Decisione della Commissione del 16 ottobre 2000 che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi [notificata con il numero C(2000) 2685] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/657/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2247/982, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
A norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 spetta alla Commissione decidere se autorizzare, eventualmente a condizioni specifiche, oppure vietare l'importazione di ogni singolo prodotto chimico soggetto alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC - "Prior Informed Consent").
Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente ("UNEP") e la FAO sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale, in particolare la risoluzione sugli accordi interinali.
Alcuni prodotti chimici, tra cui antiparassitari o formulati di antiparassitari, sui quali la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato ad interim in forma di documenti di orientamento per le decisioni, sono stati aggiunti a quelli soggetti alla procedura PIC provvisoria.
La Commissione, come autorità comune designata, è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le proprie decisioni, per conto della Comunità e degli Stati membri.
Il segretariato ad interim ha invitato le parti che aderiscono alla procedura PIC ad utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle rispettive decisioni in materia di importazioni.
La Commissione è tenuta a ricorrere, laddove possibile, alle procedure comunitarie esistenti e a vegliare affinché le risposte non siano incompatibili con la legislazione comunitaria in vigore. Tuttavia, la Commissione deve anche tenere conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposte dagli Stati membri in attesa di una decisione della Comunità.
Le sostanze binapacril, captafol, esaclorobenzene, pentaclorofenolo e toxafene sono vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario, in particolare a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive3, modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE4 o della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi5, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE6. Pertanto occorre adottare una decisione definitiva sull'importazione di tali sostanze.
La sostanze 2,4,5-T, clorobenzilato, lindano, metamidofos, paration-metile, monocrotofos, paratione e fosfamidone sono disciplinate a livello comunitario, in particolare dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari7, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/50/CE8 o dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi9, che prevedono entrambe un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri possono adottare decisioni nazionali in merito alle sostanze e ai prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione, in attesa di una decisione della Comunità. Pertanto occorre adottare una decisione provvisoria sull'importazione di tali sostanze.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio10,
DECIDE:
Art. unico
Sono adottate le decisioni sulle importazioni relative alle sostanze chimiche 2,4,5-T, binapacril, captafol, clorobenzilato, esaclorobenzene, lindano, metamidofos, paration-metile, monocrotofos, paratione, pentaclorofenolo, fosfamidone e toxafene, di cui ai formulari di risposta del paese importatore allegati alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2000. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione