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Decisione della Commissione del 28 dicembre 2001 che modifica la decisione 98/371/CE con riguardo al certificato sanitario per talune importazioni di carni fresche [notificata con il numero C(2001) 4666] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/7/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/20012, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei sono stabilite dalla decisione 98/371/CE della Commissione3, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, modificata da ultimo dalla decisione 2001/774/CE4.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, le carni destinate all'esportazione verso la Comunità devono provenire da animali che abbiano soggiornato per un periodo di tre mesi prima della macellazione in uno dei paesi o territori riconosciuti ai fini delle importazioni nella Comunità.

Nel caso degli equini, è opportuno considerare che tale requisito è soddisfatto se gli animali hanno soggiornato per almeno tre mesi nel paese di macellazione o in un altro paese riconosciuto agli stessi fini, purché venga fornita un'adeguata certificazione.

Il pertinente modello di certificato, annesso alla decisione 98/371/CE, deve essere pertanto modificato di conseguenza.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'allegato III della decisione 98/371/CE è modificato come disposto nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2002.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione