diritto.io

Decisione della Commissione del 27 dicembre 2000 ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, che sospende la procedura di esame concernente gli ostacoli agli scambi di prodotti cosmetici nella Repubblica di Corea [notificata con il numero C(2000) 4128] (2001/15/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare gli articoli 11 e 14, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA1 Il 2 aprile 1998, il Colipa (Comitato di collegamento dell'Associazione europea dell'industria profumiera e dei prodotti cosmetici e da toletta) ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato "il regolamento") per conto dei membri dell'associazione che esportano o intendono esportare in Corea.

Il denunciante sostiene che le vendite comunitarie di prodotti cosmetici nella Repubblica di Corea incontrano tre ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, cioè "qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire". I presunti ostacoli agli scambi sono: i) Procedura di valutazione della conformità: le diverse fasi della procedura applicata in Corea, dall'amministrazione coreana, per le prove sui cosmetici importati durano spesso tre mesi; ii) Sorveglianza amministrativa dei prodotti: gli importatori devono conservare per tre anni i registri contenenti informazioni doganali e commerciali e relative alla qualità per tutti i prodotti cosmetici importati. Inoltre, essi devono trasmettere annualmente all'Associazione degli industriali cosmetici coreani (KCIA) una relazione contenente informazioni commerciali sensibili; iii) Procedura di autorizzazione per la pubblicità: sarebbe fonte di discriminazione.

Il denunciante afferma che la procedura di valutazione della conformità e la sorveglianza amministrativa dei prodotti sono onerose e inutili e che le procedure per le prove imposte ai prodotti importati sono diverse da quelle applicate nel caso di prodotti nazionali e sono pertanto discriminatorie. Nella denuncia si sostiene inoltre che l'interpretazione flessibile della legge sui prodotti farmaceutici in materia di pubblicità ha dato luogo a discriminazioni nei confronti dei prodotti importati. Per questo motivo, il denunciante afferma che le pratiche coreane summenzionate violano gli articoli 5.1.1 e 5.1.2 dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e l'articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994.

Il denunciante sostiene inoltre che i suoi membri subiscono effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento e che c'è il rischio che in un prossimo futuro questi effetti diventino ancora più gravi. Si parla di costi supplementari, dell'ordine dell'1,5 % delle vendite nette di prodotti importati in Corea, che è necessario sostenere a causa delle rigide condizioni applicate alle importazioni di cosmetici nel paese. Tali oneri supplementari derivano dal sovraccarico di lavoro per il personale amministrativo e tecnico e dai costi addizionali derivanti dalla realizzazione delle prove e dalla manutenzione e stoccaggio delle scorte per tutta la durata delle prove stesse. Inoltre, il denunciante sostiene che, a causa delle discriminazioni che colpiscono la pubblicità dei prodotti importati, è diventato più difficile per gli esportatori comunitari guadagnare nuove quote di mercato per compensare i costi supplementari derivanti dalla procedura di valutazione della conformità e dagli eccessivi requisiti amministrativi.

Pertanto, sentito il comitato consultivo istituito ai sensi del regolamento, la Commissione ha stabilito che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura di esame delle questioni giuridiche e di fatto in oggetto. La procedura di esame è stata avviata il 19 maggio 19983.

B. RISULTATI DELLA PROCEDURA DI ESAME (6) Durante la procedura di esame, centrata sul mercato coreano, i funzionari della Commissione hanno incontrato gli importatori coreani, le autorità coreane e i rappresentanti dell'Associazione coreana dei produttori di cosmetici. Essi hanno inoltre incontrato i produttori della Comunità e gli esperti scientifici del Colipa per discutere le prove sui prodotti e la normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione dei cosmetici nella Comunità.

La procedura di esame ha accertato che la procedura per la valutazione della conformità è discriminatoria e più gravosa del necessario e costituisce pertanto una violazione degli articoli 5.1.1 e 5.1.2 dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi. È stato inoltre riscontrato che il requisito della documentazione obbligatoria, che raddoppia inutilmente l'onere amministrativo degli importatori, è contrario all'articolo 5.1.2 dello stesso accordo. Non è stata invece giudicata discriminatoria la normativa che disciplina la pubblicità dei cosmetici.

C. REAZIONE DEL GOVERNO COREANO ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ESAME (8) Le autorità coreane hanno collaborato fornendo le informazioni richieste dalla Commissione.

Esse hanno dichiarato inoltre di essere disposte ad associarsi alla Commissione nella ricerca di un accordo negoziato che porti alla soluzione dei problemi incontrati nel settore delle importazioni dei cosmetici e, a tal fine, a discutere delle modifiche da apportare al sistema coreano che disciplina il settore.

D. CONCLUSIONI DELLA PROCEDURA DI ESAME (10) Dopo una serie di discussioni, la Commissione e le autorità coreane hanno raggiunto un accordo in base al quale la normativa coreana in materia di cosmetici sarà modificata per quanto riguarda le prove a cui sottoporre i cosmetici importati nella Repubblica di Corea. L'accordo è stato confermato da uno scambio di lettere tra la Commissione europea e la missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea. L'accordo stabilisce che i cosmetici fabbricati da produttori i cui impianti sono stati giudicati dalle competenti autorità coreane di livello equivalente o superiore a quello previsto dalle buone pratiche di fabbricazione coreane non saranno sottoposti a prove al momento dell'importazione. Tale principio non si applica alla prima importazione di un prodotto ma a tutte le importazioni successive.

Conformemente all'accordo, la Corea ha introdotto una modifica nella sua normativa che è entrata in vigore il 24 gennaio 2000. Inoltre, funzionari coreani hanno effettuato ispezioni in loco presso le sedi di vari produttori comunitari e hanno concesso l'approvazione richiesta nel febbraio e nel luglio 2000. Infine, il 1o luglio 2000 la Corea ha approvato una legge sui cosmetici che disciplina questioni relative alla produzione, all'importazione e alla vendita di prodotti cosmetici e di cosiddetti "cosmeceutical" (una particolare categoria di cosmetici per la protezione solare e antirughe). La nuova legge sui prodotti cosmetici sarà attuata attraverso regolamenti applicativi, in particolare attraverso la legge n. 163 del ministero della Sanità, che è entrata in vigore il 19 luglio 2000.

E. RACCOMANDAZIONE (12) I servizi della Commissione ritengono che i punti principali dell'accordo concluso tra la Commissione e le autorità coreane siano stati attuati. I servizi della Commissione intendono monitorare le direttive di applicazione, introdotte nel 2000, e la loro attuazione per accertarsi che tali disposizioni siano compatibili con l'accordo. La procedura di esame relativa alle misure imposte dalla Repubblica di Corea alle importazioni di prodotti cosmetici, di profumeria e da toletta, nonché alla loro distribuzione e pubblicizzazione deve essere sospesa per sei mesi in modo da consentire tale valutazione. Al termine di detto periodo, i servizi della Commissione trasmetteranno agli Stati membri le proprie conclusioni sulle direttive di applicazione e sulla loro compatibilità con l'accordo. A quel punto, se tutte le parti riterranno che non vi sia più alcun motivo di preoccupazione, la procedura di esame del regolamento relativo agli ostacoli agli scambi sarà chiusa,

DECIDE:

Art. unico

È sospesa la procedura di esame relativa alle misure imposte dalla Repubblica di Corea all'importazione di prodotti cosmetici, di profumeria e da toletta, nonché alla loro distribuzione e pubblicizzazione avviata il 19 maggio 1998.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione