Decisione della Commissione del 28 settembre 2001 che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Turchia [notificata con il numero C(2001) 2916] (2001/725/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/20002, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA1 Nel giugno 2000, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alle importazioni assertivamente oggetto di dumping pregiudizievole, di apparecchi riceventi per televisori, a colori, (televisori a colori) originari della Turchia o esportati da tale paese.
La denuncia è stata presentata dalla Cooperativa dei produttori di televisori europei (Producers of European Televisions in Co-operation - Poetic) a nome dei produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di televisori a colori, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (il regolamento di base).
La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.
Previa consultazione, la Commissione ha pertanto avviato, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di televisori a colori, attualmente classificabili ai codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 e 8528 12 66 originari della Turchia o esportati da tale paese.
Nell'aprile 2000, sono stati avviati, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, due riesami relativi alle misure antidumping da applicare alle importazioni di televisori a colori originarie della Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea, Malaysia, Singapore e Thailandia4.
La Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e i produttori comunitari denunzianti. Si è data inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dall'avviso di apertura.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni che essa ha ritenuto necessarie allo scopo dell'inchiesta. Essa ha realizzato visite di verifica nelle sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari Tecnimagen SA - Barcellona, Spagna Grundig AG - Norimberga, Germania Philips Consumer Electronics - Eindhoven, Paesi Bassi Industrie Formenti Italia SpA - Lissone, Italia Seleco Formenti SpA - Pordenone, Italia; b) Produttori esportatori e società di vendita collegate in Turchia Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul (comprese le società di vendita collegate PRO-EKS Dis Ticaret AS, Istanbul, Savunna Gerecleri AS, Istanbul, Elektrotem Elektronik Aletler Limited, Istanbul) Beko Elektronik AS, Istanbul (compresa la società di vendita collegata Ram Dis Ticaret, Istanbul) Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Manisa (comprese le società di vendita collegate: Vestel Dis Ticaret AS, Istanbul, Vestel Dis Ticaret AS Ege Serbest Bolge SB, Smirne, Vestel Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul, Vestel Komunikasyon Sanayi ve Ticaret AS, Smirne) Izmir Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Smirne; c) Importatori comunitari collegati Beko (UK) Ltd, Watford, Regno Unito Beko Electronics Espana SL, Barcellona, Spagna Vestel Holland B.V., Rotterdam, Paesi Bassi Vestel Iberia, Madrid, Spagna; d) Importatori comunitari non collegati Alba Plc - Barking, Regno Unito.
B. CONCLUSIONI SULL'ORIGINE (8) I televisori a colori contengono spesso componenti e pezzi originari di paesi diversi dal paese di fabbricazione o di montaggio del prodotto finito, con l'effetto che essi possono essere considerati originari di un paese diverso da quello di fabbricazione o montaggio. Quindi, in conformità con la prassi coerente della Comunità e ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, nell'inchiesta antidumping è stato inserito l'esame dell'origine dei televisori a colori esportati dalla Turchia.
L'origine è stata esaminata ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che stabilisce che le norme non preferenziali sull'origine si applicano a tutti gli strumenti non preferenziali di politica commerciale, come l'antidumping5.
In conformità con l'articolo 39 e l'allegato 11 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione6, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario, ai televisori a colori si applicano specifiche norme sull'origine non preferenziali. In base a tali norme, un televisore a colori è considerato originario del paese in cui il valore acquisito grazie alle operazioni di montaggio ed, eventualmente, all'incorporazione dei pezzi originari del paese dove viene effettuato il montaggio rappresenta almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del televisore a colori. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, l'origine del televisore a colori è quella del paese di cui sono originari i pezzi il cui prezzo franco fabbrica rappresenta più del 35 % del prezzo franco frontiera del televisore a colori.
Applicando le specifiche norme non preferenziali sull'origine al caso della presente inchiesta, si è stabilito che l'origine di tutti i televisori a colori esportati nella Comunità tra il 1o luglio 1999 e il 30 giugno 2000 ("periodo dell'inchiesta") non era turca. I paesi di origine di tali televisori esportati nella Comunità si sono invece rivelati essere i paesi soggetti ai riesami di cui al considerando 5, la Comunità o altri paesi terzi non soggetti ad inchiesta. In particolare, è emerso che per le esportazioni delle società oggetto dell'inchiesta, corrispondenti alla totalità delle esportazioni di televisori a colori dalla Turchia nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, non si è raggiunta la percentuale del 45 % del valore aggiunto. L'origine è stata quindi determinata in base alla regola del valore del 35 % dei pezzi/materiali non originari.
In base alla regola del valore del 35 % dei pezzi/materiali non originari, si è stabilito che l'origine dei televisori a colori era in pratica determinata dall'origine del tubo catodico per ricevitori di televisioni a colori (TTC), in quanto il prezzo franco fabbrica del TTC rappresentava in tutti i casi almeno il 35 % del prezzo franco fabbrica del televisore a colori. Non esistono TTC prodotti in Turchia, questi erano tutti importati. Ne consegue che l'esame dell'origine ha concluso che l'origine dei televisori a colori esportati dalla Turchia durante il periodo dell'inchiesta corrispondeva all'origine dei TTC usati in fase di montaggio.
C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (13) In base alle summenzionate conclusioni sull'origine, la Commissione conclude che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia debba essere chiuso senza l'istituzione di misure antidumping.
Le parti interessate sono state informate delle conclusioni sull'origine ed hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni e di essere ascoltate. Una parte interessata ha contestato l'applicabilità alla Turchia delle norme non preferenziali sull'origine, considerata l'esistenza dell'Unione doganale CE-Turchia. Tuttavia, né la decisione 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase dell'unione doganale7 né il codice doganale prevedono una deroga all'applicabilità delle norme non preferenziali sull'origine nel caso di importazioni da paesi che formano un'unione doganale con la Comunità.
Infine, l'industria comunitaria ha sostenuto che il criterio dell'origine fosse irrilevante, in quanto il regolamento di base permette l'istituzione di misure antidumping sulla base del paese di provenienza. Va osservato che è prassi coerente della Comunità imporre misure antidumping solamente a prodotti originari di un paese terzo. Tale criterio è stato seguito anche in inchieste precedenti relative a importazioni dello stesso prodotto(8),
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori attualmente classificabili ai codici NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 e 8528 12 66 e originari della Turchia.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (8) Regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995 (GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 3).