Decisione della Commissione del 9 febbraio 2001 che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di paracetamolo originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Turchia [notificata con il numero C(2001) 342] (2001/109/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/20002, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA1 Nell'aprile 2000, la Commissione ha ricevuto una denuncia riguardante il pregiudizio assertivamente provocato dalle importazioni in dumping di paracetamolo originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Turchia.
La denuncia è stata presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica ("CEFIC"), per conto dell'unico produttore comunitario di paracetamolo, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "regolamento di base").
La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
Previa consultazione, la Commissione, ha pertanto avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di paracetamolo, attualmente classificabile al codice NC 2924 29 30 e originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Turchia.
La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori/esportatori e gli importatori/distributori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli utilizzatori comunitari e il produttore comunitario denunziante. Si è data inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dall'avviso di apertura.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Con una lettera del 20 dicembre 2000 alla Commissione, il CEFIC ha ritirato formalmente la denuncia riguardante le importazioni di paracetamolo originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Turchia.
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso in quanto dall'inchiesta non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura è contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di paracetamolo originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Turchia debba essere chiuso senza l'istituzione di misure antidumping,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di paracetamolo, attualmente classificabile al codice NC 2924 29 30 e originario degli Stati Uniti d'America, della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Turchia.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2001. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione