Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2001 relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (2002/57/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra1, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Estonia e per l'importazione nella Repubblica di Estonia di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.
A tal fine, occorrerebbe aggiungere al suddetto accordo europeo un nuovo protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca.
È opportuno approvare il protocollo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, cessano di applicarsi gli allegati I e V del regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali2.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck