Decisione n. 1934/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce l'Anno europeo delle lingue 2001
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
visto il parere del Comitato delle regioni(3), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),
Nel preambolo del trattato si afferma che gli Stati membri sono "determinati a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante".
All'articolo 18 il trattato sancisce il diritto di ogni cittadino dell'Unione "di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" e la capacità di utilizzare le lingue straniere è essenziale per poter pienamente esercitare tale diritto nella pratica.
L'articolo 151 del trattato prevede che la Comunità contribuisca alla promozione delle culture degli Stati membri nel rispetto della loro diversità nazionale e regionale e tenga conto degli aspetti culturali nelle azioni adottate ai sensi di altre disposizioni del trattato. Tra questi aspetti hanno grande importanza quelli riguardanti le lingue.
Tutte le lingue europee, in forma orale o scritta, sono, dal punto di vista culturale, uguali in valore e dignità e fanno parte integrante delle culture e della civiltà europee.
L'aspetto linguistico è una sfida della costruzione europea e, pertanto, i risultati dell'anno europeo delle lingue possono fornire molti insegnamenti per lo sviluppo di azioni di sostegno alla diversità culturale e linguistica.
L'articolo 6 del trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione rispetti i diritti fondamentali sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
L'accesso all'immenso patrimonio letterario nelle lingue in cui esso è stato originariamente prodotto contribuirebbe a sviluppare la comprensione reciproca e a dare un contenuto tangibile al concetto di cittadinanza europea.
L'apprendimento delle lingue è importante in quanto rafforza la consapevolezza della diversità culturale e contribuisce a sradicare la xenofobia, il razzismo, l'antisemitismo e l'intolleranza.
Oltre ai vantaggi sul piano umano, culturale e politico, l'apprendimento delle lingue costituisce altresì un notevole potenziale economico.
La padronanza della lingua materna e la conoscenza delle lingue classiche, in particolare latina e greca, possono facilitare l'apprendimento di altre lingue.
È importante sensibilizzare i responsabili pubblici e privati all'importanza di poter accedere facilmente all'apprendimento delle lingue.
Nelle conclusioni del 12 giugno 1995 sulla diversità e sul pluralismo delle lingue nell'Unione europea, il Consiglio ha sottolineato la necessità di preservare la diversità linguistica e di promuovere il plurilinguismo nell'Unione, nel pari rispetto di tutte le lingue dell'Unione e alla luce del principio della sussidiarietà. La decisione n. 2493/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, del 23 ottobre 1995, che proclama il 1996 "Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita", ha messo in rilievo l'importante ruolo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita per lo sviluppo di competenze, anche linguistiche, durante tutta la vita di un individuo.
Nel Libro bianco del 1995 su "Istruzione e formazione - Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva", la Commissione ha fissato, come quarto obiettivo, la conoscenza di tre lingue europee da parte di tutta la popolazione e, nel Libro verde del 1996 su "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale", essa ha concluso che "l'apprendimento di almeno due lingue comunitarie è diventato una condizione indispensabile per permettere ai cittadini dell'Unione europea di beneficiare delle possibilità professionali e personali loro offerte dalla realizzazione del mercato unico".
La risoluzione del Consiglio, del 31 marzo 1995, concernente il miglioramento della qualità e la diversificazione dell'apprendimento e dell'insegnamento delle lingue nell'ambito dei sistemi di istruzione dell'Unione europea6, stabilisce che gli studenti dovrebbero avere la possibilità di apprendere due lingue dell'Unione europea diverse dalla o dalle lingue materne per un periodo minimo di due anni consecutivi e, se possibile, per un periodo più lungo, per ciascuna lingua nell'ambito della scuola dell'obbligo.
Le misure del programma Lingua, istituito con la decisione 89/489/CEE del Consiglio7, sono state rafforzate e parzialmente integrate come misure orizzontali nel programma Socrate, istituito con la decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8, e hanno promosso una miglior conoscenza delle lingue nell'Unione, contribuendo così ad una maggior comprensione e solidarietà tra i popoli che la costituiscono. Nella decisione n. 253/2000/CE9, il Parlamento europeo e il Consiglio propongono che tali misure vengano ulteriormente sviluppate e rafforzate nella seconda fase del programma Socrate.
Basandosi sui risultati conseguiti nell'ambito del programma Lingua, il programma Leonardo da Vinci, istituito con la decisione 94/819/CE del Consiglio(10), ha sostenuto le attività volte a promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche nell'ambito delle misure relative alla formazione professionale. Tale sostegno è ulteriormente sviluppato e rafforzato dalla seconda fase del programma Leonardo da Vinci, istituita con la decisione 1999/382/CE del Consiglio11.
Il programma Cultura 2000, istituito con la decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12, contribuisce altresì a migliorare la reciproca conoscenza delle opere culturali dei popoli europei, soprattutto attraverso la valorizzazione della diversità culturale e del multilinguismo.
Con la decisione 96/664/CE del Consiglio13 è stato istituito un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione.
Nella relazione del Gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, si osserva che "la molteplicità delle lingue europee [è]... un patrimonio da salvaguardare" e si propongono misure per incentivare la formazione linguistica e l'impiego delle lingue nella Comunità.
Secondo il principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi delle azioni previste non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, tra l'altro a motivo dell'esigenza di una campagna informativa coerente su scala comunitaria che permetta di evitare doppioni e realizzare economie di scala. Tali obiettivi possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, a motivo della dimensione transnazionale delle azioni e delle misure da intraprendere. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dei suddetti obiettivi.
Tuttavia, è anche importante prevedere una stretta cooperazione e coordinazione tra la Commissione e gli Stati membri, al fine di integrare le azioni a livello europeo con azioni su scala ridotta a livello locale, regionale e nazionale, che possono essere meglio adattate alle necessità di specifiche categorie di destinatari e di specifiche situazioni, rafforzando in tal modo la diversità culturale.
Per garantire la coerenza delle azioni intraprese a livello comunitario con quelle del Consiglio d'Europa, è importante instaurare un'adeguata cooperazione tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa, cooperazione esplicitamente citata nell'articolo 149 del trattato.
È importante tener conto del fatto che l'Anno europeo delle lingue si svolgerà in un contesto che prepara l'allargamento dell'Unione.
La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione14.
Nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 maggio 199915, si stabiliscono le modalità pratiche per l'attuazione della procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione16,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Proclamazione dell'Anno europeo delle lingue
1. L'anno 2001 è proclamato "Anno europeo delle lingue".
2. Durante l'Anno europeo delle lingue saranno intraprese azioni d'informazione e di promozione sul tema delle lingue, allo scopo di stimolare l'apprendimento delle lingue da parte di tutte le persone che risiedono negli Stati membri. Le suddette misure riguarderanno le lingue ufficiali della Comunità, nonché l'irlandese, il lussemburghese, ed altre lingue individuate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione della presente decisione.
Art. 2
Obiettivi Per l'Anno europeo delle lingue sono stati fissati i seguenti obiettivi:
a) sensibilizzare maggiormente la popolazione all'importanza della ricchezza linguistica e culturale nell'Unione europea ed al valore in termini di civiltà e cultura che tale ricchezza rappresenta, tenendo conto del principio secondo cui tutte le lingue hanno pari valore culturale e dignità;
b) incoraggiare il multilinguismo;
c) portare all'attenzione del pubblico più vasto possibile i vantaggi che procurano le competenze multilinguistiche, in quanto elemento essenziale dell'evoluzione personale e professionale (anche per quanto riguarda la ricerca del primo impiego) degli individui, della comprensione interculturale, del pieno uso dei diritti conferiti dalla cittadinanza dell'Unione e del miglioramento del potenziale economico e sociale delle imprese e della società nel suo insieme. Il pubblico interessato comprenderà, tra gli altri, gli alunni e gli studenti, i genitori, i lavoratori, coloro che sono in cerca di un lavoro, i locutori di talune lingue, gli abitanti delle zone di frontiera e delle regioni periferiche, gli organi culturali, i gruppi sociali svantaggiati, i migranti, ecc.;
d) incoraggiare l'apprendimento delle lingue lungo tutto l'arco della vita e, eventualmente, sin dal livello prescolastico e elementare e l'acquisizione delle competenze connesse all'uso della lingua a fini specifici, soprattutto professionali, da parte di tutti coloro che risiedono negli Stati membri, indipendentemente dalla loro età, origine, estrazione sociale, grado di scolarizzazione e diplomi precedenti;
e) raccogliere e diffondere informazioni sull'insegnamento e l'apprendimento delle lingue nonché su competenze, metodi (in particolare quelli innovativi) e strumenti di ausilio a tale insegnamento e a tale apprendimento, compresi quelli elaborati nell'ambito di altre azioni e iniziative comunitarie, e/o che facilitino la comunicazione fra gli utilizzatori di lingue diverse.
Art. 3
Contenuti delle azioni Le azioni volte a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono, in particolare:
— l'utilizzo di un logo comune e di slogan insieme al Consiglio d'Europa, ai sensi dell'articolo 10,
— una campagna informativa su scala comunitaria,
— l'organizzazione di incontri, concorsi, premi e altre attività.
Le caratteristiche delle azioni sono descritte nell'allegato.
Art. 4
Attuazione della decisione e cooperazione con gli Stati membri
1. La Commissione vigila sull'attuazione delle azioni comunitarie a titolo della presente decisione.
2. Ogni Stato membro designa un organo o più organi appropriati, incaricandoli di organizzare la sua partecipazione all'Anno europeo delle lingue e di occuparsi del coordinamento e dell'attuazione, a livello nazionale, delle azioni previste dalla presente decisione, anche coadiuvando la Commissione nella procedura di selezione di cui all'articolo 7.
Art. 5
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Art. 6
Modalità di finanziamento
1. Le azioni descritte al punto A della parte I dell'allegato possono essere finanziate fino al 100 % dal bilancio generale dell'Unione europea.
2. Le azioni descritte al punto B della parte I dell'allegato possono essere cofinanziate dal bilancio generale dell'Unione europea fino a concorrenza del 50 % del costo complessivo.
Art. 7
Domanda di finanziamento e procedura di selezione
1. Le domande di cofinanziamento delle azioni sul bilancio generale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione tramite l'organo o gli organi designato/i a norma dell'articolo 4, paragrafo 2. Esse includeranno informazioni che consentano di valutare i risultati finali secondo criteri obiettivi. La Commissione tiene in massima considerazione la valutazione fornita dagli organi in questione.
2. Le decisioni di finanziamento e cofinanziamento delle azioni ai sensi dell'articolo 6 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La Commissione assicura una ripartizione equilibrata dei fondi tra gli Stati membri, eventualmente tra le varie lingue di cui all'articolo 1, e tra i diversi campi di attività interessati.
3. La Commissione (in particolare attraverso i suoi referenti nazionali e regionali), in cooperazione con gli organi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, garantisce che gli inviti a presentare proposte siano pubblicati in tempo utile e ottengano la massima diffusione possibile.
Art. 8
Coerenza La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura:
— la coerenza delle azioni previste dalla presente decisione con altre azioni e iniziative comunitarie, in particolare con quelle nel campo dell'istruzione, della formazione e della cultura,
— la complementarità tra l'Anno europeo delle lingue e altre iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.
Art. 9
Bilancio
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2001, è pari a 8 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
Art. 10
Cooperazione internazionale
Nel contesto dell'Anno europeo delle lingue e secondo le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti. In particolare, saranno stabiliti una stretta cooperazione e uno stretto coordinamento con il Consiglio d'Europa e saranno attuate con quest'ultimo iniziative congiunte per rafforzare i legami tra i popoli d'Europa.
Art. 11
Monitoraggio e valutazione
La Commissione, entro il 31 dicembre 2002, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione dettagliata e corredata di dati obiettivi sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale di tutte le azioni previste dalla presente decisione.
Art. 12
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente S. Glavany (3) Parere espresso il 17 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio dell'8 giugno 2000. (10) Decisione 94/819/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, che istituisce un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea (GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8).