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Decisione della Commissione del 23 maggio 2000 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di custodie per compact disc originarie della Repubblica popolare cinese e libera gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori istituiti [notificata con il numero C(2000) 1366] (2000/349/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/982, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO 1. Apertura e misure provvisorie1 Il presente procedimento è stato avviato, conformemente agli articoli 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "regolamento di base"), il 5 marzo 19993, a seguito di una denuncia presentata dalla European Plastics Converters (in appresso denominata "EuPC") per conto di produttori comunitari che rappresentavano una grande proporzione della produzione comunitaria di custodie per compact disc.

Le misure antidumping provvisorie sono state istituite il 4 dicembre 1999 con regolamento (CE) n. 2563/19994 (in appresso denominato "regolamento provvisorio").

2. Procedimento successivo3 Dopo l'istituzione delle misure provvisorie alcuni produttori esportatori, importatori e utilizzatori comunitari del prodotto in questione hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA, CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E LIBERAZIONE DEGLI IMPORTI DEPOSITATI A TITOLO DEI DAZI PROVVISORI ISTITUITI4 Con lettera del 7 aprile 2000 inviata alla Commissione, la EuPC ha ritirato formalmente la sua denuncia.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura non sia contraria all'interesse della Comunità.

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso perché l'inchiesta non aveva messo in evidenza alcuna considerazione indicante che tale chiusura era contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessati sono state debitamente informate e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali tale chiusura non sarebbe stata nell'interesse della Comunità.

La Commissione ritiene pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di custodie per compact disc originarie della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso senza l'istituzione di misure antidumping.

Tutti i dazi depositati provvisoriamente in base al regolamento provvisorio relativo al prodotto in questione devono essere liberati,

DECIDE:

Art. 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di custodie per compact disc, incluse quelle per DVD e prodotti simili, di plastica, attualmente classificabili al codice NC ex 3923 10 10 (codice Taric 3923 10 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.

Art. 2

Gli importi depositati provvisoriamente ai sensi del regolamento (CE) n. 2563/1999 relativi alle importazioni di custodie per compact disc descritte all'articolo 1 del presente regolamento originarie della Repubblica popolare cinese sono liberati.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione