diritto.io

Decisione del Consiglio del 7 novembre 2000 relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione (2000/710/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")1, in parte l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

Il regolamento n. 67, modificato, concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione, consentirà di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione. Le prescrizioni uniformi del citato regolamento garantiscono un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Il regolamento n. 67, modificato, è stato notificato alle parti contraenti ed entrerà in vigore per tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la loro opposizione, alla data o alle date in esso indicate, in quanto regolamento allegato all'accordo riveduto del 1958.

Il regolamento n. 67 dovrebbe essere integrato nel sistema di omologazione dei veicoli a motore e completare così la legislazione in vigore nella Comunità,

DECIDE:

Art. unico

La Comunità europea aderisce al regolamento n. 67 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione, nella versione modificata e notificata alle parti contraenti, sempreché la modifica entri in vigore alla data o alle date in esso indicate.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente D. Voynet (2) Parere conforme del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).