Decisione della Commissione del 31 luglio 2001 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione originarie dell'India e della Repubblica popolare cinese [notificata con il numero C(2001) 2399] (2001/609/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/20002, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA1 Il 29 settembre 2000, la Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale le importazioni di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione originarie dell'India e della Repubblica popolare cinese sono state oggetto di pregiudizievoli pratiche di dumping.
La denuncia è stata presentata dalla European & International Federation of Natural Stone Industries (Euro-ROC) per conto dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (il "regolamento di base").
La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, che sono state ritenute valide per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, ha pertanto avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione, attualmente classificabili ai codici NC ex 6802 23 00, ex 6802 93 10 ed ex 6802 93 90 e originari dell'India e della Repubblica popolare cinese.
La Commissione ha ufficialmente avvisato i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori e i fornitori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i produttori comunitari denuncianti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito dall'avviso di apertura.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (6) Con lettera del 6 giugno 2001 indirizzata alla Commissione, la Euro-ROC ha formalmente ritirato la denuncia.
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso in quanto dall'inchiesta non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.
Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni riguardo alla chiusura del procedimento.
La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione originarie dell'India e della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso senza l'imposizione di misure antidumping,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di granito da taglio o da costruzione, attualmente classificabili ai codici NC ex 6802 23 00, ex 6802 93 10 ed ex 6802 93 90 e originari dell'India e della Repubblica popolare cinese.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2001. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione