Decisione del Consiglio del 25 giugno 2001 che attua l'azione comune 1999/878/PESC diretta a contribuire al programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa (2001/493/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista l'azione comune 1999/878/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che istituisce il programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
La presente decisione si prefigge di attuare l'azione comune 1999/878/PESC, contribuendo finanziariamente a progetti previsti dal programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa.
La Commissione ha accettato l'incarico di svolgere taluni compiti necessari per l'attuazione dei suddetti progetti.
L'Unione desidera continuare a coadiuvare la Federazione russa negli sforzi da essa dispiegati per assicurare, in condizioni di sicurezza e di rispetto dell'ambiente, lo smantellamento o la riconversione delle infrastrutture, attrezzature e capacità scientifiche collegate alle armi di distruzione di massa,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
Art. 1
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 dell'azione comune 1999/878/PESC i seguenti progetti sono inseriti nel programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa:
— appoggio all'autorità di sicurezza nucleare russa per l'elaborazione della base e dei documenti normativi relativi allo smaltimento del plutonio militare (WGP),
— realizzazione di studi e studi sperimentali per la dimostrazione e l'autorizzazione dei combustibili a ossidi misti (MOX),
— realizzazione di uno studio di fattibilità in cooperazione per l'immobilizzazione delle scorie russe contenenti plutonio militare (WGP),
— appoggio all'agenzia di munizionamento della Russia (RAA) per adempiere alle responsabilità che incombono alla Federazione russa ai sensi della convenzione sulle armi chimiche (CWC),
— appoggio alla costruzione di infrastrutture connesse alla distruzione di gas nervini depositati nel sito di Shchuch'ye.
Gli allegati I, II, III, IV e V contengono rispettivamente una descrizione completa delle attività di cui sopra.
Art. 2
1. L'importo di riferimento finanziario per gli obiettivi di cui all'articolo 1 è di 6080000 EUR.
2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio.
Art. 3
La Commissione riferisce in merito all'attuazione della presente decisione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 dell'azione comune 1999/878/PESC.
Art. 4
1.
La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.
Essa scade alla data di scadenza dell'azione comune 1999/878/PESC.
2. La presente decisione è riesaminata entro 12 mesi dalla data dell'adozione.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Lindh