Decisione del Consiglio del 20 luglio 2000 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità e Cipro sull'istituzione di una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (2000/488/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157, paragrafo 3, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2 e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo(1),
La risoluzione del Consiglio di associazione CE/Cipro del 12 giugno 1995 e le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12-13 dicembre 1997 hanno stabilito alcuni elementi della strategia di pre-adesione, fra cui figura la partecipazione di Cipro ai programmi della Comunità, come è stato confermato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999.
La decisione 97/15/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000)2 in appresso denominato "il programma", stabilisce, all'articolo 7, che questo programma dovrà essere aperto alla partecipazione di Cipro.
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo che prevede la partecipazione di Cipro al programma.
È opportuno approvare questo accordo,
DECIDE:
Art. 1
L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro che istituisce una cooperazione nel campo delle piccole e medie imprese nel quadro del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) viene approvato a nome della Comunità europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato congiunto di cui all'articolo 6 dell'accordo.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona (o le persone) abilitata(e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 4
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notificazioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 2000. Per il Consiglio Il Presidente F. Parly (1) Parere espresso il 5 luglio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).