diritto.io

Decisione del Consiglio del 23 luglio 2001 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia che modifica il protocollo 1 sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (2001/797/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere per porre termine all'efficacia del protocollo n. 1, sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento, dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra1.

L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia per porre termine all'efficacia del protocollo n. 1, sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento, dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia dall'altra, è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck