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Decisione della Commissione del 23 gennaio 2001 che chiude la procedura d'esame relativa alle misure che incidono sul commercio del Cognac in Brasile [notificata con il numero C(2001) 129] (2001/97/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA1 Il 17 febbraio 1997, il Bureau National Inteprofessionnel du Cognac (in appresso "BNIC") ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso denominato "il regolamento") per conto dei suoi membri che esportano o intendono esportare in Brasile.

Il denunziante ha affermato che le vendite comunitarie di Cognac in Brasile erano impedite da tre ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, in base al quale un ostacolo agli scambi è definito come una "pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commercili internazionali istituiscono un diritto di agire". I presunti ostacoli agli scambi si possono così riassumere: i) Mancata protezione della denominazione d'origine Cognac (DOC) e discriminazione rispetto ad altre indicazioni geografiche locali ed estere: secondo quanto affermato dal denunziante, la legislazione brasiliana consente che il brandy e altri tipi di acquavite brasiliani vengano denominati "Cognac" o "conhaque". Questo termine viene usato a livello ufficiale e commerciale come nome generico per designare tali acquaviti, indipendentemente dalla loro origine geografica. Il denunziante ha sostenuto che tale pratica violava varie disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso accordo TRIPs), nonché della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (convenzione di Parigi), dell'accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci (accordo di Madrid) e dell'accordo quadro di cooperazione del 1992 tra la Comunità e il Brasile (accordo quadro). ii) Eccessivi requisiti amministrativi per l'importazione: nella denuncia si affermava inoltre che i requisiti necessari per la commercializzazione del Cognac in Brasile, ad esempio la complicata procedura di registrazione e la visita obbligatoria a spese dell'esportatore di un agronomo brasiliano sul luogo di produzione in Francia, sono eccessivi e unici, tanto da costituire una restrizione dissimulata degli scambi. Secondo il denunziante, tali misure violano gli articoli III e VIII del GATT 1994, nonché gli articoli 1 e 2 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS). iii) Un regime fiscale discriminatorio: il BNIC affermava inoltre che l'aliquota d'imposta sui prodotti industriali discrimina il Cognac rispetto alle acquaviti di produzione locale. Asseriva che il Cognac è classificato d'ufficio nella categoria tassata più pesantemente, mentre le acquaviti locali non sono mai classificate in tale categoria, e che tale pratica costituirebbe una violazione dell'articolo III, paragrafi 1 e 2, del GATT 1994.

Il denunziante affermava che le pratiche in questione arrecavano effetti negativi sugli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento, minacciando di arrecarne di ulteriori nel prossimo futuro, in quanto bloccavano l'accesso del Cognac al mercato brasiliano: quest'ultimo rappresenta un importante mercato d'esportazione per l'industria del Cognac, che è sostanzialmente orientata alle esportazioni.

Pertanto, dopo aver sentito il comitato consultivo istituito a norma del regolamento, la Commissione ha deciso che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura d'esame delle questioni giuridiche e di fatto in oggetto. La Commissione ha quindi avviato una procedura d'esame in data 2 aprile 19973.

B. I RISULTATI DELLA PROCEDURA D'ESAME (5) Per quanto riguarda la mancata protezione della denominazione d'origine Cognac, l'inchiesta ha confermato l'affermazione del denunziante secondo cui il Cognac DOC non veniva protetto e il termine "conhaque" era utilizzato per le acquaviti di produzione locale. In base alle leggi brasiliane che disciplinano il mercato delle bevande alcoliche(4), detto termine si applica a due tipi di acquaviti molto diversi tra loro: le acquaviti di uve o brandy (denominate "conhaque" o "conhaque fino" a seconda della lunghezza del processo di invecchiamento) e le acquaviti di canna da zucchero contenenti varie sostanze aromatizzanti (denominate "conhaque de..." a seconda dell'aromatizzante aggiunto).

Di conseguenza, le presunte violazioni dell'accordo quadro, come pure dell'accordo di Madrid e della convenzione di Parigi, sono state confermate. Si deve osservare che, nel periodo in cui è stata effettuata l'inchiesta, il Brasile aveva il diritto, in quanto paese in via di sviluppo secondo il disposto dell'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo TRIPs, di differire l'applicazione, tra l'altro, degli articoli 22, 23 e 24 del medesimo accordo TRIPs fino al 1o gennaio 2000. In quella fase dell'inchiesta, pertanto, la Commissione non ha esaminato la conformità delle misure in oggetto alle suddette disposizioni.

Dall'inchiesta è emerso inoltre che la mancata protezione trae in inganno i consumatori, danneggiando perciò l'immagine di marca del Cognac. Essa incide pertanto negativamente sul commercio del Cognac e va a favore dei produttori brasiliani di acquaviti che utilizzano la stessa denominazione (Cognac o "conhaque").

Gli eccessivi requisiti amministrativi e il regime fiscale discrimatorio sono stati confermati dall'inchiesta. Tuttavia, poiché si è accertato che non avevano un impatto concreto e sostanziale sul commercio del Cognac, si è deciso di non proseguire l'esame relativo a tali aspetti.

C. SVILUPPI SUCCESSIVI AL TERMINE DELL'INCHIESTA (9) In vista dell'entrata in vigore con il 1o gennaio 2000 degli obblighi derivanti dall'accordo TRIPs, il Brasile ha adottato la legge n. 9279, del 14 maggio 1996, nota come Lei da Propriedade Industrial o LPI, che, tra l'altro, ha introdotto un registro delle indicazioni geografiche.

Conformemente alla LPI e in seguito a contatti bilaterali tra la Commissione e le autorità brasiliane, il BNIC ha presentato domanda per la registrazione dell'indicazione geografica Cognac. La domanda è stata accolta e l'indicazione geografica Cognac è stata registrata in data 11 aprile 2000, dopo un ritardo dovuto all'opposizione dell'associazione dei produttori brasiliani. Tale registrazione ha conferito ai produttori francesi i diritti esclusivi di utilizzare il nome Cognac. Di conseguenza, non è consentita la registrazione di alcun marchio di fabbrica o commerciale contenente il termine Cognac, mentre i marchi depositati esistenti che contengono il termine Cognac verranno a scadere entro 5 anni dalla registrazione. Inoltre, il termine Cognac non può essere utilizzato come nome generico.

Per quanto riguarda il termine "conhaque", in base alla legislazione brasiliana sulle bevande alcoliche esso rimane un nome generico, quale era durante il periodo dell'inchiesta, e può essere utilizzato solamente come tale, poiché, conformemente alla LPI, un nome generico non può essere registrato come marchio di fabbrica o commerciale. L'indicazione geografica Cognac dovrà pertanto coesistere con l'uso del nome generico "conhaque".

A partire dal 1o gennaio 2000, il Brasile deve attuare pienamente l'accordo TRIPs. I servizi della Commissione, pertanto, hanno esaminato la conformità con le disposizioni dell'accordo TRIPs dell'attuale livello di protezione del Cognac DOC.

Dall'analisi è emerso che, trattandosi di un'indicazione geografica relativa ad un prodotto vinicolo, il Cognac DOC è contemplato dall'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs e, in quanto tale, deve essere protetto. Come già menzionato al considerando 10, la registrazione dell'indicazione geografica Cognac conferisce alla DOC il diritto alla piena protezione in Brasile, ed è pertanto conforme al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1.

Va osservato che la protezione prevista dall'articolo 23, paragrafo 1, si estende alle traduzioni dell'indicazione geografica originale, e, di conseguenza, anche alla traduzione portoghese del termine ("conhaque"). Tuttavia, l'uso del termine "conhaque" rientra probabilmente tra le eccezioni accordate dall'articolo 24, paragrafi 4 e 6, dell'accordo TRIPs. Si è pertanto concluso che il livello di protezione di cui beneficia attualmente il Cognac DOC è conforme alle pertinenti disposizioni dell'accordo TRIPs.

La coesistenza dell'indicazione geografica protetta e dell'uso generico della traduzione portoghese potrà continuare a causare qualche difficoltà agli esportatori francesi. Tuttavia, l'attuale quadro normativo brasiliano dovrebbe permettere ai consumatori, col passar del tempo, di distinguire nettamente tra il Cognac DOC e il "conhaque" di produzione locale. Il margine di confusione nella percezione dei consumatori dovrebbe quindi ridursi in modo sostanziale, creando perciò condizioni di leale concorrenza sul mercato brasiliano ed eliminato gli effetti negtivi sugli scambi determinati dalla marcata protezione.

Come si è già menzionato al considerando 6, dall'inchiesta sono emerse violazioni sia dell'accordo di Madrid che della convenzione di Parigi. Tuttavia, dal momento che la nuova situazione venutasi a creare con la registrazione dell'indicazione geografica dovrebbe eliminare la concorrenza sleale e gli effetti negativi sugli scambi, tale questione non verrà ulteriormente esaminata.

D. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI (17) Sulla scorta dell'analisi precedente, la Commissione ritiene che la procedura d'esame abbia portato a risultati soddisfacenti per quanto riguarda gli ostacoli a cui doveva far fronte il commercio del Cognac in Brasile, secondo quanto affermato dal BNIC nella sua denuncia. La procedura d'esame dovrebbe pertanto essere chiusa.

Una maggiore protezione dell'indicazione geografica Cognac rispetto al nome generico "conhaque" può essere ricercata, se del caso, tramite negoziati condotti, in particolare, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'accordo TRIPs,

DECIDE:

Art. unico

È chiusa la procedura d'esame avviata il 2 aprile 1997 relativa alle misure istituite dal Brasile che incidono sul commercio del Cognac.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2001. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (4) Leggi n. 7678/88 e n. 8918/94.