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dec. 2001/449/CE

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO, considerando quanto segue:

visto il conto di gestione e il bilancio finanziario per l'esercizio 1999 [SEC(2000) 539 - C5-0312/2000],

vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1999, corredata delle risposte delle istituzioni (C5-0617/2000)1, e la relazione speciale n. 5/2000 relativa alle spese immobiliari della Corte di giustizia (edifici annessi "Erasmus", "Thomas More" e "Annesso C"), corredata delle risposte della Corte di giustizia2,

vista la dichiarazione circa l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2000),

vista la raccomandazione del Consiglio del 12 marzo 2001 (C5-0127/2001),

visto l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario,

vista la relazione presentata al Parlamento sulla gestione dell'articolo 270 (Gazzetta ufficiale) del bilancio della Corte dei conti,

vista la relazione presentata al Parlamento dal Comitato delle regioni sugli stanziamenti riportati automaticamente dal 1997 al 1998 e dal 1998 al 1999 il cui tasso di annullamento è stato superiore al 10 % (sezione VI - parte B del bilancio generale),

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0108/2001),

A. Il Parlamento, in quanto autorità di controllo finanziario, ha il dovere di valutare l'uso corretto ed efficace del bilancio comunitario ed agire in base al rendiconto dettagliato della Corte dei conti europea.

B. Tale analisi deve non soltanto riguardare il modo in cui viene speso il denaro pubblico - ossia accertando che non vi siano state irregolarità o frodi - ma anche operare una regolare valutazione dell'efficacia e dell'impatto del bilancio comunitario in quanto strumento di realizzazione delle politiche e degli obiettivi sanciti nei trattati e nel diritto derivato.

C. Tutte le istituzioni, gli organi consultivi e le agenzie specializzate devono mostrare pari impegno nell'assicurare un servizio utile ed efficiente, garantendo un positivo rapporto costi-benefici.

D. La tipologia della spesa del Consiglio si è trasformata da puramente amministrativa a maggiormente operativa, per via delle nuove competenze nei settori "Politica estera e di sicurezza comune" e "Giustizia e Affari interni".

E. La Corte dei conti è stata in grado di fornire percentuali di errore nel campo della spesa agricola e che tali dati sono stati di grande utilità ai fini del miglioramento del controllo di bilancio,

Corte di giustizia Politica immobiliare 1. Nota che la costruzione degli edifici annessi del "Palais" - edificio A (Erasmus), edificio B (Thomas More) e edificio C - è stata una risposta alle sempre maggiori necessità di locali della Corte di giustizia anziché un elemento costitutivo di un piano immobiliare organico;

2. Si rammarica per le circostanze che hanno posto la Corte di giustizia in una situazione che la Corte stessa definisce "formalmente irregolare", ossia l'occupazione dei predetti edifici tra il 1989 e il 1994 senza un contratto scritto (per un costo di 35 milioni di ECU a titolo di anticipi sul canone locativo da conguagliare), e che configura una violazione delle disposizioni del regolamento finanziario;

3. Prende atto che le competenti autorità lussemburghesi hanno sottoposto una bozza di contratto per l'edificio Erasmus solo nel 1989, ossia quasi cinque anni dopo che si era deciso di procedere alla costruzione, e sei mesi dopo l'effettiva occupazione dei locali;

4. Nota la volontà della Corte di giustizia, espressa dal cancelliere con lettera in data 8 maggio 1989 indirizzata alle competenti autorità lussemburghesi, di non occupare l'edificio Thomas More e la dipendenza C senza un contratto scritto, e l'eccessiva onerosità delle condizioni di locazione richieste dalle autorità lussemburghesi per gli edifici in questione, un elemento che rischia di far trascinare ulteriormente le trattative;

5. Nota le osservazioni della Corte di giustizia, in particolare per quanto riguarda le modalità con cui è stato effettuato il monitoraggio dei costi di costruzione e di finanziamento dei tre edifici (paragrafo 4.1.2); ritiene, sulla base di tali osservazioni e dei precedenti paragrafi, che le autorità lussemburghesi abbiano mancato di mostrare quella cooperazione costruttiva che è lecito attendersi da un paese che promuove attivamente una politica di insediamento delle istituzioni comunitarie nel proprio territorio; ritiene pertanto che le autorità lussemburghesi abbiano la loro parte di responsabilità per l'occupazione di locali senza un contratto scritto da parte della Corte di giustizia e per le carenze rilevate dalla Corte dei conti (monitoraggio inadeguato, ecc.);

6. Rammenta che, a seguito di una richiesta da parte dell'autorità di bilancio, la Corte dei conti, ha elaborato nel 1996 un parere tecnico relativamente agli impegni finanziari per gli edifici della Corte di giustizia; rammenta inoltre che il summenzionato parere non criticava le disposizioni legali e finanziarie dell'accordo di leasing immobiliare con opzione di riscatto stipulato nel 1994 tra la Corte di giustizia e il Lussemburgo, cosa che ha indotto la commissione per i bilanci del Parlamento ad autorizzare un anticipo a fronte di detto accordo (cfr. storno di stanziamenti n. 27/96); si chiede perché le riserve della Corte dei conti su quegli accordi, riassunte al paragrafo 20 della sua relazione speciale n. 5/2000, non siano state espresse nel suo parere tecnico del 1996;

7. Ritiene che, a distanza di quasi sette anni dalla stipula dell'accordo di leasing con opzione del 15 novembre 1994, sia giunto il momento di fare un conto di conguaglio definitivo; nota che, per facilitare tale compito, la Corte di giustizia e le autorità lussemburghesi hanno nominato congiuntamente un esperto incaricato, fra l'altro, dei seguenti compiti:

- determinare le voci di spesa che non saranno considerate nel conto di conguaglio,

- espletare indagini scrupolose sulle irregolarità di fatturazione scoperte dalla Corte dei conti,

- stabilire se gli interessi finanziari della Comunità siano stati in generale adeguatamente tutelati; attende di essere informato sulle conclusioni dell'esperto il più presto possibile, e comunque anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio 2002;

Esecuzione dell'articolo 270 (Gazzetta ufficiale) 8. Prende atto della relazione sottoposta dalla Corte di giustizia sull'esecuzione dell'articolo 270(3); invita la Corte di giustizia ad assicurarsi che l'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee esegua e trasmetta regolarmente i documenti contabili relativi ai testi pubblicati dalla Corte di giustizia sulla Gazzetta ufficiale, contribuendo in tal modo alla gestione ottimale degli stanziamenti relativi alla linea in questione;

Controllo finanziario e audit interno 9. Invita la Corte di giustizia ad esaminare la possibilità di designare un auditor interno che sia indipendente dal controllore finanziario e a riferire al Parlamento europeo in merito ai risultati di tale analisi;

Corte dei conti 10. Si rammarica che la Corte dei conti non abbia ancora acconsentito ad accogliere formalmente la richiesta del Parlamento di indicare "per nome" gli Stati membri che denotano carenze di performance e ritiene che tali informazioni possano costituire un ausilio prezioso per il miglioramento del controllo sulla spesa comunitaria;

11. Saluta con soddisfazione la crescente tendenza della Corte dei conti, non solo a valutare la trasparenza delle attività dell'Unione, ma anche a giudicarne l'efficienza e l'incidenza;

12. Respinge il rifiuto della Corte dei conti di quantificare l'incidenza degli errori ed insiste affinché la Corte precisi i risultati degli audit DAS su base sia geografica che settoriale;

13. Invita la Corte dei conti ad elaborare una "scala Richter" degli errori operando una distinzione fra semplici sviste amministrative e frodi vere e proprie indicando le varie fattispecie intermedie, in modo da consentire una più efficace valutazione dell'entità degli errori;

14. Invita la Corte dei conti a sviluppare ulteriormente le proprie relazioni con gli organi nazionali di controllo negli Stati membri nonché nei paesi candidati, al fine di approfondire l'attività di audit da essi svolte nei settori relativi alle entrate e alle spese comunitarie in cui la responsabilità di gestione è condivisa;

15. Rammenta la propria decisione, del 7 ottobre 1998, che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1998: sezione IV - Corte di giustizia, sezione V - Corte dei conti, sezione VI - parte B - Comitato delle regioni4, e in particolare il paragrafo 2, in cui si invita la Corte dei conti ad incaricare il membro responsabile per le questioni amministrative di includere sistematicamente la Corte dei conti negli audit orizzontali, a partire dall'esercizio finanziario 1997; constata con rammarico come le successive relazioni annuali, compresa quella relativa al 1999, non mostrino di accogliere detta richiesta;

16. Invita la Corte dei conti a continuare a migliorare i propri metodi di lavoro e di rendicontazione al fine di agevolare il compito delle autorità preposte al discarico e in particolare garantirne la continuità di anno in anno;

17. Invita la Corte dei conti ad esaminare la possibilità di designare un auditor interno che sia indipendente dal controllore finanziario e a riferire al Parlamento europeo in merito ai risultati di tale analisi;

18. Invita i membri della Corte dei conti a pubblicare su Internet le proprie dichiarazioni di interessi finanziari;

19. Chiede alla Corte dei conti di estendere sistematicamente al Consiglio, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, le proprie attività di audit, per consentire al Parlamento di formulare eventuali osservazioni sull'esecuzione del bilancio di questa istituzione nel quadro della procedura di discarico;

Comitato delle regioni 20. Apprezza gli sforzi compiuti dal Comitato delle regioni per presentare un'analisi valutativa dell'impatto delle proprie attività, e invita le istituzioni partner ad assisterlo in questa valutazione, in particolare formulando raccomandazioni per migliorare il contributo del Comitato delle regioni all'elaborazione delle politiche a livello europeo; attende di ricevere le analisi valutative annuali vertenti, in particolare, sui seguenti aspetti:

- tempestività dei pareri per le altre istituzioni,

- l'assegnazione ottimale del personale,

- il funzionamento dell'accordo di cooperazione concluso con il Comitato economico e sociale,

- la cooperazione interistituzionale, in particolare al fine di migliorare l'utilizzo efficace delle spese amministrative per mezzo di economie di scala in settori quali il servizio assunzioni, la sicurezza, i servizi di documentazione, la gestione degli edifici e i servizi di ristorazione;

21. Prende atto della relazione presentata al Parlamento sugli stanziamenti riportati automaticamente dal 1997 al 1998 e dal 1998 al 1999, per i quali il tasso di annullamento è stato superiore al 10 %(5); è persuaso che gran parte degli annullamenti siano stati dovuti a regole poco rigorose (tardiva presentazione della documentazione relativa ai corsi di lingua dei membri), all'inadeguata pianificazione a livello amministrativo e politico (cancellazione o sovrastima degli ordini di missione, annullamento di riunioni di commissione in chiusura d'anno), alla tardiva fatturazione da parte del Servizio comune di interpretazione e conferenze (SCIC), a preventivi eccessivamente elevati per evitare l'insufficiente disponibilità di stanziamenti, ecc.; chiede al Comitato delle regioni di adottare idonee contromisure, eventualmente in cooperazione con altre istituzioni interessate;

22. Prende atto dell'osservazione della Corte dei conti (paragrafo 6.23 della relazione annuale 1999), secondo cui nel febbraio 2000 il Comitato delle regioni ha adottato regole ancora più rigorose per le spese, le trasferte e le indennità di riunione dei membri;

23. Rileva che il 1999 è stato l'ultimo anno di funzionamento della Struttura organizzativa comune con il CES, che il 1o gennaio 2000 è stata sostituita da un accordo di cooperazione (soggetto a revisione annuale) tra i due Comitati, che mantiene lo svolgimento di operazioni congiunte nella maggior parte dei servizi ma prevede l'autonomia nel settore finanziario e nel servizio del personale; auspica che la revisione annuale valuti i fabbisogni dimostrati e prevedibili di entrambi i Comitati;

24. Nota che nel corso dell'esercizio finanziario 1999 il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno proseguito le trattative con i proprietari del complesso Belliard e che, in linea con la politica dell'autorità di bilancio, si è provveduto a rimborsare al Parlamento i canoni locativi versati per gli edifici in questione; nota inoltre che le trattative sono infine sfociate nel dicembre 2000 in un accordo di leasing immobiliare con opzione di riscatto; si impegna ad esaminare le clausole di detto accordo nel quadro della prossima procedura di discarico;

25. Si felicita per i notevoli risparmi conseguiti per il bilancio dell'Unione europea grazie alla condivisione di servizi con il Comitato economico e sociale ed esorta altre istituzioni a seguire tale esempio, ad esempio condividendo le biblioteche;

26. Invita il Comitato delle regioni ad esaminare la possibilità di designare un auditor interno che sia indipendente dal controllore finanziario e a riferire al Parlamento europeo in merito ai risultati di tale analisi;

27. Constata che la decisione assunta dal Comitato delle regioni in relazione alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle indagini interne in materia di lotta contro la frode, la corruzione e altre pratiche illecite ai danni degli interessi delle Comunità si discosta, senza che vi sia alcuna necessità tecnica, dall'accordo interistituzionale del 25 maggio 19996; rileva inoltre che i membri e il personale del Comitato delle regioni si trovano di conseguenza privati del diritto, conferito loro dall'accordo interistituzionale, di rivolgersi direttamente all'OLAF senza informarne il presidente o il segretario generale;

Agenzie 28. Invita la Commissione: i) ad assicurare che l'esperienza acquisita con la costituzione di agenzie sia messa in comune in modo che se ne possa tener conto al momento dell'istituzione di nuovi analoghi organismi (quali l'Autorità alimentare europea e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima); ii) a sviluppare un sistema decentrato che consenta alle agenzie di esercitare una gestione per attività (activity based management), comprendente monitoraggio, audit o valutazione per il personale, le missioni, i documenti e l'inventario, sulla falsariga del Sistema integrato di gestione delle risorse (IRMS); iii) a trasmettere all'autorità di discarico e alla Corte dei conti su base regolare tutti gli audit condotti dal controllore finanziario o dalle direzioni generali operative nei confronti delle seguenti agenzie:

1) Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale - Salonicco 2) Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro - Dublino 3) Agenzia per l'ambiente - Copenaghen 4) Fondazione europea per la formazione - Torino 5) Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze - Lisbona 6) Agenzia europea di valutazione dei medicinali - Londra 7) Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro - Bilbao 8) Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia - Vienna 9) Agenzia per la ricostruzione del Kosovo (Obnova) - Salonicco 10) Ufficio di armonizzazione nel mercato interno - Alicante 11) Ufficio comunitario per le varietà vegetali - Angers 12) Centro di traduzione degli organi dell'Unione europea - Lussemburgo 29. Rammenta che nella sua succitata risoluzione del 13 aprile 2000, nel quadro della procedura di discarico per il 1998, il Parlamento aveva chiesto alla Corte dei conti di procedere a un'analisi complessiva dei risultati degli audit relativi a tutte le agenzie; si rammarica che la Corte non vi abbia provveduto e la invita pertanto a: i) procedere ad audit di performance anziché ad audit puramente finanziari; ii) sottoporre un'analisi comparata delle Agenzie, basata sulle migliori prassi; iii) coordinare le proprie attività di audit con quelle della Commissione (controllo finanziario e direzioni generali operative);

30. Si rammarica che tre delle agenzie (Torino, Lisbona e Angers) non abbiano presentato un bilancio per il 1999 e che otto delle altre agenzie vi abbiano provveduto nel dicembre dello stesso anno; invita le agenzie a presentare i rispettivi bilanci prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario;

31. Chiede alle agenzie di procedere con regolarità a un'analisi delle proprie attività e a pubblicarne i risultati;

32. Invita le proprie commissioni specializzate ad analizzare accuratamente la qualità e l'impatto delle varie agenzie e a fornire tempestivamente alla commissione per il controllo dei bilanci il necessario input informativo sulle stesse, ai fini della procedura annuale di discarico;

Decisione di discarico 33. Concede il discarico al cancelliere della Corte di giustizia e ai segretari generali, della Corte dei conti e del Comitato delle regioni, per l'esecuzione dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1999;

34. Incarica la sua presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni e a tutte le agenzie decentrate menzionate nella presente decisione e di curarne la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale Julian Priestley La Presidente Nicole Fontaine (3) Cfr. paragrafo 3 della decisione del Parlamento europeo, del 13 aprile 2000, che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 1998: sezione IV - Corte di giustizia, sezione V - Corte dei conti, sezione VI - parte B - Comitato delle regioni (GU C 40 del 7.2.2001, pag. 389).

Cfr. paragrafo 6 della succitata decisione del Parlamento del 13 aprile 2000 (GU C 40 del 7.2.2001, pag. 389).