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Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2001 relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra (2002/197/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra1, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Slovenia e per l'importazione nella Repubblica di Slovenia di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.

A tal fine, occorrerebbe aggiungere al suddetto accordo europeo un nuovo protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca.

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

È necessario aprire un contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1751 per i primi dodici mesi di applicazione del protocollo, pari a 100 tonnellate di sardine preparate e conservate originarie della Slovenia di cui ai codici NC 1604 13 11 e 1604 13 19, con un'aliquota del dazio del 4 %. Il contingente è gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CE) n. 2454/932.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck