Decisione della Commissione del 2 maggio 2000 che chiude i procedimenti antidumping relativi alle importazioni di telai di biciclette originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, di forcelle di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e di ruote complete di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché il riesame intermedio delle misure antidumping estese alle importazioni, fra l'altro, di telai, forcelle e ruote complete di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese [notificata con il numero C(2000) 1010] (2000/316/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA1 Il 21 settembre 1999, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di telai di biciclette originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, di forcelle di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e di ruote complete di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sarebbero oggetto di pratiche di dumping e causa di pregiudizio.
La denuncia è stata presentata dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (EBMA) per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di telai, forcelle e ruote complete di biciclette ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in prosieguo: "il regolamento di base").
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al notevole pregiudizio che ne consegue, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di tre procedimenti antidumping separati.
La Commissione ha pertanto avviato previa consultazione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, procedimenti antidumping riguardanti le importazioni nella Comunità di telai di biciclette attualmente classificabili al codice NC 8714 91 10, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, di forcelle di biciclette attualmente classificabili al codice NC 8714 91 30, originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, e di ruote complete di biciclette attualmente classificabili al codice NC ex 8714 99 90, originarie della Repubblica popolare cinese. Al tempo stesso, la Commissione ha deciso di avviare, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, un riesame intermedio del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio4 che estendeva i dazi istituiti con regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio5 sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni, fra l'altro, di telai, forcelle e ruote complete di biciclette originari della Repubblica popolare cinese, al fine di consentire la modifica o l'abrogazione delle misure estese in funzione dei risultati dell'inchiesta avviata separatamente per i telai, le forcelle e le ruote complete di biciclette.
La Commissione ha avvisato ufficialmente i produttori esportatori, gli importatori, le associazioni rappresentative degli importatori e gli esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari denunzianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Con un fax inviato alla Commissione il 24 gennaio 2000, l'EBMA ha ritirato ufficialmente la denuncia a causa della posizione sempre meno favorevole dei suoi membri.
In conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità.
La Commissione conclude pertanto che i procedimenti antidumping riguardanti le importazioni di telai di biciclette originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, di forcelle di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e di ruote complete di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché il riesame intermedio delle misure antidumping estese alle importazioni, fra l'altro, di telai, forcelle e ruote complete di biciclette originari della Repubblica popolare cinese, devono essere chiusi senza istituire misure antidumping,
DECIDE:
Art. 1
Sono chiusi i procedimenti antidumping riguardanti le importazioni nella Comunità di telai di biciclette attualmente classificabili al codice NC 8714 91 10, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, di forcelle di biciclette attualmente classificabili al codice NC 8714 91 30, originarie della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, e di ruote complete di biciclette attualmente classificabili al codice NC ex 8714 99 90, originarie della Repubblica popolare cinese, nonché il riesame intermedio delle misure antidumping estese alle importazioni, fra l'altro, di telai, forcelle e ruote complete di biciclette originari della Repubblica popolare cinese.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione