Decisione del Consiglio dell'8 marzo 2001 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Repubblica di Turchia (2001/235/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 390/2001 del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione e, in particolare, all'istituzione di un partenariato per l'adesione1, in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato che: "La Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati. Avvalendosi dell'attuale strategia europea, la Turchia, come altri Stati candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a incentivare e sostenere le sue riforme." Il partenariato per l'adesione, che figura tra gli elementi salienti di detta strategia, sarà elaborato in base alle precedenti conclusioni del Consiglio europeo.
Il regolamento (CE) n. 390/2001 prevede che il Consiglio decida, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione da sottoporre alla Turchia, nonché in merito ai successivi adeguamenti significativi ad esso applicabili.
L'assistenza comunitaria è subordinata alla realizzazione degli elementi essenziali, in particolare ai progressi compiuti verso il raggiungimento dei criteri di Copenaghen. In mancanza di un elemento essenziale, il Consiglio, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, può adottare le opportune misure in merito a qualsiasi assistenza di preadesione.
Il Consiglio di associazione CE-Turchia ha deciso che l'attuazione del partenariato per l'adesione della Turchia verrà adeguatamente sorvegliata dagli organi responsabili dell'accordo di associazione.
La relazione periodica della Commissione per il 2000 ha presentato un'analisi obiettiva dei preparativi della Turchia per l'adesione e ha individuato una serie di aree prioritarie di ulteriore intervento.
Per prepararsi all'adesione, la Turchia dovrebbe elaborare un programma nazionale per l'adozione dell'acquis. Tale programma dovrebbe stabilire le scadenze per la realizzazione delle priorità e degli obiettivi intermedi fissati nel partenariato per l'adesione,
DECIDE:
Art. 1
A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 390/2001, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Turchia sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.
Art. 2
L'attuazione del partenariato per l'adesione viene adeguatamente sorvegliata dagli organi responsabili dell'accordo di associazione e attraverso i competenti organi del Consiglio ai quali la Commissione riferisce regolarmente.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 8 marzo 2001. Per il Consiglio Il Presidente K. Larsson