle procedure presso l'OMC.
C. CONCLUSIONI RELATIVE AL PREGIUDIZIO (15) L'inchiesta ha accertato che i porti cileni sono i più adatti al trasbordo delle catture di pesce spada effettuate dai pescherecci comunitari nel Pacifico sud-orientale grazie alla loro posizione geografica, alle loro attrezzature di buon livello e ai loro servizi e infrastrutture commerciali. Di conseguenza, a causa del divieto cileno di trasbordare il pesce spada, i pescherecci della Comunità sono costretti a sbarcare o trasbordare le catture nei porti di altri paesi terzi della regione, il che comporta almeno sei giorni di viaggio supplementari e determina il seguente pregiudizio:
- costi dovuti alle carenze dei porti degli altri paesi terzi rispetto a quelli cileni;
- costi operativi supplementari per raggiungere i porti degli altri paesi terzi;
- potenziali perdite di catture durante il tragitto supplementare verso i suddetti porti.
La Commissione ha concluso che i summenzionati effetti costituiscono un pregiudizio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento.
D. CONCLUSIONI RELATIVE AGLI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI (17) L'inchiesta ha confermato che le pratiche cilene contestate ostacolano l'accesso dei pescherecci comunitari ai mercati dei paesi terzi. In particolare, i porti cileni rappresentano una base fondamentale per l'esportazione, soprattutto di pesce spada fresco, negli Stati Uniti, per via delle strette relazioni commerciali tra gli USA e il Cile in questo settore.
Il divieto di sbarcare le catture e, di conseguenza, di utilizzare i vicini aeroporti, impedisce ai produttori comunitari di esportare sul mercato statunitense, che rappresenta uno dei maggiori mercati mondiali per il pesce spada, e comporta quindi effetti negativi sugli scambi per tali produttori.
Occorre inoltre tenere presenti gli effetti negativi potenziali sugli scambi. Nella prospettiva di una futura cooperazione internazionale nel Pacifico sud-orientale, secondo quanto stabilito dalla Convenzione sul diritto del mare, la posizione della Comunità verrà ad essere indebolita dalla scarsa presenza dei pescherecci comunitari nella regione. Di conseguenza, si può chiaramente prevedere che l'impossibilità di accedere ai porti cileni per i pescherecci comunitari potrebbe determinare ulteriori effetti negativi per la Comunità.
Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che i summenzionati effetti arrecano e minacciano di arrecare effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento.
E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (21) È essenziale che i pescherecci della Comunità possano accedere alle zone di pesca internazionali e che la libertà di transito sia garantita dalle norme internazionali.
È nell'interesse della Comunità che le vertenze aventi implicazioni in campo ambientale vengano risolte attraverso misure negoziate a livello multilaterale, che vadano a sostegno sia degli scambi che dello sviluppo sostenibile.
Inoltre, non è accettabile che le autorità cilene istituiscano un provvedimento che impedisce ai pescherecci comunitari di accedere ai suoi porti a meno che essi non rispettino norme di conservazione imposte unilateralmente dal Cile. Come è stato affermato dall'Organo d'appello nella relazione intitolata "United States-Gasoline"(5) e nuovamente ribadito nella succitata relazione "United States-Import prohibition of certain shrimp and shrimp products"(6), i paesi che aderiscono all'OMC sono liberi di adottare politiche di loro scelta volte alla protezione dell'ambiente, purché questo non impedisca loro il pieno rispetto degli obblighi e dei diritti degli altri membri derivanti dall'accordo OMC. Questo non è il caso del Cile nella presenta disputa.
Per la Comunità, che si è impegnata a rispettare gli stessi obblighi, è della massima importanza fare sì che i partner dell'OMC rispettino pienamente gli obblighi che si sono assunti. Per il buon funzionamento di un sistema di scambi multilaterale, è essenziale che si affrontino in maniera coerente tutte le pratiche che si presumono incompatibili con le disposizioni dell'OMC.
F. CONCLUSIONI E MISURE DA PRENDERE (25) Nell'intento di approfondire la questione e trovare una soluzione di comune accordo, si sono tenute riunioni con le competenti autorità cilene, le quali tuttavia non hanno formulato alcuna proposta volta a pervenire ad una soluzione di questo tipo.
Inoltre, il governo cileno ha adottato un nuovo decreto (Decreto n. 598 del 15 ottobre 1999) che estende esplicitamente l'applicazione delle norme in questione alle catture di pesce spada effettuate in alto mare. Di conseguenza, il divieto di sbarco nei porti cileni, che in precedenza si applicava alle catture di pesce spada effettuate nella zona economica esclusiva e nelle zone adiacenti, attualmente è valido anche per le catture effettuate ovunque in alto mare.
In tali circostanze, si ritiene che gli interessi della Comunità richiedano l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC,
DECIDE:
Art. 1
1. Il divieto imposto dalle autorità cilene di sbarcare le catture di pesce spada nei porti cileni appare incompatibile con gli obblighi che al Cile derivano dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e rappresenta un "ostacolo agli scambi" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio.
2. La Comunità avvierà un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti del Cile nell'ambito dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e delle altre disposizioni pertinenti dell'OMC al fine di ottenere che l'ostacolo agli scambi sia eliminato.
Art. 2
La presente decisione si applica dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (3) Avviso di apertura di una procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, costituiti da pratiche commerciali applicate dal Cile al transito e al trasbordo di pesce spada nei porti cileni (GU C 215 del 10.7.1998, pag. 2). (4) Relazione dell'Organo di appello dell'OMC "United States - Import prohibition of certain shrimp and shrimp products" (WT/DS58/AB/R) adottata il 12 ottobre 1998, paragrafi 171 e 172. (5) Relazione dell'Organo d'appello dell'OMC "United States - Standards for Reformulated and Conventional Gasoline" (WT/DS2/AB/R) adottata il 20 maggio 1996. (6) Cfr. il paragrafo 186 della relazione dell'Organo d'appello di cui alla nota 4.