Decisione del Consiglio del 10 dicembre 2001 relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (2002/9/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta1, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Malta e per l'importazione nella Repubblica di Malta di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.
A tal fine, occorre aggiungere all'accordo di associazione un nuovo protocollo che stabilisca le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca.
È opportuno approvare il protocollo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce le disposizioni applicabili agli scambi di determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
È necessario aprire un contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1461, per i primi dodici mesi di applicazione del protocollo, pari a 1500 tonnellate con un'aliquota del dazio del 7,5 % per spigole (Dicentrarchus labrax), orate (Dentex dentex e Pagellus spp.) e orate reali (Sparus aurata), di cui ai codici NC 0302 69 94, 0302 69 61 e 0302 69 95, originarie di Malta. L'anno seguente il contingente tariffario sarà fissato a 1750 tonnellate a dazio nullo. Il contingente è gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis e 308 ter del regolamento (CEE) n. 2454/932.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente L. Michel