Decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (2001/918/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
Il 14 maggio 2001 è stato siglato ed il 29 ottobre è stato firmato l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato "accordo di stabilizzazione e di associazione". In base all'articolo 27, paragrafo 4, di tale accordo, gli accordi commerciali applicabili ai vini e alle bevande spiritose devono essere ancora definiti.
Conformemente alle direttive adottate il 13 novembre 2000 dal Consiglio, il 20 aprile 2001, la Commissione e la Repubblica di Croazia hanno raggiunto un accordo relativo a nuove concessioni commerciali reciproche per taluni vini, nonché al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini e bevande spiritose. Al fine di assicurare la coerenza con il processo generale di stabilizzazione, i risultati di tali negoziati devono essere integrati nell'accordo di stabilizzazione e di associazione in forma di protocollo aggiuntivo.
La Commissione, assistita dal comitato del codice doganale di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario1, deve prendere disposizioni per l'adozione dei regolamenti di applicazione relativi alle concessioni commerciali preferenziali previste per alcuni vini, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo2. La Commissione deve apportare ai regolamenti di applicazione le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari che potrebbero derivare da nuovi accordi preferenziali, protocolli, scambi di lettere o altri atti conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia, o dai cambiamenti della nomenclatura combinata e dei codici Taric.
Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni del protocollo, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome della Comunità, decisioni che modificano gli elenchi e i protocolli dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini (allegato II del protocollo) e dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e aromatizzate (allegato III del protocollo). Nell'adozione di tali atti la Commissione dovrebbe essere assistita, rispettivamente, dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999, da un lato, e dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose3, nonché dal comitato di applicazione per le bevande aromatizzate, istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli4, dall'altro.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate (denominato in appresso "protocollo").
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità, al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad essere vincolata.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.
Art. 3
Le disposizioni concernenti l'applicazione dei contingenti tariffari per alcuni vini di cui all'allegato I del protocollo, nonché le modifiche e gli adeguamenti tecnici dei regolamenti di applicazione resi necessari da cambiamenti dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni Taric o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Croazia, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Art. 4
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Art. 5
1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di associazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione della Comunità è decisa e presentata dalla Commissione.
Art. 6
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2.
Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 7
1. Ai fini delle decisioni del comitato di stabilizzazione e di associazione aventi ad oggetto la redazione degli elenchi delle denominazioni protette, di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la posizione della Comunità è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, per l'applicazione degli articoli 13 e 14 dell'accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, la Commissione conclude i necessari atti di modifica degli elenchi e del protocollo dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione. Per tutti gli altri casi che rientrano in detti articoli, la posizione della Comunità è decisa e presentata dalla Commissione.
Art. 8
1. La Commissione è assistita dal comitato di applicazione per le bevande spiritose istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1576/89 e dal comitato di applicazione per i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1601/91.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
3. I comitati adottano il loro regolamento interno.
Art. 9
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente F. Vandenbroucke