Decisione della Commissione del 28 aprile 2000 che chiude l'inchiesta di riesame, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e della Thailandia [notificata con il numero C(2000) 1132] (2000/315/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare gli articoli 9 e 12, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 Il 22 marzo 1999 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96, una richiesta affinché indaghi se i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 393/98 del Consiglio3 sulle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e della Thailandia hanno condizionato i prezzi di rivendita o i prezzi di vendita successivi nella Comunità.
La richiesta è stata presentata dall'Istituto europeo dell'industria degli elementi di fissaggio (EIFI), per conto dei produttori comunitari che rappresentano gran parte della produzione comunitaria di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (qui di seguito definito "regolamento di base").
La richiesta conteneva informazioni a prima vista sufficienti secondo le quali i dazi antidumping istituiti nei confronti del prodotto in esame originario della Malaysia e della Thailandia non hanno modificato, o hanno modificato in modo insufficiente, i prezzi di rivendita o i successivi prezzi di vendita nella Comunità; sempre secondo tali informazioni, ciò dimostra che i dazi antidumping sono stati interamente o in parte a carico rispettivamente dei produttori e degli esportatori, fatto considerato sufficiente per giustificare l'apertura di un procedimento di riesame.
La Commissione, dopo consultazioni, mediante un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4, ha avviato un'inchiesta di riesame, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, nei confronti delle importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30 e originari della Malaysia e della Thailandia.
La Commissione ha ufficialmente avvisato i produttori esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari denuncianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
B. RITIRO DELLA RICHIESTA E CHIUSURA DELL'INCHIESTA (6) Con una lettera del 12 gennaio 2000 alla Commissione, l'Istituto europeo dell'industria degli elementi di fissaggio (EIFI) ha formalmente ritirato la richiesta di riesame riguardante le importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e della Thailandia, in considerazione dell'attuale situazione del mercato.
Nei casi in cui l'industria comunitaria ritira la richiesta di riesame, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che la presente inchiesta debba essere chiusa, poiché non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni in risposta secondo le quali la chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità.
La Commissione conclude pertanto che debba essere chiusa l'inchiesta di riesame ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base nei confronti delle importazioni nella Comunità di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e della Thailandia,
DECIDE:
Art. unico
È chiusa l'inchiesta di riesame ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 riguardante le importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 e 7318 16 30 e originari della Malaysia e della Thailandia.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione