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Decisione del Consiglio del 10 novembre 2000 che attua la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate (2000/697/PESC)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il tratto sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2000/696/PESC relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate(1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista la posizione comune 2000/599/PESC del Consiglio, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive2,

Per poter attuare l'articolo 1, paragrafo 2, della posizione comune 2000/599/PESC, è opportuno che il Consiglio adotti un elenco di persone segnalate ai fini della loro non ammissione nel territorio degli Stati membri.

È opportuno abrogare la decisione 1999/319/PESC del Consiglio, del 10 maggio 1999, che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia3,

DECIDE:

Art. 1

Le persone cui si applica l'obbligo di non ammissione di cui all'articolo 1 della posizione comune 2000/696/PESC sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Art. 3

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente C. Josselin (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.