Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino e del protocollo a detto accordo in seguito all'allargamento che ha avuto effetto a decorrere dal 1o gennaio 1995 (2002/245/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 308 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino (in appresso denominato "accordo") è stato firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 e ratificato dai dodici Stati membri che erano firmatari a quella data.
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, è stato concluso un accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino3.
L'Austria, la Finlandia e la Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea e, in conformità del trattato di adesione, devono aderire all'accordo.
Tale adesione richiede l'adeguamento dell'accordo solo per la stesura delle versioni linguistiche facenti fede in lingua finnica e svedese.
Di conseguenza, vista la situazione particolare di San Marino e per il conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di relazioni economiche esterne, l'accordo dovrebbe poter entrare in vigore per quanto riguarda la Comunità e i dodici Stati membri.
Il Consiglio dovrebbe approvare contemporaneamente, a nome della Comunità, un protocollo all'accordo in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, di seguito denominato "protocollo".
Di conseguenza, l'accordo e il protocollo, per quanto riguarda l'Austria, la Finlandia e la Svezia, e il protocollo, per quanto riguarda gli altri dodici Stati membri, entreranno in vigore una volta notificato l'espletamento delle procedure necessarie,
DECIDE:
Art. 1
L'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, e le dichiarazioni che ne fanno parte sono approvati a nome della Comunità.
Il testo dell'accordo e delle dichiarazioni figura nell'allegato I alla presente decisione.
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 30 dell'accordo.
Art. 2
Il protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea è approvato a nome della Comunità.
Il testo del protocollo figura nell'allegato II alla presente decisione.
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2002. Per il Consiglio Il Presidente A. Acebes Paniagua GU C 124 del 21.4.1997, pag. 1. GU C 328 del 26.10.1998, pag. 218.