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Decisione del Consiglio del 27 giugno 2001 relativa a un'ulteriore assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo (2001/511/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.

Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244 (1999) avente lo scopo di promuovere un'autonomia sostanziale e l'istituzione di un governo autonomo nel Kosovo all'interno della Repubblica federale di Iugoslavia, in attesa di una risoluzione definitiva.

In base alla risoluzione 1244 (1999), la comunità internazionale ha istituito una forza internazionale di sicurezza (KFOR) e un'amministrazione civile temporanea, la Missione ad interim delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK).

L'UNMIK comprende quattro elementi (i "pilastri"), del quarto dei quali, responsabile della ricostruzione economica, ha assunto la guida l'Unione europea(2).

L'UNMIK ha preso iniziative per far partecipare alle sue attività i principali partiti politici e le comunità etniche del Kosovo e prosegue su questa linea d'azione.

L'UNMIK, e in particolare il suo quarto pilastro, ha compiuto considerevoli progressi nell'istituire un quadro istituzionale, giuridico e politico atto a creare un'economia solida, basata sui principi di mercato. Ha introdotto un sistema bancario e di pagamenti funzionante e ha promosso lo sviluppo del settore privato. L'UNMIK ha compiuto progressi anche nello sviluppo della base di prelievo e nel tenere sotto controllo la spesa.

L'UNMIK ha istituito un'Autorità tributaria centrale, il cui compito è assicurare procedure trasparenti e affidabili nella gestione del bilancio del Kosovo.

Secondo le stime presentate dall'UNMIK di concerto con il Fondo monetario internazionale (FMI), il Kosovo necessita di sostegno esterno per progredire ulteriormente verso una solida economia di mercato e un'amministrazione civile. Si ritiene necessaria un'assistenza finanziaria esterna a carattere eccezionale dell'importo di circa 90 milioni di EUR sino a tutto il 2001.

L'UNMIK ha presentato richiesta di assistenza finanziaria eccezionale. La comunità internazionale ritiene che fornire un supporto esterno al bilancio, equamente ripartito tra i donatori, è essenziale per contribuire a sopperire al rimanente fabbisogno di finanziamenti, calcolato in base al bilancio elaborato per il Kosovo dall'UNMIK.

Il Kosovo non è in grado di ottenere prestiti né all'interno né sul mercato finanziario internazionale, né è ammissibile come membro delle Istituzioni finanziarie internazionali: di conseguenza, non può beneficiare dell'assistenza finanziaria prevista nei programmi di tali Istituzioni.

Sebbene l'attività economica abbia registrato una ripresa piuttosto rapida dopo il conflitto, il livello di sviluppo economico del Kosovo è basso e, secondo le stime, il suo PIL pro capite uno dei più bassi nella regione e in Europa.

L'attuale basso livello di sviluppo economico del Kosovo risulta da un lungo periodo d'incuria e dai danni della guerra, a cui non è possibile porre rimedio in tempi brevi e che richiedono invece un valido sostegno per un considerevole lasso di tempo, per potervi introdurre istituzioni sostenibili e conseguire una crescita economica duratura.

La Comunità ha ritenuto che fosse un provvedimento opportuno aiutare il Kosovo a ridurre le sue ristrettezze finanziarie nelle attuali circostanze di eccezionale difficoltà e nel 2000 ha già fornito, in base alla decisione 2000/140/CE del Consiglio3, assistenza finanziaria in forma di sovvenzioni a fondo perduto per un ammontare di 35 milioni di EUR.

L'assistenza finanziaria della Comunità in nesso con altri donatori, in forma di sovvenzioni a fondo perduto da porre a disposizione dell'UNMIK a sostegno della popolazione del Kosovo, continua ad essere il provvedimento opportuno.

Ferme restando le competenze dell'autorità di bilancio, l'assistenza finanziaria farà parte della dotazione prevista per gli aiuti al Kosovo, soggetta quindi alla disponibilità di stanziamenti nel bilancio generale.

L'assistenza finanziaria eccezionale dovrebbe essere gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario.

Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Art. 1

1. In aggiunta all'assistenza finanziaria già decisa dal Consiglio nella decisione 2000/140/CE, del 14 febbraio 2000, la Comunità metterà a disposizione dell'UNMIK, in collegamento con i contributi degli altri donatori, un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di sovvenzioni a fondo perduto per l'importo massimo di 30 milioni di EUR, nell'intento di alleviare la situazione finanziaria del Kosovo, facilitare l'introduzione e il proseguimento delle funzioni amministrative essenziali e favorire lo sviluppo di un sano contesto economico.

2. Tale assistenza sarà gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario e assicurandone la coerenza con gli accordi o intese conclusi tra l'FMI e l'UNMIK o altre autorità del Kosovo riconosciute a livello internazionale.

Art. 2

1. Si conferiscono alla Commissione i poteri di concordare con l'UNMIK, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di carattere economico alle quali è subordinata l'assistenza. Simili condizioni dovranno essere coerenti con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La Commissione accerterà a intervalli regolari, in consultazione con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l'FMI e la Banca mondiale, che le politiche economiche nel Kosovo rispettino gli obiettivi e le condizioni di politica economica attinenti all'assistenza in oggetto.

Art. 3

1. Tale assistenza sarà messa a disposizione dell'UNMIK in almeno due quote. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la prima quota sarà versata previo un memorandum d'intesa tra l'UNMIK e la Comunità.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni eventuale altra quota saranno versate a intervalli minimi di tre mesi qualora risultino soddisfatte le condizioni di politica economica di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. I fondi saranno messi a disposizione dell'UNMIK tramite l'Autorità tributaria centrale, allo scopo esclusivo di sopperire al fabbisogno di bilancio del Kosovo.

Art. 4

Saranno a carico dell'UNMIK, ove risulti opportuno, tutti i costi necessari perché la Comunità proceda ad attuare l'operazione prevista nella presente decisione.

Art. 5

La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente una valutazione relativa all'attuazione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001. Per il Consiglio Il Presidente B. Rosengren (1) Parere del 14 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) "International civil presence in Kosovo" (La presenza civile internazionale nel Kosovo): relazione del segretario generale a norma del paragrafo 10 della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza, S/1999/672, 12 giugno 1999, II.5.