Decisione del Consiglio del 26 giugno 2001 relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 108 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi (2001/509/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni1 ("accordo del 1958 riveduto"), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione2,
visto il parere conforme del Parlamento europeo(3),
Le prescrizioni uniformi del regolamento n. 108 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi sono intese ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti per quanto riguarda i pneumatici ricostruiti ed a preservare un livello elevato di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
Il regolamento n. 108 è stato notificato alle parti contraenti ed è entrato in vigore in quanto regolamento allegato all'accordo del 1958 riveduto nei confronti di tutte le parti contraenti che non hanno comunicato la propria opposizione entro la data o le date ivi previste.
Per consentire agli operatori economici di adottare le misure necessarie per conformarsi tempestivamente alle prescrizioni del regolamento n. 108 e allo scopo di non perturbare il mercato dei pneumatici ricostruiti, in particolare fissando date di entrata in vigore diverse nei vari Stati membri, l'applicazione uniforme di tale regolamento in tutta la Comunità sarà disciplinata successivamente da una direttiva comunitaria. Il regolamento n. 108 non diventerà tuttavia parte del sistema di omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi,
DECIDE:
Art. unico
La Comunità europea aderisce al regolamento n. 108 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi. A partire dal 13 settembre 2006 le disposizioni del regolamento n. 108 di cui all’allegato si applicano quale condizione obbligatoria per la commercializzazione nella Comunità dei pneumatici ricostruiti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 2001. Per il Consiglio Il Presidente T. Östros (3) Parere reso il 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Il regolamento sarà pubblicato ulteriormente nella GU.