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Decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sul regime di accesso al mercato per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento e che ne autorizza l'applicazione provvisoria (2001/214/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo e secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con lo Sri Lanka.

L'accordo in forma di memorandum d'intesa è stato siglato il 5 dicembre 2000.

L'accordo in forma di memorandum d'intesa dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.

Affinché entrambe le Parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti all'OMC, l'accordo dovrebbe essere applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1o dicembre 2000, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale, fatta salva la necessaria reciprocità,

DECIDE:

Art. 1

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili e dei capi di abbigliamento con lo Sri Lanka a nome della Comunità europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

L'accordo in forma di memorandum d'intesa si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1o dicembre 2000 in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale e fatta salva la necessaria reciprocità.

Art. 3

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1, l'applicazione del sistema di duplice controllo a determinati prodotti, previe consultazioni con lo Sri Lanka a norma del paragrafo 7 del memorandum d'intesa.

2. La Commissione può ripristinare il regime contingentale, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93, qualora lo Sri Lanka venga meno agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 6 del memorandum d'intesa.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Lindh