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Decisione del Consiglio del 29 ottobre 2001 relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (2001/868/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, occorre firmare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea da un parte e la Repubblica di Croazia dall'altra.

La mancanza di un precedente accordo specifico in materia di trasporti tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia richiede l'integrazione delle pertinenti disposizioni sui trasporti collegate agli scambi di cui al protocollo n. 6 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

In mancanza di strutture contrattuali precedenti, il presente accordo istituisce un comitato interinale per l'attuazione dell'accordo.

Le disposizioni commerciali contenute nel presente accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente per quanto riguarda i paesi terzi diversi da quelli dei Balcani occidentali.

Salva restando un'eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo dovrebbe pertanto essere firmato a nome della Comunità.

È opportuno prevedere l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo interinale a decorrere dal 1o gennaio 2002, nel caso in cui l'accordo non sia ancora entrato in vigore entro tale data,

DECIDE:

Art. 1

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/persone abilitata/abilitate a firmare, per conto della Comunità, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, salva restando la sua conclusione in una data successiva.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Fatta salva la necessaria reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1 sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2002, nel caso in cui le procedure per la conclusione dell'accordo non siano state espletate entro tale data.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001. Per il Consiglio Il Presidente L. Michel