Decisione del Consiglio del 29 ottobre 2001 concernente l'utilizzo eccezionale di interessi del Fondo europeo di sviluppo per il finanziamento dei costi legati all'attuazione dell'esercizio di devoluzione negli Stati ACP per un periodo transitorio (2001/768/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
vista la terza convenzione ACP-CEE,
vista la quarta convenzione ACP-CE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 19951,
visto l'accordo interno del 19 febbraio 1985 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità2, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
visto l'accordo interno del 16 luglio 1990 relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE (in seguito denominato "accordo interno del 7o FES")3, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
visto l'accordo interno, del 20 dicembre 1995, tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (in seguito denominato accordo interno dell'8o FES)4, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
Il 16 maggio 2000 la Commissione ha deciso di riformare la gestione dei programmi di aiuti esterni nel quadro della riforma globale della Commissione.
Detta decisione ha evidenziato la carenza di personale a disposizione della Commissione per l'attuazione degli aiuti esterni.
Gli elementi di riforma pertinenti le risorse umane comprendono la riorganizzazione della gestione del ciclo del progetto e una maggiore devoluzione dei poteri decisionali a livello locale e delle attività a favore delle delegazioni esterne. Tali misure puntano a migliorare l'efficienza della gestione degli aiuti e la qualità delle operazioni, come pure ad accelerare la programmazione, la definizione e l'attuazione di programmi e progetti.
In questo contesto è necessario rafforzare sia le risorse umane, sia l'infrastruttura fisica delle delegazioni esterne della Commissione.
I costi di detto personale saranno coperti utilizzando una parte proporzionale delle linee BA delle voci di spesa del bilancio concernenti i programmi diversi da quelli destinati alle regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
Per il periodo 2001-2002 si prevede la devoluzione di tredici delegazioni della Commissione site in Stati ACP.
Il nuovo accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati ACP e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, firmato il 14 settembre 2000 (in seguito denominato "accordo interno del 9o FES"), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 4 e l'articolo 9, specifica talune risorse finanziarie destinate al rafforzamento delle capacità gestionali delle delegazioni della Commissione per l'esecuzione delle operazioni finanziate dal 9o FES.
In attesa dell'entrata in vigore del 9o FES, è opportuno mettere a disposizione risorse finanziarie provenienti da interessi maturati sui fondi depositati del FES ed attualmente detenuti dalla tesoreria generale del FES, ai sensi delle disposizioni degli accordi interni del 6o, 7o e 8o FES,
DECIDE:
Art. 1
È accantonato un importo di 23 milioni di EUR, proveniente da interessi maturati su fondi depositati del Fondo europeo di sviluppo (FES), detenuti dalla tesoreria generale del FES, per il finanziamento dei costi legati all'attuazione dell'esercizio di devoluzione negli Stati ACP, secondo le modalità di cui all'articolo 2.
Art. 2
Le risorse di cui all'articolo 1 sono impiegate per finanziare i seguenti tipi di spesa:
a) le spese di sostegno connesse alla definizione, alla preparazione, alla gestione, al monitoraggio, alla contabilità, alle verifiche e al controllo degli aiuti della Commissione negli Stati ACP, in particolare i costi pertinenti l'assunzione e la permanenza nelle delegazioni di esperti ed agenti locali preposti a sostenere tali mansioni "devolute", e le spese relative alla fornitura di supporto tecnico per la "devoluzione" del sistema di contabilità computerizzata online (OLAS) della Commissione;
b) le spese amministrative direttamente afferenti l'attività degli esperti e degli agenti locali assunti, compreso l'acquisto di attrezzature, l'affitto temporaneo di ulteriori locali, i pertinenti costi per tecnologie dell'informazione e simili.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001. Per il Consiglio Il Presidente L. Michel