Decisione del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente la partecipazione della Comunità al gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco (2001/221/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
Il mandato del gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco (GEIPZ) è stato adottato nella riunione inaugurale per il piombo e lo zinco organizzata a New York, sotto gli auspici del Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, nel maggio 1959.
Il GEIPZ opera in maniera indipendente in qualità di organizzazione intergovernativa autonoma affiliata alle Nazioni Unite che consente ai paesi membri: a) di ottenere informazioni accurate e tempestive sui mercati mondiali del piombo e dello zinco; e b) di svolgere regolari consultazioni intergovernative sul commercio internazionale del piombo e dello zinco e qualsiasi altra questione collegata che rivesta interesse per i paesi membri.
Il lavoro del GEIPZ viene svolto essenzialmente da sei comitati: il comitato permanente, il comitato "Statistiche e previsioni", il comitato "Progetti di miniere e fonderie", il comitato "Riciclaggio", il comitato economico e internazionale e il comitato "Ambiente". Inoltre, un gruppo consultivo dell'industria, comprendente esperti dell'industria del piombo e dello zinco dei paesi membri, è presieduto dal presidente del gruppo di studio. Tale gruppo fornisce pareri ai membri del gruppo di studio ed è aperto alle consultazioni.
Il GEIPZ è riconosciuto come organismo internazionale per le materie prime dal Fondo comune delle Nazioni Unite per le materie prime, il che consente al GEIPZ di sollecitare finanziamenti per progetti di sviluppo a valere sul Fondo comune.
I governi e le parti contraenti degli accordi OMC/GATT sono stati invitati a notificare al Segretario generale delle Nazioni Unite la loro accettazione del mandato e del regolamento interno a norma dell'articolo 1 del regolamento interno del GEIPZ.
Il finanziamento del GEIPZ proviene dai governi dei paesi membri. I contributi sono calcolati dividendo la metà del bilancio per il numero dei paesi membri, mentre l'altra metà viene suddivisa in proporzione all'importo totale del commercio di piombo e di zinco di ciascun paese.
Diversi Stati membri della Comunità partecipano già ai lavori del GEIPZ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il mandato e il regolamento interno del gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco sono accettati dalla Comunità.
La Comunità presenta gli strumenti di accettazione al Segretario generale delle Nazioni Unite.
I testi del mandato e del regolamento interno sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare i rappresentanti autorizzati a presentare gli strumenti di accettazione per conto della Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2001. Per il Consiglio Il Presidente B. Ringholm