Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2002 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione di Cipro (2002/84/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta1,
vista la proposta della Commissione,
Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha stabilito che il partenariato per l'adesione è un nuovo strumento che costituisce l'aspetto chiave della strategia rafforzata di preadesione.
Il regolamento (CE) n. 555/2000 completa il regolamento (CE) n. 622/98(2), a norma del quale il Consiglio decide, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni contenuti nei singoli partenariati per l'adesione man mano che vengono presentati ai singoli paesi candidati, nonché in merito ai successivi adeguamenti sostanziali ad essi applicabili.
L'assistenza comunitaria è subordinata alla realizzazione degli elementi essenziali, in particolare al rispetto degli obblighi previsti dall'accordo di associazione e ai progressi compiuti verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen. In mancanza di un elemento essenziale, il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, le misure del caso in merito a qualsiasi forma di assistenza preadesione.
La relazione periodica 2001 della Commissione contiene un'analisi obiettiva dei preparativi di Cipro per l'adesione e individua una serie di settori prioritari di ulteriore intervento.
Per preparare l'adesione, Cipro dovrebbe continuare ad aggiornare il suo programma nazionale per l'adozione dell'acquis. Tale programma dovrebbe prevedere un calendario per la realizzazione delle priorità e degli obiettivi intermedi indicati nel partenariato per l'adesione.
Cipro deve predisporre le strutture giuridiche e amministrative necessarie per la programmazione, il coordinamento, la gestione, il controllo e la valutazione dei fondi comunitari di preadesione.
Il Consiglio europeo di Helsinki ha sottolineato che una soluzione politica faciliterà l'adesione di Cipro all'Unione europea. Se, al termine dei negoziati di adesione, non sarà stata trovata una soluzione, il Consiglio deciderà in merito all'adesione senza che il raggiungimento di una soluzione costituisca una condizione preliminare. Nel far ciò il Consiglio terrà conto di tutti i fattori rilevanti,
DECIDE:
Art. 1
A norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 555/2000, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione di Cipro sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.
Art. 2
L'attuazione del partenariato per l'adesione è esaminata dagli organi dell'accordo di associazione e da competenti organi del Consiglio, ai quali la Commissione dovrà riferire periodicamente.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002. Per il Consiglio Il Presidente J. Piqué i Camps (2) Regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione europea, nell'ambito della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1).