Decisione del Consiglio del 4 aprile 2001 relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) (2001/365/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase dell'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e dell'articolo 300, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (in prosieguo "accordo europeo").12 L'articolo 75, paragrafo 2 dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di standardizzazione e valutazione della conformità si cercherà di giungere, tra le altre cose, alla conclusione di accordi sul riconoscimento reciproco.
L'articolo 108, paragrafo 2 dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al Comitato di associazione i suoi poteri.
L'articolo 2 della decisione n. 94/910/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 relativa alla conclusione dell'accordo europeo2 prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione.
L'articolo 14 della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte e la Repubblica ceca, dall'altra, del 4 aprile 1995, relativa al suo regolamento interno, prevede che il Comitato di associazione possa istituire sottocomitati o gruppi che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni.
Il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il 26 febbraio 2001 a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.
Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al Consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati del protocollo.
Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.
Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,
DECIDE:
Art. 1
Il protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso "il protocollo") nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale sono approvati a nome della Comunità europea.
Il testo del protocollo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo(3).
Art. 3
1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:
a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10, 11 e 14, lettera c) del protocollo e alla sezione III delle buone pratiche di fabbricazione (BPF) allegate al protocollo;
b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) ed e) e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, caldaie ad acqua calda, apparecchi a gas, attrezzature a pressione e BPF;
c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, caldaie ad acqua calda, apparecchi a gas, attrezzature a pressione e BPF.
2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione per quanto riguarda:
a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a) del protocollo;
b) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del protocollo;
c) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo relativi a macchine, ascensori, dispositivi di protezione individuale, sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, caldaie ad acqua calda, apparecchi a gas, attrezzature a pressione;
d) la fase preoperativa e le misure da adottare in conformità della sezione III, punti 3.3, 3.4, 4.12, 4.17 e 5.1 delle BPF allegate al protocollo;
e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della mutua accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.
3. In tutti gli altri casi la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione in applicazione del protocollo è determinata dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001. Per il Consiglio Il Presidente B. Rosengren (3) La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dal Segretariato generale del Consiglio.