diritto.io

Decisione del Consiglio del 21 gennaio 2002 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino (2002/55/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

In forza della decisione 1999/753/CE del Consiglio1 l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione concluso tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica sudafricana, dall'altra2, in appresso denominato "l'accordo SSC", è entrato in vigore provvisoriamente il 1o gennaio 2000.

L'allegato X dell'accordo SSC contiene uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana che prevede la fissazione di un contingente annuo a dazio zero di 32 milioni di litri per le importazioni di vino sudafricano in bottiglia. Tale contingente tariffario è compreso nell'elenco 6 dell'allegato IV dell'accordo SSC.

La Commissione ha negoziato con la Repubblica sudafricana, a nome della Comunità, un accordo sugli scambi di vino.

Le conclusioni di tali negoziati richiedono un adeguamento del contingente tariffario indicato nell'accordo SSC.

Dovrebbe pertanto essere approvato l'accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana relativo agli scambi di vino.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (e) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Arias Cañete