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Decisione della Commissione del 21 maggio 2001 che sospende la procedura di riesame relativa ad un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, consistente in determinate pratiche commerciali mantenute dal Brasile per quanto riguarda gli scambi di prodotti tessili e di sorbitolo [notificata con il numero C(2001) 1449] (2001/429/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio1, modificato dal regolamento (CE) n. 356/952, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), sentito il comitato consultivo,

A. CONTESTO PROCEDURALE 1. Esame delle importazioni di prodotti tessili1 Il 12 gennaio 1998, la Febeltex (Fédération Belge du Textile) ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 (in appresso "regolamento").

La Febeltex sostiene che le vendite comunitarie di prodotti tessili in Brasile risentono di un certo numero di ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire "qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire". Gli ostacoli in questione sarebbero:

- il sistema di concessione non automatica delle licenze applicato dal Brasile per le sue importazioni di prodotti tessili. Secondo il denunziante, questo sistema non è giustificato poiché non applica nessuna misura di politica commerciale compatibile con l'OMC,

- i requisiti brasiliani per quanto riguarda le modalità di pagamento delle importazioni, gestite attraverso un "regime orizzontale" (che il Brasile applica a tutte le importazioni) e un "regime specifico" (applicato alle importazioni di prodotti tessili),

- un regime di prezzi minimi all'importazione. Secondo la Febeltex, numerosi prodotti tessili sono stati assoggettati a prezzi minimi discrezionali all'importazione attraverso i sistemi di concessione delle licenze e di determinazione del valore in dogana.

Avendo stabilito che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura di esame, la Commissione ha pubblicato un avviso in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3.

Le autorità brasiliane sono state informate dell'apertura dell'inchiesta e invitate a rispondere ad un questionario sui presunti ostacoli agli scambi. Il governo brasiliano ha risposto fornendo alla Commissione le informazioni richieste.

La relazione conclusiva sulla procedura di esame è stata distribuita agli Stati membri il 9 novembre 1998 durante la riunione del comitato consultivo.

2. Esame delle importazioni di sorbitolo (6) Il 2 ottobre 1998, la Cerestar Holding BV ha presentato una denuncia ai sensi dell'articolo 4 del regolamento.

Il denunziante sostiene che le vendite comunitarie di sorbitolo in Brasile risentono dei seguenti ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento:

- introduzione nel dicembre 1997 da parte del governo brasiliano (Departamento de Operações de Comércio Exterior), in conformità del "Comunicado DECEX n.o 20" dell'8.7.1997, di una procedura di concessione non automatica delle licenze per il sorbitolo in violazione delle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione,

- rifiuto arbitrario e/o non giustificato (o mancato rilascio) delle licenze d'importazione, da parte delle autorità brasiliane, per tutti i tipi di sorbitolo che entrano in Brasile al di sotto di un prezzo minimo fob,

- applicazione de facto di prezzi di riferimento inclusi nel sistema di determinazione del valore in dogana.

Il denunziante ha segnalato inoltre una mancanza generalizzata di trasparenza del sistema brasiliano di concessione delle licenze all'importazione, che non è stato debitamente notificato all'OMC.

Avendo stabilito che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura di esame, la Commissione ha pubblicato un avviso in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee4.

Dopo l'intervento del produttore chimico italiano Lamberti, la procedura di esame è stata estesa alla carbossimetilcellulosa (CMC), un prodotto che risente dello stesso ostacolo agli scambi.

Le autorità brasiliane sono state informate dell'apertura dell'inchiesta e invitate a rispondere ad un questionario sui presunti ostacoli agli scambi. Il governo brasiliano ha risposto fornendo alla Commissione le informazioni richieste.

La relazione conclusiva sulla procedura di esame è stata distribuita agli Stati membri il 13 luglio 1999 durante la riunione del comitato consultivo.

B. RISULTANZE DELL'INCHIESTA (12) Secondo le relazioni conclusive dell'inchiesta, al termine delle due procedure di esame il sistema di prezzi minimi applicato dal Brasile è risultato incompatibile con:

- l'articolo XI, paragrafo 1, del GATT (1994), poiché si tratta di una restrizione diversa dai dazi, dalle imposte o dagli altri oneri, applicata attraverso licenze all'importazione di qualsiasi prodotto dal territorio di un'altra parte contraente, senza giustificazioni compatibili con l'OMC,

- l'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo OMC sull'agricoltura, per gli stessi motivi {per quanto riguarda gli scambi di sorbitolo),

- gli articoli 2 e 5 dell'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie, perché impone ispezioni sanitarie più restrittive per gli scambi di quanto non sia necessario per tutelare la vita o la salute degli esseri umani (per quanto riguarda gli scambi di sorbitolo e di CMC).

Si ritiene inoltre che il sistema di concessione non automatica delle licenze d'importazione applicato dal Brasile, che impone un prezzo minimo, violi:

- gli articoli 1, 3 e 5 dell'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione, poiché non è neutro nella sua applicazione, non è gestito in modo giusto ed equo ed esercita altri effetti restrittivi o di distorsione del commercio a livello di importazioni senza applicare restrizioni compatibili con l'OMC Non attuando alcuna misura, inoltre, il sistema non può essere limitato, in termini di portata e di durata, alla misura che attua. Per di più, l'elenco dei prodotti soggetti a licenze non automatiche non viene pubblicato, e le richieste di licenze d'importazione ad un prezzo inferiore al prezzo minimo rimangono senza risposta ufficiale per mesi e mesi,

- l'articolo X, paragrafi 1 e 3, del GATT (1994), poiché non viene pubblicato e non è gestito in modo uniforme, imparziale e ragionevole.

Per quanto riguarda la legislazione brasiliana sul valore in dogana, l'applicazione sistematica dei prezzi di riferimento rende il funzionamento del sistema incompatibile con gli articoli da 1 a 7 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio - GATT 1994 (accordo sul valore in dogana).

La procedura di esame ha confermato altresì che le prassi brasiliane contestate hanno arrecato effetti negativi per gli scambi di sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sugli ostacoli agli scambi, ostacolando le esportazioni di prodotti tessili, sorbitolo e CMC dalla Comunità verso il mercato. brasiliano.

Al termine dell'inchiesta Febeltex, il 17 marzo 1999, la Commissione ha deciso5 di avviare una procedura OMC di risoluzione delle controversie. Una volta conclusa l'inchiesta Cerestar, si è ritenuto opportuno presentare per i due casi un'unica richiesta di consultazioni su tutti gli aspetti del regime d'importazione brasiliano risultati incompatibili con l'OMC. Nel presentare la domanda si intendeva inoltre chiedere al Brasile di rivedere radicalmente l'attuazione delle sue leggi e normative sulle importazioni, in conformità dell'articolo VIII, paragrafo 2, del GATT.

Durante le consultazioni, svoltesi il 19 novembre 1999, il Brasile ha respinto tutte le argomentazioni riguardanti i prezzi minimi praticati a livello delle licenze d'importazione o del valore in dogana, ma ha ammesso di non rispettare gran parte dei suoi obblighi OMC riguardanti le notifiche connesse al suo sistema di licenze d'importazione. Dopo le consultazioni, inoltre, non sono più stati applicati prezzi minimi alle importazioni di CMC e di sorbitolo e determinati prodotti tessili sono stati esclusi dal requisito riguardante la concessione non automatica delle licenze.

La Commissione riconosce che i sistemi brasiliani in questione sono stati notevolmente modificati successivamente alla denuncia presentata a norma del regolamento e che queste notevoli modifiche hanno agevolato l'ingresso dell'industria comunitaria sul mercato brasiliano.

Il Brasile, tuttavia, deve ancora modificare diversi aspetti dei suoi sistemi di concessione delle licenze d'importazione e di determinazione del valore in dogana onde conformarsi pienamente agli obblighi previsti dagli accordi OMC corrispondenti. Va inoltre migliorata anche la trasparenza dell'intero regime d'importazione.

La Commissione ritiene pertanto opportuno verificare l'impatto dei cambiamenti del sistema brasiliano per almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, così da stabilire se detti cambiamenti abbiano modificato in modo duraturo la situazione per quanto riguarda gli ostacoli agli scambi in Brasile.

La procedura di esame riguardante gli ostacoli agli scambi connessi alle licenze d'importazione, il valore in dogana e i prezzi minimi all'importazione sul mercato della Repubblica del Brasile dovrebbe essere sospesa, e la Commissione dovrebbe tenere sotto controllo la situazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

Nei sei mesi successivi alla sospensione sarà elaborata una relazione sull'attuazione delle leggi e normative brasiliane pertinenti, su cui ci si baserà per proporre gli ulteriori interventi eventualmente necessari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

La procedura di riesame relativa ad un ostacolo agli scambi, ai sensi del regolamento {CE) n. 3286/94 consistente in determinate pratiche commerciali mantenute dal Brasile per quanto riguarda gli scambi di prodotti tessili e di sorbitolo, è sospesa.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2001. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione