Decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo (2001/332/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo,
A norma dell'articolo 177 del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbe favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà nel loro territorio.
Per conseguire i suoi obiettivi in materia di relazioni esterne, la Comunità dovrebbe approvare l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul partenariato e sullo sviluppo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 20 dell'accordo.
Art. 3
La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista di cui all'articolo 12 dell'accordo.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Lindh