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Decisione della Commissione del 21 febbraio 2001 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela [notificata con il numero C(2001) 414] (2001/230/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/20002, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 2, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDURA 1. Inchieste precedenti1 Misure antidumping nei confronti delle importazioni di ferrosilicio (in appresso denominato "FeSi") originarie del Venezuela sono in vigore dal 1983, mentre analoghe misure relative alle importazioni originarie del Brasile, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina sono in vigore dal 1987. Successivamente, tali misure sono state estese con il regolamento (CE) n. 3359/93 del Consiglio, del 2 dicembre 1993, che istituisce misure antidumping modificate sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile3. Le misure relative alle importazioni dall'Islanda, dalla Svezia e dalla Norvegia sono state sospese con l'applicazione del regolamento (CE) n. 5/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo alla sospensione delle misure antidumping nei confronti dei paesi EFTA a decorrere dal 1o gennaio 19944. Le misure relative alle importazioni dal Brasile sono state parzialmente rivedute e, con il regolamento (CE) n. 351/98 del Consiglio5, il dazio applicato a due produttori esportatori brasiliani è stato ridotto allo 0 % essendo stata riscontrata un'assenza di dumping.

Nel marzo 1994, inoltre, il regolamento (CE) n. 621/94 del Consiglio6 ha istituito misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni dalla Cina e dal Sudafrica.

Con regolamento (CEE) n. 3642/92 del Consiglio7 sono stati inoltre istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di FeSi originarie dell'Egitto e della Polonia. Tali dazi sono scaduti a seguito della decisione 1999/426/CE della Commissione8, nella quale si era concluso che era improbabile che la scadenza delle misure portasse a una reiterazione del pregiudizio.

2. Domanda di riesame4 Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza delle misure antidumping9, il denunziante dell'inchiesta originale, il comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghe (Euroalliages, in appresso denominato "il richiedente") ha chiesto un riesame in vista della scadenza delle misure relative a Brasile, Cina, Kazakistan, Russia, Ucraina e Venezuela ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "il regolamento di base").

Avendo determinato, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in vista della scadenza, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee10 e ha aperto l'inchiesta. Tale inchiesta è durata più di due anni, a causa delle difficoltà incontrate nel raccogliere talune informazioni (in relazione al gran numero di paesi interessati e al mutamento di struttura della Comunità intervenuto con l'ingresso dei nuovi Stati nel 1995) e del periodo di tempo concesso alle parti per presentare le loro osservazioni, dovuto alla complessità dell'analisi dell'interesse comunitario.

Poiché non è stata presentata alcuna domanda di riesame delle misure istituite nei confronti del Sudafrica, queste ultime sono scadute il 20 marzo 1999.

3. Inchiesta7 L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 1997 e il 30 settembre 1998 (in appresso denominato "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1994 fino alla fine del PI ("il periodo in esame").

La Commissione ha informato ufficialmente i produttori comunitari che hanno presentato la domanda di riesame, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, nonché il richiedente, in merito all'apertura dell'inchiesta di riesame. Ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da produttori comunitari e da importatori, nonché da produttori esportatori dei paesi interessati.

Un certo numero di produttori esportatori dei paesi interessati, nonché di produttori comunitari e di utilizzatori comunitari, e un importatore hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato e hanno chiarito i motivi particolari della domanda di audizione sono state sentite.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: a) produttori comunitari:

Ferroatlántica SL, Spagna,

Pechiney Electrométallurgie, Francia,

Vargön Alloys AB, Svezia; b) importatori:

Considar Europe SA, Belgio; c) produttori esportatori:

Brasile Cia. Ferroligas Minas Gerais (Minasligas),

Cia. de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) SA,

Italmagnesio Nordeste SA,

Nova Era Silicon SA,

Rima Industrial SA;

Venezuela Ferroatlántica de Venezuela SA (Ferroven).

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulle quali si sono basate le conclusioni del presente riesame. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in seguito alla suddetta comunicazione. Le osservazioni ricevute entro tale termine sono state valutate con attenzione e, se del caso, se ne è tenuto conto nelle conclusioni del riesame.

B. PRODOTTO IN ESAME 1. Prodotto in esame11 Il prodotto oggetto della presente inchiesta è lo stesso già oggetto dell'inchiesta originale, vale a dire FeSi, ad esclusione del prodotto contenente una percentuale superiore al 4 % di magnesio. La produzione di FeSi avviene in forni ad arco tramite riduzione del quarzo utilizzando prodotti contenenti carbonio. Il prodotto viene utilizzato dall'industria siderurgica come deossidante e come componente per leghe. Il FeSi viene venduto in blocchi, in grani o in polvere ed è disponibile in varie qualità a seconda del tenore di silicio e di impurità (alluminio, carbonio ecc.). Il FeSi avente un tenore di silicio pari o superiore al 70 % ha un grado di purezza alto, con un tenore superiore al 55 % e inferiore al 70 % ha un grado di purezza medio, e con un tenore di silicio inferiore al 55 % ha un grado di purezza basso.

Si è accertato che tutte le diverse forme e qualità di FeSi esportate dai paesi interessati avevano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente gli stessi utilizzi finali. Si è pertanto considerato che costituivano un unico prodotto. Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 72022110, 7202 21 90 e 7202 29 90.

2. Prodotto simile (13) La quasi totalità del FeSi prodotto nella Comunità ha un grado di purezza elevato, vale a dire pari o superiore al 75 % (FeSi 75). Si è accertato che il FeSi prodotto e venduto sui mercati brasiliano e venezuelano era simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, a quello esportato dal Brasile e dal Venezuela nella Comunità, in quanto si trattava di prodotti identici, o molto simili, in termini di caratteristiche fisiche e chimiche nonché di utilizzi finali. Inoltre, si è accertato che non sussistono differenze sostanziali tra le caratteristiche fisiche e chimiche e gli utilizzi finali del FeSi esportato dalla Cina, dal Kazakistan, dalla Russia e dall'Ucraina nella Comunità, e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese di riferimento di cui al considerando 24 sotto. Non si sono riscontrate differenze anche tra il FeSi esportato dai paesi interessati e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato comunitario dai produttori comunitari che hanno presentato la domanda di riesame ("produttori richiedenti").

C. PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING 1. Metodo (14) Nella presente sezione viene illustrato il metodo generale utilizzato per stabilire se la scadenza delle misure attualmente in vigore potrebbe probabilmente determinare la persistenza o la reiterazione del dumping.

Osservazioni di carattere generale (15) Per quanto riguarda la probabile persistenza del dumping, la Commissione ha esaminato l'esistenza di pratiche di dumping relativamente alle esportazioni dai paesi interessati nella Comunità durante il PI, nella convinzione che, se tali pratiche di dumping si fossero effettivamente verificate, fosse ragionevole ritenere, in assenza di indicazioni contrarie, che sarebbero probabilmente continuate in futuro nel caso in cui le misure venissero abrogate. Questi calcoli del dumping sono stati fatti a prescindere dal fatto che per la maggior parte dei paesi sotto inchiesta il volume delle esportazioni nella Comunità era poco elevato. Nondimeno, si è ritenuto opportuno esaminare il livello generale di dumping rispetto a tali volumi, dato che esso poteva essere utilizzato come un indicatore della probabilità che il dumping venisse praticato relativamente a volumi maggiori, qualora le misure venissero abrogate (cfr. il considerando 16).

Per quanto riguarda l'analisi della probabile reiterazione del dumping, cioè la probabilità dell'aumento delle esportazioni a prezzi in dumping qualora le misure in vigore venissero abrogate, analisi che era necessaria quando i volumi di esportazioni dai paesi interessati erano relativamente modesti, la Commissione ha esaminato se a) la reiterazione del dumping in futuro era probabile, e b) se tale eventuale dumping potesse verificarsi in quantità significative. La probabilità del verificarsi del dumping in futuro è stata valutata in relazione alle esportazioni dai paesi interessati verso paesi terzi, mentre per quanto riguarda la questione di un aumento dei volumi delle esportazioni, si è provveduto ad analizzare tutti i pertinenti sviluppi del mercato, sia interno che delle esportazioni, come l'andamento delle capacità, la produzione, le scorte e i prezzi sui diversi mercati.

Dal momento che lo scopo del presente tipo di riesame è valutare la probabile reiterazione del dumping in futuro qualora le misure in vigore venissero abrogate, non si è ritenuto necessario né opportuno calcolare i margini di dumping o gli adeguamenti con la precisione che sarebbe richiesta in un'inchiesta antidumping effettuata a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. Inoltre, l'inchiesta dettagliata è stata limitata ad un periodo di campionamento di tre mesi all'interno del periodo dell'inchiesta, di solito (salvo indicazione contraria) l'ultimo trimestre.

Per quanto riguarda il Venezuela, le risultanze basate sui calcoli del dumping non sono state considerate determinanti, per via della privatizzazione e dell'acquisizione di controllo dell'unico produttore esportatore noto venezuelano da parte di un produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta, avvenute poco dopo il termine del PI, e che vengono analizzate ai considerando 80-84.

La Commissione ha preso nota del fatto che il governo USA ha abrogato nell'agosto 1999 le misure antidumping esistenti nei confronti delle importazioni di FeSi originarie dei paesi interessati dal presente procedimento. Ciò significa che allora si è reso disponibile un altro mercato verso il quale detti paesi potevano riorientare una parte delle loro vendite.

Valore normale (20) Per quanto riguarda il Brasile, la Commissione ha ritenuto che le vendite sul mercato interno del paese fossero sufficientemente rappresentative per consentire che venissero utilizzate per un calcolo del valore normale.

La Commissione ha poi esaminato la posizione in merito al fatto se le vendite sul mercato interno di ciascuna società fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Ciò è stato fatto determinando, per ciascun tipo di prodotto esportato, la percentuale delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non effettuata in perdita durante il PI: a) Per i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite del tipo in questione sul mercato interno. b) Per i tipi di prodotto per i quali almeno il 10 %, ma non oltre l'80 %, delle vendite sul mercato interno (in volume) era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi delle vendite del tipo in questione sul mercato interno effettuate a prezzi pari o superiori ai costi unitari. c) Per i tipi di prodotto per i quali meno del 10 %, in volume, delle vendite sul mercato interno era effettuato ad un prezzo non inferiore ai costi unitari, si è ritenuto che il tipo in questione non fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali e quindi il relativo valore normale è stato costruito.

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, i valori normali sono stati costruiti sommando ai costi di produzione del tipo di prodotto interessato un importo per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate "SGAV") e per il profitto. L'importo per le SGAV è quello sostenuto dal produttore interessato per il prodotto simile, mentre quello per il profitto equivale alla media ponderata dei profitti realizzati dai produttori interessati sulle vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

Poiché la Cina, il Kazakistan, la Russia e l'Ucraina sono considerati come paesi non retti da un'economia di mercato, per determinare il valore normale si è dovuto selezionare un paese terzo di riferimento ad economia di mercato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. A tale scopo, il richiedente ha suggerito di utilizzare il Brasile, paese menzionato nell'avviso di apertura. Nessun produttore esportatore ha mosso obiezioni nei confronti di questa proposta entro il termine stabilito nell'avviso di apertura, mentre un produttore esportatore ucraino ha manifestato il proprio accordo su tale scelta.

La scelta del Brasile quale paese di riferimento è stata considerata ragionevole, in quanto tale paese dispone di produzione, capacità e consumo interno a livelli significativi. Sul mercato brasiliano si contano numerosi produttori nazionali, il che comporta una forte concorrenza interna, e le vendite interne su tale mercato del prodotto in esame sono considerevoli. Inoltre, poiché il Brasile è parte interessata nella presente inchiesta, appariva probabile che i produttori brasiliani intendessero collaborare all'inchiesta stessa. Non è stato proposto né trovato, in alternativa al Brasile, un altro paese di riferimento. In tali circostanze, il Brasile è stato selezionato come paese di riferimento, e i valori normali sono stati calcolati sulla base della media ponderata dei valori normali determinati per le singole società brasiliane, per ciascuna categoria di prodotto in base al tenore di silicio.

Prezzo all'esportazione (25) Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nella Comunità.

Allorché i produttori esportatori di un determinato paese non hanno fornito informazioni, o qualora le informazioni fornite dai produttori esportatori di un determinato paese siano state ritenute incomplete, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato un prezzo medio all'esportazione per il paese in questione in base alle statistiche Eurostat o ad altri dati disponibili.

Per poter valutare la probabilità di una reiterazione del dumping, la Commissione ha anche determinato i prezzi all'esportazione applicati ad acquirenti nei paesi terzi.

Equo confronto (28) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che eventualmente incidessero sulla comparabilità dei prezzi.

Sono quindi state effettuate, se del caso, detrazioni per le differenze inerenti ai costi del trasporto, nolo e assicurazione marittimi, movimentazione, carico e costi accessori, oneri all'importazione e imposte indirette, imballaggio, costo del credito, servizi di assistenza, commissioni, sconti e riduzioni. Il confronto è stato effettuato solitamente allo stadio franco fabbrica. Per quei paesi per i quali si è fatto ricorso a una base fob, non avrebbe fatto alcuna differenza, ai fini dell'esito dell'inchiesta, se il confronto fosse stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

Margini di dumping (30) Per valutare l'esistenza di margini di dumping, si è effettuato il confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, per tipo di prodotto, allo stadio franco fabbrica nel caso dei paesi retti da un'economia di mercato, e, di norma, su base fob frontiera paese esportatore per i paesi non a economia di mercato.

2. Brasile Probabilità di persistenza del dumping (31) Il valore normale è stato basato sia sui prezzi interni che sui valori costruiti.

Per un produttore esportatore che non aveva realizzato esportazioni nell'ultimo trimestre del PI, il valore normale è stato determinato per il trimestre precedente durante il quale erano state effettuate esportazioni, per consentire un confronto con i prezzi delle esportazioni realizzate durante tale periodo.

Il prezzo all'esportazione si è basato sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nella Comunità.

Soltanto due dei sei produttori esportatori che hanno collaborato avevano registrato vendite nella Comunità durante il PI, e queste due società erano soggette ad un margine del dazio nullo.

Ai fini di un equo confronto, sia i valori normali che i prezzi all'esportazione sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica.

Un confronto tra i valori normali in Brasile e i prezzi dei prodotti esportati nella Comunità da questo paese dimostrava che le pratiche di dumping erano molto limitate o che non ve n'erano affatto. In ogni caso, il dumping si verificava su un volume estremamente modesto di esportazioni, e vi erano inoltre indicazioni che tale ridotto margine di dumping fosse temporaneo e non dovesse continuare dopo il PI.

Probabilità di reiterazione del dumping (37) Questo calcolo del dumping ha implicato un confronto tra i valori normali in Brasile e i prezzi all'esportazione verso altri paesi terzi, diversi dalla Comunità. I valori normali sono stati determinati in base ai prezzi effettivi applicati in Brasile, mentre i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nei suddetti paesi terzi. Ai fini di un equo confronto, tali prezzi sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica. Da un confronto tra i valori normali e i prezzi dei prodotti esportati nei paesi terzi è emerso un certo livello di dumping, sebbene i dati raccolti durante le visite di verifica, in particolare riguardo alla svalutazione della moneta brasiliana, abbiano mostrato che tali pratiche di dumping potevano non essere continuate successivamente.

Si è anche tenuto conto del fatto che alcuni esportatori brasiliani sono stati soggetti ad un margine di dumping nullo per un certo periodo, e precisamente un esportatore a partire dal 1994 e altri due dagli inizi del 1998, senza che ciò comportasse un incremento significativo del livello delle esportazioni nella Comunità.

L'indice di utilizzazione delle capacità dei produttori esportatori brasiliani risultava elevato durante il PI, e dalla verifica delle attività dei produttori esportatori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta non sono emersi elementi di prova che vi fosse alcuna intenzione, nel prossimo futuro, di modificare in misura significativa il livello e l'andamento correnti delle vendite sul mercato interno.

Per quanto riguarda le vendite a paesi terzi al di fuori della Comunità, la maggior parte dei produttori esportatori brasiliani che hanno collaborato hanno affermato di voler espandere le loro vendite nell'Estremo Oriente. In realtà, nonostante l'inchiesta abbia dimostrato che per i produttori brasiliani sarebbe difficile sviluppare ulteriormente tale mercato a causa della forte concorrenza dei fornitori cinesi del prodotto e della debole domanda sul mercato giapponese, non sono emerse indicazioni che detti esportatori brasiliani non potrebbero mantenere la loro attuale quota di mercato.

Conclusioni (41) Dall'analisi condotta in merito alla persistenza del dumping è emerso un livello complessivo estremamente basso di dumping nei confronti delle esportazioni nella Comunità, i cui volumi erano del resto molto modesti. Vi erano inoltre altri indicatori, in particolare la svalutazione della moneta brasiliana, in base ai quali appare improbabile che, nel prossimo futuro, le pratiche di dumping possano continuare a livelli significativi.

Inoltre, non vi era alcun segnale che indicasse che gli esportatori brasiliani sarebbero tornati ai loro precedenti livelli di esportazioni nella Comunità: l'andamento delle vendite sia interne che per l'esportazione appariva stabile e non si riteneva probabile che venisse modificato in misura significativa nel prossimo futuro.

Al riguardo, si è tenuto conto del fatto che per parecchi anni alcuni esportatori brasiliani sono stati soggetti ad un margine di dumping nullo, senza che ciò comportasse un incremento significativo del livello delle esportazioni nella Comunità.

Nel complesso, si può pertanto concludere che appare poco probabile che l'abrogazione delle misure in vigore determinerebbe nuove esportazioni in dumping in quantità significative provenienti dal Brasile.

3. Repubblica popolare cinese (45) Benché la Commissione abbia inviato i suoi questionari a 37 esportatori in Cina, non ha ricevuto risposta da nessuno di loro. Di conseguenza, le conclusioni si sono basate sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

Probabilità di persistenza del dumping (46) Il valore normale per la Cina è stato stabilito sulla base del valore normale nel paese di riferimento, cioè il Brasile.

Il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili con riferimento alle statistiche Eurostat, e cioè come il valore medio ponderato, su base cif frontiera comunitaria, di un volume modesto di importazioni dalla Cina per tutti i tipi di FeSi durante il PI.

I valori normali e i prezzi all'esportazione sono stati portati a un livello comparabile mediante un adeguamento sia del valore normale che del prezzo all'esportazione a livello fob frontiera paese esportatore.

L'analisi dei valori normali e dei prezzi all'esportazione ha dimostrato che sulle esportazioni dalla Cina nella Comunità durante il PI veniva praticato il dumping a un livello considerevole.

Probabilità di reiterazione del dumping (50) Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta, la probabilità di reiterazione del dumping è stata esaminata sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. In tal caso, la Commissione ha ritenuto che le migliori informazioni disponibili fossero le conclusioni raggiunte in merito alla probabilità di persistenza del dumping. Su tale base, si è considerato che fosse probabile che il dumping sulle esportazioni dalla Cina si ripetesse in misura significativa, qualora le misure in vigore venissero a scadere.

Data l'assenza di prevedibile collaborazione in futuro da parte dei produttori esportatori cinesi, le conclusioni in merito all'eventualità che il dumping si verifichi in volumi significativi si è basata sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. A tale proposito, la Commissione ha tratto informazioni dalle pubblicazioni dell'industria e da articoli apparsi sulla stampa, da cui si ricavava che la produzione in Cina era superiore alla domanda, interna e per l'esportazione, di circa 250000 tonnellate l'anno: ciò significa che, qualora le misure in vigore venissero a scadere, l'industria cinese disporrebbe di notevoli capacità e scorte in grado di permetterle la ripresa delle esportazioni nella Comunità in quantità significative.

Conclusioni (52) Le informazioni disponibili indicano chiaramente l'esistenza di notevoli capacità che potrebbero essere orientate verso il mercato comunitario, qualora le misure in vigore venissero a scadere. Gli elementi di prova disponibili del dumping evidenziano inoltre, con altrettanta chiarezza, che si verificherebbe una ripresa a livello significativo delle importazioni a prezzi in dumping dalla Cina.

4. Kazakistan Probabilità di persistenza del dumping (53) Il valore normale per i produttori esportatori del Kazakistan è stato stabilito sulla base del valore normale nel paese di riferimento, cioè il Brasile.

I produttori esportatori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta non producevano FeSi avente un tenore medio di silicio, un tipo di prodotto che veniva invece esportato dal Kazakistan. Il valore normale per tale tipo di prodotto è stato perciò calcolato sulla base della media semplice dei valori normali, così come sono stati determinati in Brasile, per il FeSi avente un tenore elevato di silicio e per il FeSi avente un basso tenore di silicio.

Le vendite per l'esportazione realizzate dall'unico produttore esportatore noto del Kazakistan sono state fatte a operatori commerciali indipendenti in Kazakistan, e di conseguenza il produttore esportatore kazako non era certo della destinazione finale di tale FeSi venduto per l'esportazione. Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati ricavati sia sulla base delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità doganali kazake, secondo cui le esportazioni sarebbero state destinate alla Comunità, che delle importazioni registrate nelle statistiche Eurostat. Da entrambi i gruppi di dati sono emersi solo modesti volumi di esportazioni.

Ai fini di un equo confronto, il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica o a un livello equivalente.

L'analisi dei valori normali e dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping a livelli considerevoli durante il PI.

Probabilità di reiterazione del dumping (58) Il valore normale per il Kazakistan è stato stabilito sulla base del valore normale nel paese di riferimento, cioè il Brasile, mentre il prezzo all'esportazione si è basato sulle esportazioni verso i paesi terzi. Ai fini di un equo confronto, il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati allo stadio franco fabbrica o a un livello equivalente. Da tale analisi è emerso un livello di dumping significativo.

L'unico produttore esportatore kazako che ha collaborato all'inchiesta noto alla Commissione non ha segnalato eventuali modifiche dell'andamento delle sue attività commerciali nel prossimo futuro.

La produzione totale di FeSi di questo produttore esportatore kazako è diminuita di circa il 75 % nel periodo compreso tra il 1995 e il PI, mentre nello stesso periodo le sue capacità dichiarate destinate alla fabbricazione del prodotto in esame hanno registrato un calo dell'86 % circa. Vi erano alcune indicazioni che tale riduzione fosse dovuta, almeno in parte, al trasferimento delle capacità iniziali verso la produzione di altri prodotti, ma tale processo avrebbe potuto essere invertito. Inoltre, vi erano altre e significative capacità inutilizzate che avrebbero potuto essere destinate alla produzione di FeSi in futuro.

Inoltre, benché nella risposta al questionario il produttore abbia affermato che i forni all'epoca impegnati nella produzione del FeSi avrebbero funzionato nel 1999 e nel 2000 a livelli di utilizzazione delle capacità notevolmente più elevati rispetto a quelli del PI, non ha potuto fornire elementi di prova conclusivi a sostegno di tale affermazione.

Conclusioni (62) Le informazioni disponibili indicano l'esistenza di notevoli capacità che potrebbero essere orientate verso il mercato comunitario, qualora le misure in vigore venissero a scadere. Gli elementi di prova disponibili del dumping indicano inoltre chiaramente che un'eventuale ripresa di volumi significativi di esportazioni dal Kazakistan nella Comunità si verificherebbe a prezzi in dumping.

5. Russia Probabilità di persistenza del dumping (63) Sebbene il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta avesse dichiarato inizialmente di non aver effettuato esportazioni nella Comunità durante il PI, sono state accertate alcune transazioni realizzate ad acquirenti indipendenti con destinazione del carico nella Comunità. La società in questione non poteva affermare, né lo si poteva stabilire sulla base della documentazione fornita, se tali merci dovessero rimanere nella Comunità o se la loro destinazione finale fosse al di fuori dell'Unione europea. Si è pertanto presunto che queste transazioni specifiche fossero vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Su tale base, si è esaminata la probabilità di persistenza del dumping. Dato inoltre il fatto che non tutti gli esportatori russi di FeSi nella Comunità avevano collaborato, è stata condotta una seconda analisi sulla probabilità di persistenza del dumping sulla base delle statistiche Eurostat relative alle importazioni.

Il valore normale per la Russia è stato stabilito sulla base del valore normale nel paese di riferimento, cioè il Brasile. Poiché i produttori esportatori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta non producevano FeSi avente un tenore medio di silicio, un tipo di prodotto che veniva invece esportato dalla Russia, si è dovuto calcolare il valore normale per tale tipo di prodotto sulla base della media semplice dei valori normali, così come sono stati determinati in Brasile, per il FeSi avente un tenore elevato di silicio e per il FeSi avente un basso tenore di silicio.

L'unico produttore russo che ha collaborato esportava le sue merci direttamente ad acquirenti non collegati o attraverso un operatore commerciale collegato in un paese terzo. Le vendite effettuate attraverso l'operatore collegato non sono state incluse nell'analisi, in quanto la relazione produttore-operatore potrebbe aver inciso sul livello dei prezzi applicati. Pertanto, il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

In considerazione del fatto che le suddette transazioni rappresentavano meno della metà delle importazioni totali di FeSi originarie della Russia, in base alle statistiche Eurostat, i prezzi medi all'esportazione sono stati ulteriormente stabiliti sulla base delle statistiche Eurostat relative all'ultimo trimestre del PI.

Ai fini di un equo confronto, il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati adeguati, in alcuni casi, allo stadio franco fabbrica, e in altri casi a livello fob frontiera paese esportatore.

Il confronto tra i valori normali e dei prezzi all'esportazione ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping a livelli considerevoli durante il PI.

Probabilità di reiterazione del dumping (69) Il valore normale per la Russia è stato stabilito sulla base del valore normale nel paese di riferimento, cioè il Brasile, mentre il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base di tutte le esportazioni verso i paesi terzi, dal momento che il produttore esportatore russo non è stato in grado di identificare le destinazioni specifiche delle sue vendite di FeSi per l'esportazione. Ai fini di un equo confronto, il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati allo stadio franco fabbrica. Tale analisi ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping a livelli considerevoli.

Il produttore esportatore ha affermato che eventuali aumenti delle sue vendite sarebbero stati destinati solamente al mercato interno, a quello asiatico o del Medio Oriente piuttosto che mercato comunitario. Non ha tuttavia fornito alcun elemento di prova a sostegno di questa affermazione. In ogni caso, quand'anche le vendite fossero aumentate per alcuni dei suddetti mercati, la quantità di capacità inutilizzate sarebbe rimasta comunque molto elevata, e cioè superiore, in volume, alle esportazioni dalla Russia nella Comunità prima dell'istituzione delle misure antidumping. In tale situazione, si può ragionevolmente prevedere che, qualora le misure venissero a scadere, gli esportatori russi riprenderebbero con ogni probabilità ad esportare il prodotto in esame nella Comunità in volumi significativi.

Conclusioni (71) Dato che un solo produttore esportatore russo ha risposto al questionario e che, in base alle statistiche Eurostat, tale società rappresentava meno della metà delle esportazioni russe nella Comunità, le informazioni a disposizione della Commissione erano limitate. Dall'analisi è emerso che le esportazioni russe erano ad un livello significativo di dumping sia verso la Comunità che verso i paesi terzi. Queste pratiche di dumping, nonché la disponibilità di considerevoli capacità di produzione inutilizzate, indicano che l'abrogazione delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie della Russia porterebbe probabilmente ad un nuovo dumping in volumi elevati nel prossimo futuro.

6. Ucraina Probabilità di persistenza del dumping (72) I produttori esportatori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta non producevano FeSi avente un tenore medio di silicio, un tipo di prodotto che veniva invece esportato dall'Ucraina. Si è dovuto quindi calcolare il valore normale per tale tipo di prodotto sulla base della media semplice dei valori normali, così come sono stati determinati in Brasile, per il FeSi avente un tenore elevato di silicio e per il FeSi avente un basso tenore di silicio.

Poiché i produttori esportatori ucraini che hanno collaborato non hanno segnalato esportazioni durante il PI, non si è potuto stabilire un prezzo all'esportazione nella Comunità sulla base delle informazioni fornite da tali società.

Tuttavia, le statistiche Eurostat hanno registrato un modesto quantitativo di importazioni del prodotto in esame originarie dell'Ucraina. Pertanto, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati sulla base dei prezzi registrati da Eurostat nell'ultimo trimestre del PI.

Ai fini di un equo confronto, il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati adeguati a livello fob frontiera paese esportatore o a un livello equivalente.

Dal confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione è emerso un livello significativo di dumping.

Probabilità di reiterazione del dumping (77) Il valore normale per l'Ucraina è stato stabilito sulla base del valore normale nel paese di riferimento, cioè il Brasile, mentre i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto venduto ad acquirenti indipendenti nei mercati di paesi terzi diversi dalla Comunità. Per un produttore esportatore, i prezzi all'esportazione sono stati basati sulle operazioni di esportazione soltanto dal marzo al maggio 1998, in quanto non aveva segnalato esportazioni nel periodo successivo. Le operazioni che comportavano un contratto di lavorazione per conto terzi ("tolling") non sono state prese in considerazione. Ai fini di un equo confronto, il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati adeguati a livello fob frontiera paese esportatore. Da tale analisi è emerso un livello significativo di dumping verso questi mercati dei paesi terzi durante il PI.

Sebbene i produttori esportatori abbiano fornito alcuni elementi di prova del fatto che le loro vendite, sia interne che per l'esportazione, aumenterebbero leggermente e che le loro capacità dovrebbero registrare un calo, resterebbero comunque notevoli capacità tecniche nominali disponibili all'uso. Pur riconoscendo che le capacità disponibili potrebbero diminuire in conseguenza di difficoltà nel rifornimento di energia e di materie prime, la Commissione ha tuttavia concluso che esse rimarrebbero considerevoli e a un livello superiore a quello delle esportazioni dall'Ucraina nella Comunità prima dell'istituzione delle misure antidumping.

Conclusioni (79) L'analisi del dumping relativamente alle vendite nella Comunità realizzate durante il PI, nonché alle vendite verso mercati di paesi terzi diversi dall'Unione europea, ha dimostrato l'esistenza di un livello significativo di dumping. Questo fattore, cui si deve aggiungere il livello di capacità inutilizzate, indica che l'abrogazione delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie dell'Ucraina porterebbe probabilmente alla persistenza del dumping, nonché alla sua reiterazione in volumi anche più elevati e significativi.

7. Venezuela Probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping (80) L'unico produttore esportatore noto del Venezuela nel corso del PI (Fesilven) ha collaborato all'inchiesta. Si è accertato un certo livello di dumping durante il PI.

Tuttavia, la Fesilven è stata privatizzata dal governo venezuelano il 4 dicembre 1998, cioè dopo il termine del PI. Tale società è finita quindi sotto il controllo diretto di uno dei produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta, la Ferroatlántica SL, ed è stata ribattezzata Ferroven.

La nuova gestione della Ferroven ha affermato che non vi era alcuna probabilità di una reiterazione del dumping pregiudizievole da parte della nuova società, dal momento che, in seguito all'acquisizione degli attivi dell'impresa disciolta, sono state introdotte modifiche sostanziali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- si è passati da un'impresa di proprietà statale e sovvenzionata ad una società operante in base alle regole dell'economia di mercato e orientata dall'esigenza di ottenere profitti,

- sarebbe la Ferroatlántica SL in Spagna a gestire la politica delle vendite, cercando di sfruttare il vantaggio logistico offerto dalla possibilità di commercializzazione nelle due Americhe invece di vendere a prezzi in dumping su altri mercati, come quello comunitario,

- le vendite sul mercato comunitario verrebbero effettuate soltanto allorché la Ferroatlántica SL non potesse soddisfare la domanda con la sua propria produzione, e applicando gli stessi prezzi della società spagnola, affinché la società di controllo possa conservare la sua posizione sul mercato comunitario.

L'affermazione di cui sopra è stata esaminata dalla Commissione analizzando in primo luogo il contratto di acquisizione concluso tra il produttore comunitario e il governo venezuelano, nel quale si dichiara che la nuova società opererà in base ai principi fondamentali della "libera impresa" e della "libera concorrenza". Al momento della visita di verifica, la Commissione ha constatato che quattro dirigenti della Ferroatlántica si erano insediati alla Ferroven per applicare le procedure previste dalla società di controllo in materia di politica commerciale, contabilità, qualità del prodotto ed efficienza produttiva. Inoltre, l'approvvigionamento di materie prime e di energia e il pagamento dei relativi costi avvenivano in base alle normali condizioni di mercato.

La Commissione ha poi esaminato se la Ferroven, dopo la privatizzazione, disponesse di sufficienti capacità inutilizzate per rifornire il mercato comunitario di grandi quantitativi di esportazioni, e ha concluso che tali capacità sarebbero state comunque significative. Tuttavia, è chiaro che il produttore esportatore venezuelano gode di un autentico vantaggio logistico rispetto alla maggior parte dei produttori mondiali grazie alle vendite sui mercati delle due Americhe. A tale riguardo, si è accertato che la quasi totalità del fatturato complessivo del produttore in questione per il FeSi era rappresentato da vendite sul mercato interno e nelle due Americhe. Nessuna di queste vendite era diretta verso gli Stati Uniti, un mercato (con un volume annuo di circa 490000 tonnellate) in cui, come si è menzionato al considerando 19, i dazi antidumping nei confronti delle importazioni erano scaduti nell'agosto del 1999.

Conclusioni (85) Benché si sia registrato un certo livello di dumping durante il PI, non è possibile valutare correttamente i volumi e i prezzi delle esportazioni venezuelane nella Comunità nel prossimo futuro senza prendere in considerazione la situazione della società di controllo della Ferroven, cioè la Ferroatlántica SL. Tale analisi è stata effettuata nel contesto della probabilità di persistenza o di reiterazione del pregiudizio e si è accertato che la situazione, così come era stata fotografata durante il PI, era notevolmente cambiata nella misura in cui le eventuali conclusioni accertate per il dumping durante il PI non potevano più considerarsi rappresentative per il futuro. Alla luce delle risultanze relative al pregiudizio, non si è ritenuto necessario pervenire ad alcuna conclusione quanto alla probabilità di persistenza o di reiterazione del dumping.

D. SITUAZIONE SUL MERCATO COMUNITARIO PER IL FESI 1. Osservazioni preliminari (86) Per garantire l'utilizzo di dati comparabili per l'intero periodo in esame, Austria, Finlandia e Svezia sono state considerate come facenti parte del mercato comunitario nel 1994.

Il richiedente ha fatto osservare che i dati Eurostat non includevano le importazioni in questi paesi per l'anno 1994 e ha suggerito di utilizzare piuttosto le statistiche nazionali dei tre Stati. Tuttavia, non è stato possibile far coincidere i flussi commerciali tra la Comunità e questi tre paesi sulla base delle statistiche relative alle importazioni/esportazioni della Comunità e dei tre nuovi Stati membri. Pertanto, le cifre relative alle importazioni provenienti dalla Comunità effettuate dai tre Stati per il 1994 non sono state prese in considerazione. Il consumo per il 1994 nei tre paesi è stato determinato in base al metodo descritto al considerando 88.

2. Consumo nella Comunità (88) Per il 1995 e il periodo successivo, il consumo è stato calcolato sulla base delle statistiche complete Eurostat relative alle importazioni per i 15 Stati membri, nonché in base ai dati sulle vendite dell'industria comunitaria e di altri produttori. Per il 1994, vista l'assenza di informazioni attendibili sulle importazioni in Austria, Finlandia e Svezia, il consumo per questi paesi è stato stimato sulla base della loro produzione di acciaio. Il consumo per gli altri 12 Stati membri è stato calcolato sulla base dei dati verificati relativi alle vendite forniti dall'industria comunitaria, in base ai dati sulla produzione forniti da altri produttori comunitari e risultanti dalla domanda di riesame, nonché in base ai volumi delle importazioni ricavati dai dati Eurostat.

Nel corso del periodo in esame il consumo è aumentato del 26 %, passando da circa 505000 tonnellate nel 1994 a poco meno di 639000 tonnellate nel PI.

>SPAZIO PER TABELLA> 3. Importazioni interessate Osservazioni preliminari (90) Tenuto conto delle conclusioni di cui sopra quanto all'improbabile persistenza o reiterazione del dumping per il Brasile, l'analisi sulla probabilità di persistenza o reiterazione del pregiudizio relativamente alle importazioni originarie del Brasile non viene effettuata.

Volumi e quote di mercato (91) Sulla base dei dati Eurostat, durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina, dall'Ucraina e dal Kazakistan erano in quantitativi molto bassi, mentre quelle dalla Russia e dal Venezuela variavano nel tempo, ma restavano comunque modeste in relazione al consumo (rappresentando rispettivamente lo 0,4 % e l'1,6 % durante il PI). In totale, le importazioni dai paesi interessati detenevano una quota di mercato del 2,1 % nel PI.

>SPAZIO PER TABELLA> Prezzi (92) Sulla base dei dati Eurostat, i prezzi cif delle importazioni (dazi non corrisposti) in EUR/tonnellata, erano i seguenti durante il PI: Venezuela 434, Cina 471, Russia 447, Ucraina 421 e Kazakistan 413. Questi prezzi erano notevolmente inferiori al prezzo medio delle importazioni totali (629 EUR/t).

Dato che i volumi delle importazioni dai paesi interessati erano molto bassi e non vi erano sufficienti informazioni sui prezzi dei produttori esportatori interessati per via di una sostanziale assenza di collaborazione alla presente inchiesta, non è stato possibile effettuare calcoli significativi della sottoquotazione dei prezzi.

4. Importazioni da altri paesi terzi (94) Le importazioni dalla Norvegia rappresentavano il 52 % del mercato comunitario nel PI. Nello stesso periodo, le altre importazioni rappresentavano una quota di mercato del 29,8 %. I principali altri paesi esportatori erano la Polonia, la Repubblica slovacca, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) e l'Egitto. Il Brasile deteneva una quota di mercato pari allo 0,9 %.

>SPAZIO PER TABELLA> (95) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla Norvegia dominano il mercato comunitario dato il loro volume molto elevato. I prezzi di tali importazioni erano comparabili a quelli dell'industria comunitaria. Anche le importazioni dalla Polonia, dalla Repubblica slovacca, dalla FYROM e dall'Egitto erano attestate su livelli significativi, ma a prezzi inferiori a quelli dell'industria. Il volume delle importazioni dal Brasile era sensibilmente basso, benché i prezzi di tali importazioni fossero più elevati di quelli dell'industria comunitaria.

5. Situazione dell'industria comunitaria Osservazioni preliminari (96) L'analisi dell'impatto delle importazioni interessate sull'industria comunitaria ha incluso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici che possono incidere sulla situazione dell'industria. Tuttavia, non sono stati esaminati in dettaglio alcuni fattori, menzionati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, in quanto si è ritenuto che non fossero pertinenti per la situazione dell'industria comunitaria nel corso della presente inchiesta. Si deve infine sottolineare che nessuno dei fattori citati costituisce necessariamente una base di giudizio determinante.

Definizione dell'industria comunitaria (97) Negli anni 1993/94, vale a dire al termine delle precedenti inchieste relative ai paesi interessati, l'industria comunitaria richiedente era formata da tre produttori: Pechiney Electrométallurgie, in Francia; SKW Trostberg AG, in Germania; e Carburos Metálicos (oggi ribattezzata Ferroatlántica SL), in Spagna. All'epoca vi era anche un quarto produttore comunitario: l'Industria Elettrica Indel SpA, in Italia. All'inizio del periodo in esame riguardante le precedenti inchieste (1987/88) si contavano almeno altri tre produttori: Ferrolegierungswerk Lippendorf GmbH, in Germania, le Officine Elettrochimiche Trentine e le Utilizzazzioni Elettro Industriali (UEI), entrambe in Italia.

In seguito all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, la struttura dell'industria comunitaria si è modificata. Anzitutto, dopo l'adesione della Svezia all'UE nel 1995, la Vargön Alloys AB, Svezia, (che aveva prodotto FeSi per molti anni) è diventata un produttore comunitario. In secondo luogo, parecchie imprese hanno cessato la produzione o si sono fuse con altre, con il risultato che durante il PI si contavano soltanto tre produttori comunitari di FeSi. La domanda per il presente riesame in previsione della scadenza è stata presentata per conto di questi tre produttori che rappresentano la produzione comunitaria totale del prodotto in esame. I tre produttori comunitari richiedenti (Ferroatlántica in Spagna, Pechiney Electrométallurgie in Francia e Vargön Alloys AB in Svezia) hanno collaborato all'inchiesta e risposto al questionario della Commissione. Dette società costituiscono l'industria comunitaria.

Volume delle vendite, quota di mercato e crescita (99) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 21 % nel corso del periodo in esame, mentre la sua quota di mercato è diminuita del 5 %: pertanto, è evidente che la crescita registrata dall'industria è risultata inferiore all'aumento del consumo.

>SPAZIO PER TABELLA> Produzione, capacità e indice di utilizzazione delle capacità (100) Come si può osservare nella tabella seguente, sia la produzione che le capacità dell'industria comunitaria sono aumentate nel corso del periodo in esame, mentre il tasso di utilizzazione delle capacità ha registrato un incremento del 6 %.

>SPAZIO PER TABELLA> Costo di produzione (101) Al fine di stabilire un andamento attendibile, per l'analisi dei costi si è scelto il FeSi 75, dal momento che il mix dei prodotti per le altre qualità di FeSi registrava una serie di variazioni col passar del tempo. Come si può osservare nella tabella seguente, i costi unitari per tonnellata di FeSi 75 (che rappresenta la gran maggioranza del prodotto in esame) sono aumentati del 4 % nel corso del periodo in esame.

>SPAZIO PER TABELLA> Occupazione (102) Dalla tabella seguente si evince che dal 1994 fino al termine del PI, l'industria comunitaria ha dovuto eliminare il 9 % della sua forza lavoro in termini di addetti direttamente occupati nell'industria del FeSi. Circa il 15 % degli addetti dell'industria comunitaria sono direttamente occupati nella produzione del FeSi.

>SPAZIO PER TABELLA> Produttività (103) Come si può osservare nella tabella seguente, la produzione per addetto (produttività della manodopera) è aumentata del 21 % nel corso del periodo in esame, sia per via dell'incremento della produzione che della diminuzione dei posti di lavoro.

>SPAZIO PER TABELLA> Andamento dei prezzi (104) È stata condotta un'analisi dei prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria in relazione al valore e al volume delle vendite totali del FeSi 75 ad acquirenti indipendenti (per poter stabilire gli andamenti sulla base di un indicatore coerente e uniforme, come si è già spiegato per l'analisi dei costi). I prezzi di vendita sono aumentati del 6 % durante il periodo in esame. Si deve osservare che i prezzi hanno registrato un aumento del 21 % tra il 1994 e il 1996 e sono poi diminuiti del 12 % tra il 1996 e il PI.

>SPAZIO PER TABELLA> Profitti (105) Come si osserva nella tabella seguente, la redditività ha registrato un incremento tra il 1994 e il 1996, ma nel resto del periodo in esame è diminuita soprattutto a causa del calo dei prezzi.

>SPAZIO PER TABELLA> Altri indicatori economici (106) Gli investimenti realizzati dall'industria comunitaria erano destinati a riparazioni ecc. piuttosto che a vasti programmi per l'installazione di nuovi forni. Non si è potuto identificare un andamento pregiudizievole nelle cifre piuttosto variabili destinate agli investimenti. Inoltre, le scorte e i salari sono rimasti ragionevolmente stabili lungo l'intero periodo in esame e non hanno dato indicazioni di un andamento pregiudizievole. L'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non è stata considerata pertinente, dato il modesto volume delle importazioni.

Non è stata effettuata un'analisi dettagliata riguardo al flusso di cassa, alla capacità di ottenere capitali (o investimenti), agli investimenti e all'utile sul capitale investito, poiché una tale analisi avrebbe dovuto riguardare la situazione complessiva delle società. Dal momento che altre linee commerciali rappresentano, in media, oltre il 50 % del fatturato dell'industria comunitaria, un esame complessivo non sarebbe necessariamente rappresentativo per il prodotto in oggetto.

6. Conclusioni (108) Benché l'industria comunitaria abbia beneficiato di un aumento dei suoi prezzi unitari tra il 1994 e il 1996, al termine del periodo in esame il calo dei prezzi e l'incremento dei costi di produzione aveva notevolmente ridotto i suoi margini di profitto. Nonostante durante il periodo in esame la domanda nella Comunità sia aumentata, per via dell'andamento dell'industria siderurgica, la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita del 5 %.

Va osservato che nel corso del periodo in esame le importazioni dai paesi interessati si sono attestate su una quota di mercato del 2 % circa. Le importazioni originarie della Norvegia rappresentavano invece una quota di mercato pari a oltre il 50 % durante il PI, mentre le importazioni da altri paesi terzi detenevano una quota di mercato di circa il 30 %.

Di conseguenza, si è ritenuto che la posizione dell'industria comunitaria fosse meno sicura durante il PI che non all'inizio del periodo in esame.

E. PROBABILE PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO 1. Osservazione preliminare (111) Per motivi di riservatezza, parte degli indicatori relativi alle capacità di produzione, nonché ai volumi e ai prezzi delle vendite dei produttori esportatori che hanno collaborato vengono presentati in forma approssimata o sintetizzata.

2. Analisi della situazione dei produttori esportatori dei paesi interessati Venezuela (112) Come si è già menzionato al considerando 81, la Fesilven è stata privatizzata dal governo venezuelano il 4 dicembre 1998, cioè dopo il termine del PI.

Dall'inchiesta è emerso che la Fesilven ha continuato a vendere il prodotto sul mercato comunitario durante il PI a prezzi che, anche tenendo conto dei dazi antidumping applicabili, risultavano inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

Tuttavia, la nuova gestione della Ferroven e la società di controllo dell'impresa (la Ferroatlántica) hanno dichiarato che non intendevano vendere a basso prezzo il FeSi prodotto in Venezuela sul mercato comunitario. Secondo quanto affermavano, intendevano utilizzare il FeSi prodotto in Venezuela per rifornire i mercati delle due Americhe, e riservare la produzione spagnola per l'approvvigionamento del mercato comunitario. Tali affermazioni sono state considerate del tutto accettabili, poiché il produttore comunitario ha dimostrato che i suoi investimenti negli impianti di produzione erano stati mantenuti, e che sarebbe quindi stato poco probabile che egli vendesse a prezzi bassi sul suo stesso mercato mettendo a rischio tali investimenti. Si ritiene infatti che rientri in un comportamento economico normale il fatto che un produttore comunitario cerchi di mantenere il livello dei prezzi sul mercato comunitario, pur tentando di ottimizzare il margine di profitto sulle vendite di FeSi prodotto in Venezuela.

Inoltre, come si è già spiegato al considerando 84, a partire dall'agosto 1999 il vasto mercato USA offre nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della Ferroven.

Conclusioni (116) Benché non si possa escludere che si verifichino importazioni dal Venezuela nella Comunità, appare improbabile che tali importazioni siano realizzate a prezzi e in volumi tali da arrecare un grave pregiudizio. Si è pertanto concluso che è improbabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio dovuto alle importazioni di FeSi prodotto dalla Ferroven.

Cina, Kazakistan, Russia e Ucraina Probabili prezzi all'esportazione (117) Sebbene i volumi esportati durante il PI fossero troppo modesti per poter effettuare calcoli significativi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi cif di queste importazioni erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Anche i prezzi delle esportazioni provenienti da tali paesi verso altri paesi terzi, convertiti ad un prezzo cif costruito frontiera comunitaria, risultavano notevolmente inferiori rispetto a quelli dell'industria comunitaria. Inoltre, ai considerando 52, 62, 71 e 79 si è concluso che, qualora le misure venissero lasciate scadere, si verificherebbe probabilmente una reiterazione del dumping da questi paesi. Si può pertanto concludere che, qualora le misure venissero a scadere, le esportazioni da questi paesi nella Comunità verrebbero probabilmente effettuate a prezzi in dumping e notevolmente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria.

Probabili volumi delle esportazioni (118) La Commissione ha esaminato la disponibilità di scorte e di capacità per ognuno dei paesi interessati.

Come si è già concluso al considerando 51 sulla base dei dati disponibili, qualora le misure in vigore venissero a scadere, l'industria cinese disporrebbe di notevoli capacità e scorte in grado di permetterle la ripresa delle esportazioni nella Comunità in quantità significative.

Come si è già menzionato ai considerando da 60 a 62, l'unico produttore esportatore kazako noto disponeva di considerevoli capacità inutilizzate, potenziali ed effettive, che potrebbe utilizzare per produrre FeSi da esportare nella Comunità.

Al considerando 70, si era osservato che in Russia restavano capacità inutilizzate in quantità significativa che potrebbero essere destinate alla Comunità, qualora le misure venissero a scadere.

Come si è menzionato al considerando 78, anche l'Ucraina disponeva di considerevoli capacità inutilizzate che potrebbero essere utilizzate per produrre altro FeSi destinato all'esportazione nella Comunità.

È stato inoltre osservato che parte delle capacità di produzione disponibili in Kazakistan e in Russia potrebbe essere riconvertita nella produzione di altre ferroleghe, come ad esempio il ferrocromo, soprattutto se si considera che le misure antidumping applicabili alle importazioni nella Comunità di ferrocromo originario di questi paesi sono scadute il 25 marzo 200011. Tuttavia, si è anche considerato che in tali paesi resterebbero comunque notevoli capacità che potrebbero essere destinate alla produzione di FeSi per l'esportazione.

Come si è menzionato al considerando 19, le importazioni in provenienza da Cina, Kazakistan, Russia e Ucraina non erano più soggette a misure antidumping all'ingresso sul mercato USA a partire dall'agosto 1999. Date le dimensioni del mercato statunitense e il livello dei prezzi ivi prevalente, sembra esservi ancora un margine per un incremento negli USA delle importazioni originarie di questi paesi, soprattutto considerando il livello molto basso di importazioni registrato fino alla decisione delle autorità USA di abrogare le misure antidumping. Ciononostante, rimarrebbero comunque disponibili considerevoli capacità da destinare alle esportazioni nel mercato comunitario.

Conclusioni (125) In considerazione delle risultanze circa la persistenza e la reiterazione del dumping, nonché delle ingenti capacità di produzione disponibili in Cina, Kazakistan, Russia e Ucraina, e nonostante i diversi fattori che, come si è spiegato sopra, potrebbero ridurre le capacità utilizzabili per realizzare esportazioni nella Comunità, la Commissione ha concluso che le importazioni a prezzi in dumping sul mercato comunitario originarie dei suddetti paesi potrebbero aumentare in misura significativa, qualora le misure venissero a scadere.

3. Conclusioni in merito alla probabilità di reiterazione del pregiudizio per l'industria comunitaria (126) Secondo le previsioni, il mercato comunitario del FeSi dovrebbe rimanere relativamente stabile nel medio periodo, riflettendo il fatto che la domanda è quasi totalmente legata alla produzione di acciaio. L'industria comunitaria rappresentava il 16,5 % del mercato durante il PI, mentre la sua capacità complessiva le avrebbe consentito di raggiungere una quota massima del 23 %.

Qualora le misure in vigore venissero abrogate, la quota di mercato detenuta attualmente dall'industria comunitaria potrebbe diminuire a causa dell'incremento del volume delle importazioni. È tuttavia difficile stimare la portata di tale eventuale erosione della quota di mercato.

Anzitutto, sulla base di considerazioni di qualità e sicurezza delle fonti di approvvigionamento, l'industria utilizzatrice ha affermato che continuerebbe a rifornirsi di almeno una certa quantità di FeSi dall'industria comunitaria, anche qualora le misure venissero abrogate. Benché non si sia potuto pervenire ad una conclusione definitiva circa tale affermazione, il fatto che tre importanti produttori esportatori brasiliani non abbiano aumentato le esportazioni nella Comunità dopo che nei loro confronti era stato imposto un dazio antidumping dello 0 %, sembrerebbe suffragare le dichiarazioni dell'industria utilizzatrice.

In secondo luogo, come si è già ricordato, il principale attore economico sul mercato comunitario è la Norvegia. La reazione dei produttori esportatori norvegesi di fronte all'incremento in volume delle importazioni dai paesi interessati sarà determinante per le posizioni rispettive di tutti gli operatori sul mercato comunitario.

In qualità di operatore relativamente minore sul mercato comunitario, il problema maggiore per l'industria comunitaria consisterebbe nell'andamento dei prezzi di vendita, il quale, a sua volta, avrebbe un'incidenza immediata sulla redditività. Mentre è evidente che, qualora si lasciassero scadere le misure, verrebbe ad aumentare la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati, gli effetti di tali sviluppi sull'industria comunitaria appaiono meno chiari. Ciò è dovuto al fatto che, come si è già menzionato, l'industria utilizzatrice potrebbe comunque continuare a rifornirsi di FeSi dall'industria comunitaria.

Alla luce delle conclusioni relative alla probabilità di persistenza e reiterazione del dumping, delle risultanze in merito al fatto che le importazioni in dumping originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina potrebbero aumentare notevolmente, qualora le misure venissero lasciate scadere, si è concluso che la situazione dell'industria comunitaria peggiorerebbe. Benché la portata di tale deterioramento sia difficile da valutare, considerando gli andamenti negativi dei prezzi e della redditività di tale industria, è tuttavia probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda il Venezuela, qualora le misure venissero lasciate scadere, appare improbabile che ciò comporti gravi effetti pregiudizievoli.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Considerazioni di ordine generale (130) La Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping fosse o meno nell'interesse generale della Comunità.

Si ricorda che le misure antidumping sono in vigore sulle importazioni di FeSi originarie del Venezuela fin dal 1983, per quelle provenienti da Brasile, Kazakistan, Russia e Ucraina dal 1987, e infine per le importazioni dalla Cina fin dal 1993.

La situazione dell'industria comunitaria a partire dal 1994 è descritta dettagliatamente ai considerando dal 96 al 110. Tuttavia, si è effettuata un'analisi del periodo 1987-PI per stabilire se l'interesse comunitario richiedesse o meno il mantenimento delle misure, e in particolare quale sarebbe stato l'impatto dell'eventuale proroga o abrogazione delle misure sulla situazione dell'industria comunitaria in futuro. L'obiettivo di tale valutazione era evidenziare gli effetti delle misure antidumping sull'andamento complessivo dell'industria comunitaria durante l'intero periodo in cui le misure sono rimaste in vigore.

Il richiedente ha contestato tale approccio, sottolineando il fatto che le misure sono state istituite nei confronti di tutti e sei i paesi interessati soltanto a partire dal 1993/1994. Ha inoltre fatto osservare che prima del 1993/1994, in base a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3359/93, le misure in vigore non erano pienamente efficaci nel proteggere l'industria comunitaria dalle importazioni in dumping.

A tale proposito, per la Commissione è evidente che la situazione dell'industria comunitaria negli anni 1993/1994 era peggiorata rispetto agli anni precedenti. Nella presente inchiesta, tuttavia, la Commissione ha esaminato se la nuova protezione introdotta abbia consentito all'industria di invertire le precedenti tendenze negative: su tale base un'analisi del periodo precedente (1987-PI) era pertanto giustificata.

2. L'industria comunitaria Sviluppi intervenuti nella situazione dell'industria comunitaria (135) Come si è già ricordato al considerando 97, nel 1987 l'industria comunitaria comprendeva almeno otto società. Si deve inoltre tener conto della produzione di FeSi nell'ex Repubblica democratica tedesca prima della riunificazione della Germania nel 1990, nonché della produzione in Svezia prima dell'adesione del paese alla Comunità nel 1995. Tenuto conto delle varie informazioni pubblicate in relazione ai procedimenti precedenti e dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha stimato che nel 1987 la produzione comunitaria "ricostruita" (calcolando cioè tutti i produttori situati in una Comunità come se fosse formata già allora da 15 Stati membri) era di almeno 200000 tonnellate. Poiché i livelli di produzione sono scesi a 103000 tonnellate nel PI, ciò starebbe a indicare un calo di quasi il 50 % dal 1987 (e una perdita di quota di mercato persino maggiore, dal momento che si calcola che da allora ad oggi l'espansione del mercato sia pari ad almeno il 20 %).

Questo calo della produzione e diminuzione della quota di mercato (sulla base delle cifre ricostruite secondo il metodo descritto sopra) si possono spiegare, tra altri fattori, con il fatto che al termine del PI erano rimaste in attività soltanto tre imprese. Nonostante la produzione di queste tre società fosse leggermente aumentata tra il 1994 e il PI, come si è menzionato al considerando 100, va notato che la loro quota di mercato e le cifre relative all'occupazione dimostravano che gli andamenti negativi registrati tra il 1987 e il 1994 persistevano durante il periodo in esame. Si deve poi osservare al riguardo che, se si tiene conto anche dei due produttori comunitari che erano ancora in attività nel 1994 ma non lo erano più durante il PI, le cifre mostrerebbero andamenti persino peggiori. Al contrario, si deve notare che le importazioni originarie della Norvegia hanno guadagnato circa 20 punti percentuali in termini di quota di mercato dal 1987 fino al PI.

Effetti dell'eventuale proroga delle misure (137) La diminuzione del numero di produttori comunitari di FeSi era dovuta alla cessazione di attività di alcune imprese e a processi di fusione o acquisizione. Nonostante tali cambiamenti, l'industria comunitaria si trovava ad essere più debole durante il PI rispetto sia al 1987 che al 1994.

Inoltre, questo costante declino dell'industria si è verificato durante il lungo periodo in cui i dazi antidumping erano in vigore. La Commissione ha appurato al riguardo che l'ulteriore aiuto all'industria rappresentato dal regolamento (CE) n. 3359/93 nel 1993 per un periodo di cinque anni, insieme alla protezione accordata dal regolamento (CE) n. 621/94 nel 1994, non hanno avuto gli effetti riparatori previsti sull'industria comunitaria. In realtà, tra gli altri effetti esaminati nei suddetti regolamenti, le misure antidumping avrebbero dovuto consentire all'industria di competere a parità di condizioni con le importazioni in dumping, in modo che non le venisse arrecato ulteriore pregiudizio sotto forma di chiusura di talune imprese, taglio dei posti di lavoro, nuove perdite della sua quota di mercato ecc. Nonostante l'introduzione delle misure, tuttavia, è evidente che il processo di ridimensionamento dell'industria comunitaria è continuato.

Il richiedente ha menzionato una serie di indicatori che dimostravano come, a partire dal 1994, l'industria comunitaria avesse beneficiato delle misure, in particolare per quanto riguardava l'utilizzazione delle capacità, la redditività e i profitti. La Commissione ha osservato che questo miglioramento doveva essere messo principalmente in relazione con la ristrutturazione e il ridimensionamento dell'industria. Difatti, nonostante il fatto che le importazioni dai paesi interessati fossero in quantità modesta, dall'inchiesta è emerso che al termine del periodo in esame si erano registrati la chiusura di due società, una riduzione del 9 % dei posti di lavoro nelle restanti tre imprese, una diminuzione della quota di mercato e un deterioramento dei profitti. Si è perciò concluso che le misure non avevano ottenuto gli effetti riparatori previsti.

Sulla scorta di quanto precede, la Commissione è giunta alla conclusione che l'industria comunitaria non è stata in grado di beneficiare di misure antidumping che pure erano con tutta evidenza efficaci, e questo almeno a partire dal 1994. Di conseguenza, non è sembrato giustificato ritenere che l'industria comunitaria beneficerebbe dell'eventuale proroga delle misure per un ulteriore periodo di cinque anni.

Effetti dell'eventuale scadenza delle misure (141) Nei considerando da 126 a 130, la Commissione ha analizzato l'impatto sull'industria comunitaria derivante dall'eventuale scadenza delle misure istituite nei confronti dei paesi interessati. Si è concluso che gli effetti maggiori sulla situazione dell'industria sarebbero causati da una generale pressione al ribasso sui prezzi che verrebbe esercitata dalle importazioni in dumping. In tali circostanze, l'industria dovrebbe far fronte ad una redditività in calo che potrebbe portare alla decisione di ridurre la produzione di FeSi nella Comunità. Tuttavia, la portata di tale deterioramento della situazione dell'industria comunitaria è difficile da valutare con precisione, soprattutto se si considera che gli utilizzatori hanno dichiarato l'esigenza di conservare fonti di approvvigionamento sicure nella Comunità.

3. Effetti sugli importatori (142) La Commissione ha valutato gli interessi degli importatori di FeSi dai paesi interessati nella Comunità e ha ricevuto una risposta valida al questionario da una di queste società. Dall'inchiesta è emerso che, qualora le misure venissero a scadere, questo importatore potrebbe aumentare considerevolmente il suo fatturato.

Sulla scorta di quanto precede, e in assenza di argomenti a sostegno del contrario, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure avrebbe un effetto positivo sugli importatori interessati, per via dei potenziali e significativi sviluppi positivi che avrebbe sul loro fatturato. Tuttavia, dato il numero ridotto di importatori che hanno risposto al questionario della Commissione, tale informazione non è stata considerata decisiva ai fini della valutazione dell'interesse della Comunità.

4. Effetti sugli utilizzatori (144) Sul mercato comunitario, il FeSi è utilizzato quasi esclusivamente per la produzione di acciaio e ghisa. Viene inoltre impiegato per introdurre il silicio come componente per leghe nel processo di fabbricazione di prodotti siderurgici di alta qualità, o come agente deossidante.

La Commissione ha ricevuto informazioni da cinque utilizzatori e da un'associazione di utilizzatori. Sulla base delle loro risposte al questionario, si è accertato che, nel 1998, gli input produttivi di FeSi rappresentavano lo 0,86 % dei costi di fabbricazione sostenuti da queste società. La Commissione ha svolto controlli incrociati su questi dati con le statistiche disponibili e ha concluso che era ragionevole stimare che i costi per il FeSi rappresentassero, in media, lo 0,8 % dei costi di fabbricazione sostenuti dalle industrie utilizzatrici durante il PI. Tale stima era leggermente inferiore a quella fornita dal richiedente.

L'associazione di utilizzatori ha dichiarato che era importante, dal punto di vista della concorrenza sul mercato comunitario, che le misure venissero a scadere: esse infatti avevano quasi eliminato le importazioni di FeSi provenienti da Cina, Ucraina, Russia e Kazakistan, riducendo inoltre a livelli molto bassi i volumi di importazioni dal Brasile e dal Venezuela. Gli utilizzatori hanno spiegato che le misure vigenti limitavano considerevolmente le fonti di approvvigionamento dell'industria utilizzatrice e mantenevano i prezzi sul mercato comunitario a livelli artificialmente elevati. Hanno inoltre affermato che i produttori comunitari di acciaio si trovano attualmente in situazione di svantaggio competitivo rispetto ai produttori non comunitari, i quali hanno la possibilità di acquistare FeSi esente da dazi antidumping.

Nell'analizzare le suddette affermazioni, la Commissione ha considerato i seguenti aspetti:

- lo scadere delle misure porterebbe ad un aumento del numero di fornitori sul mercato comunitario, il che rappresenterebbe un evidente vantaggio per i produttori comunitari di acciaio che potrebbero beneficiare di costi più ridotti,

- si è accertato che i prezzi del FeSi sul mercato USA sono diminuiti del 15 % dopo l'abrogazione delle misure antidumping nel 1999. Se l'abrogazione delle misure antidumping nella Comunità avrà sui prezzi del FeSi lo stesso effetto che si è registrato nel mercato USA, l'industria siderurgica comunitaria potrebbe realizzare un risparmio fino al 15 % sui suoi costi per il FeSi, equivalente a 60 milioni di EUR (cioè il 15 % di un mercato comunitario del FeSi che ammontava a 406 milioni di EUR durante il PI).

Il richiedente ha affermato che la Commissione si è discostata dalla sua prassi abituale nell'effettuare una valutazione dei costi conseguenti all'istituzione delle misure di cui devono farsi carico gli utilizzatori di FeSi, soprattutto perché, a suo parere, costi di livello equivalente sono stati invece considerati trascurabili nel corso di una serie di altre inchieste antidumping. Ha inoltre affermato che nell'ambito della presente inchiesta sul FeSi tali costi non erano eccessivi rispetto ai benefici che, secondo le previsioni, l'industria comunitaria avrebbe tratto dalle misure.

La Commissione ritiene che, per definizione, riesami come quello condotto nella presente inchiesta richiedono una valutazione dell'impatto delle misure in vigore. Il fatto che, per la maggior parte dei paesi interessati, le misure siano rimaste in vigore per un periodo superiore a cinque anni non può essere ignorato (le misure nei confronti del Venezuela, per esempio, sono in vigore fin dal 1983). Nella fattispecie, il lungo periodo durante il quale le misure sono rimaste in vigore ha indotto la Commissione a prendere in considerazione il fatto che per molti anni gli utilizzatori hanno dovuto sostenere costi supplementari collegati a tali misure. A tale riguardo è apparso quindi ragionevole, tra gli altri elementi e fattori inclusi nell'esame dei diversi interessi in gioco, valutare anche l'impatto delle misure sugli utilizzatori per l'intero periodo in cui esse sono rimaste in vigore.

La Commissione ha inoltre osservato che, sebbene vi fosse una serie di indicatori che mostrava che la proporzione rappresentata dal FeSi nei costi sostenuti dalle industrie utilizzatrici era aumentata tra il 1994 e il 1998, tali costi restavano comunque assai ridotti, come si è descritto al considerando 146. Benché sia evidente che, su base annua, le misure antidumping hanno contribuito solo marginalmente ad aumentare questi costi, dal momento che gli utilizzatori hanno dovuto far fronte a tali aumenti dei costi per molti anni di seguito, il rilevante effetto cumulativo dovuto alle misure non può essere trascurato.

5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità (151) Da quanto precede, risulta evidente che l'industria comunitaria non è stata in grado di trarre sufficiente vantaggio dalle misure in vigore fin dal 1987. Ciò è evidenziato dal fatto che non è stata capace non solo di rafforzare, ma neppure di mantenere, la sua posizione sul mercato comunitario, benché, in seguito all'adozione delle misure antidumping, le importazioni dai paesi interessati siano praticamente scomparse dal mercato comunitario. L'industria comunitaria non è stata inoltre in grado di beneficiare delle misure neppure riprendendo la quota di mercato detenuta in precedenza dai produttori comunitari che avevano cessato l'attività. In tale contesto, è opportuno notare che, nel corso di tale periodo, la perdita della quota di mercato dell'industria comunitaria è riflessa nel simultaneo aumento della quota dei produttori esportatori norvegesi, i quali rappresentano una fonte di approvvigionamento di FeSi in grado di garantire qualità, prezzi e sicurezza paragonabili a quelli offerti dall'industria comunitaria.

Si deve inoltre ricordare che, nel corso del lungo periodo in cui le misure antidumping sono rimaste in vigore, i produttori comunitari di acciaio hanno dovuto far fronte agli effetti negativi che ne derivavano sotto forma di costi supplementari, in particolare per via dell'effetto cumulativo di tali costi durante l'intero periodo di validità delle misure antidumping oggetto del riesame.

Di conseguenza, sebbene gli effetti della scadenza delle misure sull'industria comunitaria non possano essere valutati con precisione, e benché l'esperienza passata dimostri che non è garantito che il mantenimento delle misure apporti benefici sostanziali all'industria comunitaria, è evidente che l'industria siderurgica ha dovuto sostenere nel lungo periodo effetti cumulativi negativi che verrebbero ad essere indebitamente prolungati qualora le misure venissero mantenute.

Pertanto, dopo aver effettuato una valutazione dell'eventuale impatto derivante dal mantenimento o dall'abrogazione delle misure sui diversi interessi in gioco, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha potuto chiaramente concludere che il mantenimento delle misure in vigore sarebbe contrario agli interessi della Comunità. Di conseguenza, tali misure devono essere lasciate scadere.

G. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (155) Si conclude pertanto che il presente procedimento dev'essere chiuso e che si devono lasciare scadere le misure antidumping adottate il 9 dicembre 1993 con regolamento (CE) n. 3359/93 e il 19 marzo 1994 con regolamento (CE) n. 621/94,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio di cui ai codici NC 72022110, 7202 21 90 e 7202 29 90 originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2001. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione