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Decisione del Consiglio del 6 dicembre 2001 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (2002/409/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 71 e 93, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere conforme del Parlamento europeo2,

La conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato, in seguito denominato "accordo", costituisce uno strumento adeguato per un ulteriore sviluppo delle relazioni tra le due parti contraenti nel settore menzionato.

La conclusione dell'accordo contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno poiché favorisce il traffico di transito attraverso la Romania per i trasporti interni tra la Grecia e gli altri Stati membri e consente in tal modo di ridurre al minimo i costi per il pubblico del commercio intracomunitario e gli impedimenti tecnico-amministrativi che incidono su tale commercio.

La conclusione dell'accordo favorisce il trasporto combinato con l'obiettivo di tutelare l'ambiente.

È opportuno approvare l'accordo per conto della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Romania che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 19 dell'accordo.

Art. 3

La Commissione, assistita dai rappresentanti dei membri del Consiglio, rappresenta la Comunità in seno al comitato dei trasporti Comunità/Romania istituito dall'articolo 13 dell'accordo, in seguito denominato: "il comitato".

La posizione che la Comunità dovrà assumere in seno al comitato viene adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice se la decisione che il comitato intende prendere riguarda l'adozione del regolamento interno di quest'ultimo.

Le decisioni adottate dal comitato sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente R. Daems