Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2001 relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime transitorio di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento (2001/935/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo e secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con il Pakistan.
L'accordo in forma di memorandum d'intesa è stato siglato il 15 ottobre 2001.
L'accordo in forma di memorandum d'intesa dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.
Affinché entrambe le parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti all'Organizzazione mondiale del commercio, l'accordo dovrebbe essere applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1o dicembre 2001, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale, fatta salva la necessaria reciprocità,
DECIDE:
Art. 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime transitorio di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento a nome della Comunità europea, fatta salva la sua eventuale conclusione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Con riserva di trattamento reciproco, l'accordo in forma di memorandum d'intesa è applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1o dicembre 2001 in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale.
Art. 3
Qualora il Pakistan venga meno agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4 del memorandum d'intesa, la Commissione ripristina, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1, i contingenti ai livelli applicabili in precedenza.
Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck