Decisione del Consiglio del 28 gennaio 2002 relativa ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni specificati nel partenariato per l'adesione della Polonia (2002/91/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione1, in particolare l'articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha stabilito che il partenariato per l'adesione è un nuovo strumento che costituisce l'aspetto chiave della strategia rafforzata di preadesione.
A norma del regolamento (CE) n. 622/98, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, in merito ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni contenuti nei singoli partenariati per l'adesione man mano che vengono presentati ai singoli paesi candidati, nonché in merito ai successivi adeguamenti sostanziali ad essi applicabili.
L'assistenza comunitaria è subordinata alla realizzazione degli elementi essenziali, in particolare al rispetto degli obblighi previsti dagli accordi europei e ai progressi compiuti verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen. In mancanza di un elemento essenziale, il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata e su proposta della Commissione, le misure del caso in merito a qualsiasi forma di assistenza di preadesione.
Il Consiglio europeo di Lussemburgo ha deciso che l'attuazione del partenariato per l'adesione e i progressi compiuti nell'adozione dell'acquis siano valutati dagli organi dell'accordo europeo.
La relazione periodica del 2001 della Commissione contiene un'analisi oggettiva dei preparativi della Polonia per l'adesione e individua una serie di settori prioritari di ulteriore intervento.
Per preparare l'adesione, la Polonia dovrebbe continuare ad aggiornare il suo programma nazionale per l'adozione dell'acquis. Tale programma dovrebbe prevedere un calendario per la realizzazione delle priorità e degli obiettivi intermedi indicati nel partenariato per l'adesione.
La Polonia deve garantire che vengano create le adeguate strutture giuridico-amministrative necessarie per la programmazione, il coordinamento, la gestione, il controllo e la valutazione dei fondi comunitari di preadesione,
DECIDE:
Art. 1
A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 622/98, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione della Polonia sono riportati nell'allegato, che costituisce parte integrante della presente decisione.
Art. 2
L'attuazione del partenariato per l'adesione è esaminata dagli organi dell'accordo europeo e dagli organi appropriati del Consiglio, ai quali la Commissione dovrà riferire periodicamente.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002. Per il Consiglio Il Presidente J. Piqué i Camps