Decisione della Commissione del 20 settembre 2000 che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan [notificata con il numero C(2000) 2699] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/575/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in particolare l'articolo 14, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 Il 3 agosto 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alle presunte sovvenzioni pregiudizievoli di cui beneficiano le importazioni di taluni tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan.
La denuncia è stata presentata dall'Euratex (European Apparel and Textile Organisation) per conto dei produttori comunitari che rappresentano una percentuale rilevante della produzione comunitaria complessiva di tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan conformemente all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso denominato "regolamento di base").
La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di sovvenzioni e del conseguente grave pregiudizio, che sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura del procedimento antisovvenzioni.
Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, ha quindi annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di taluni tessuti di fibre di vetro, attualmente classificabili ai codici NC ex 7019 52 00 ed ex 7019 59 00, originari di Taiwan.
La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli importatori e/o industriali rappresentativi, i fornitori rappresentativi e i produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Con lettera del 14 luglio 2000 inviata alla Commissione, l'Euratex ha ritirato formalmente la denuncia relativa alle importazioni di taluni tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan.
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, di procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento dovesse essere chiuso, poiché l'inchiesta non aveva messo in alcuna considerazione indicante che tale chiusura fosse contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni secondo le quali la chiusura sarebbe stata contraria agli interessi della Comunità.
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di taluni tessuti di fibre di vetro originari di Taiwan debba essere chiuso senza l'imposizione di misure di protezione,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di taluni tessuti di fibra di vetro, attualmente classificabili ai codici NC ex 7019 52 00 ed ex 7019 59 00, originari di Taiwan.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione