Decisione del Consiglio del 1o marzo 2002 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005 (2002/220/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
A norma dell'articolo 14, secondo comma, dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica del Gabon sulla pesca al largo delle coste gabonesi1, la Comunità e la Repubblica gabonese hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.
In seguito a tali negoziati, il 20 settembre 2001 è stato siglato un nuovo protocollo.
Grazie a tale protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica gabonese per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005.
Per garantire il prosieguo delle attività di pesca delle navi comunitarie, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 3 dicembre 2001.
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere concernente l'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese sulla pesca al largo delle coste gabonesi, per il periodo dal 3 dicembre 2001 al 2 dicembre 2005.
I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
>SPAZIO PER TABELLA>
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.
Art. 3
Gli Stati membri i cui pescherecci operano nel quadro del protocollo devono notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nelle zone di pesca gabonesi secondo le modalità fissate dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare2.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 2002. Per il Consiglio Il Presidente R. de Miguel