Decisione del Consiglio del 29 gennaio 2001 relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale (2001/319/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Comunità è competente ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche e a concludere accordi con altri paesi o con organizzazioni internazionali.
La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.
La Comunità ha firmato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock transzonali e degli stock ittici altamente migratori1.
Alla settima riunione degli Stati costieri e delle altre parti interessate alla futura convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale è stato presentato il testo di un progetto di convenzione.
Obiettivo della convenzione è garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento durevole delle risorse alieutiche nella zona della convenzione grazie all'applicazione efficace di quest'ultima.
I pescatori comunitari esercitano l'attività di pesca sugli stock della zona oggetto della convenzione ed è quindi nell'interesse della Comunità svolgere un ruolo efficace nell'attuazione della convenzione. È pertanto necessario che la Comunità la firmi,
DECIDE:
Art. 1
La firma della convenzione sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche nell'Atlantico sudorientale è approvata a nome della Comunità europea, sotto riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare la convenzione, a nome della Comunità, sotto riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001. Per il Consiglio Il Presidente M. Winberg