Decisione della Commissione del 22 giugno 2001 concernente le misure d'informazione e di pubblicità che devono essere attuate dai paesi beneficiari dell'assistenza dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) (2001/503/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 prevede che i paesi beneficiari dell'assistenza finanziaria a titolo dello strumento per le politiche strutturali di preadesione provvedano affinché alla misura stessa venga data un'adeguata pubblicità ai fini seguenti: a) sensibilizzare l'opinione pubblica circa il ruolo svolto dalla Comunità riguardo alla misura; b) sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali circa le possibilità offerte dalla misura.
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 prevede che i paesi beneficiari provvedano in particolare alla collocazione di cartelli ben visibili, recanti l'emblema comunitario e indicanti che la misura è cofinanziata dalla Comunità. Si adoperino inoltre affinché rappresentanti delle istituzioni europee siano debitamente coinvolti nelle attività pubbliche più importanti connesse al sostegno comunitario fornito dall'ISPA.
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 dispone che i paesi beneficiari informino annualmente la Commissione circa i provvedimenti presi riguardo le misure di informazione e di pubblicità.
L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1267/1999 prevede che la Commissione adotti modalità di applicazione relative alle misure di informazione e di pubblicità.
Il comitato di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1267/1999 - il comitato di gestione ISPA - è stato consultato sulle modalità d'applicazione delle misure d'informazione e di pubblicità. Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del suddetto comitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le modalità d'applicazione relative alle misure d'informazione e di pubblicità sull'assistenza fornita dallo strumento per le politiche strutturali di preadesione di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 sono definite nell'allegato.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001. Per la Commissione Michel Barnier Membro della Commissione