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Decisione del Consiglio del 7 novembre 2000 concernente la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione per la protezione del Reno (2000/706/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

Con decisione 77/586/CEE2 la Comunità ha concluso la convenzione per la protezione del Reno dall'inquinamento chimico e l'accordo addizionale all'accordo firmato a Berna il 29 aprile 1963, concernente la commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento.

Nella venticinquesima riunione del gruppo di coordinamento della commissione internazionale per la protezione del Reno gli Stati rivieraschi hanno deciso di stipulare una nuova convenzione per la protezione del Reno e di aprire negoziati a tal fine.

La Commissione europea ha partecipato a tali negoziati, a nome della Comunità, conformemente alle direttive di negoziato impartite dal Consiglio e i negoziati si sono conclusi nel gennaio 1998.

Alla luce dei risultati di tali negoziati, nel marzo 1999 il Consiglio ha deciso che la Comunità doveva firmare la nuova convenzione per la protezione del Reno, con riserva della sua ulteriore conclusione, ed ha autorizzato tale firma a nome della Comunità. La nuova convenzione per la protezione del Reno è stata firmata il 12 aprile 1999 a Berna (Svizzera),

DECIDE:

Art. 1

La convenzione per la protezione del Reno è approvata a nome della Comunità.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione presso il governo della Confederazione elvetica, a norma dell'articolo 17 della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente D. Voynet (1) Parere espresso il 17.5.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).