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Decisione del Consiglio del 21 gennaio 2002 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose (2002/52/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il Consiglio, con decisione 1999/753/CE1, ha deciso che l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro2, entrasse in vigore provvisoriamente il 1o gennaio 2000.

È stato negoziato un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose (in prosieguo denominato "l'accordo"). Tale accordo è stato siglato il 30 novembre 2001 e dovrebbe essere approvato.

Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni dell'accordo occorre che la Commissione possa procedere agli adeguamenti tecnici necessari, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose3,

DECIDE:

Art. 1

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose, nonché l'allegato, il protocollo e le dichiarazioni acclusi, sono approvati a nome della Comunità.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8 e dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l'accordo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89.

Art. 4

La Commissione rappresenta la Comunità nel Comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 17 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Arias Cañete